Originariamente inviato da lauretta11
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DIRITTO
1 - Con il presente gravame, comprensivo di primi e secondi motivi aggiunti, la ricorrente censura i risultati e le modalità di svolgimento delle prove relative al concorso per l’ammissione al primo anno del 104° corso dell’Accademia della Guardia di Finanza, per l’a.a. 2004/2005, nelle quali la stessa è stata dichiarata non idonea.
Il ricorso è fondato.
2 - In particolare, con riguardo al gravame introduttivo, esso risulta fondato laddove parte ricorrente ivi si duole dell’assenza di motivazione a supporto del giudizio di inidoneità nella prova di efficienza fisica, non potendosi correttamente ritenersi tale quella apparente e tautologica apposta: “non raggiungeva il punteggio minimo previsto dal bando di concorso per l’idoneità”.
E’, infatti, evidente e scontato che un soggetto sia dichiarato non idoneo perché non consegue il punteggio minimo richiesto per il superamento di quella specifica prova cui lo stesso è stato sottoposto; si tratta di una frase che nulla aggiunge al giudizio di inidoneità.
Va inoltre precisato che costituisce preciso onere a carico dell’Amministrazione motivare adeguatamente e non già incombenza per il soggetto privato interessato chiedere di accedere a tutti gli atti del procedimento per poter eventualmente evincere la motivazione addotta a supporto dell’atto.
3 - Passando ai primi motivi aggiunti, essi hanno per oggetto il giudizio di inidoneità espresso dalla sottocommissione in relazione alla prova attitudinale.
Il giudizio risulta inficiato per illegittimità derivata, in ragione delle “peculiari” modalità con cui tale prova è stata svolta, che contravvengono al principio di imparzialità e di buon andamento della P.A. enucleato dall’art. 97 Cost., al quale essa dovrebbe improntare il proprio operare, perseguendo unicamente il soddisfacimento dell’interesse generale.
Diversamente, nella specie la ricorrente è stata sottoposta ad un trattamento, quanto meno, anomalo e diversificato, essendo stata lasciata per molte ore a lunghe ed interminabili attese senza cibo né acqua.
La violazione del principio de quo sembra anche integrare una forma di sviamento dalla causa tipica.
Inoltre la motivazione apposta risulta smentita per tabulas, atteso che la volontà di proporre il presente ricorso, tutelando le proprie posizioni giuridiche soggettive al fine di poter accedere all’Accademia, è in antitesi con la dichiarata assenza di “valori motivazionali adeguati”, nonché di “autorevolezza” ed “assertività”.
Il giudizio di inidoneità attitudinale viene poi autorevolmente sconfessato dal Presidio ospedaliero “A.Cardarelli” di Campobasso.
In particolare, nella relazione psichiatrica del 21.10.2004 versata in atti, la ricorrente viene definita “soggetto lucido, orientato, collaborante, adeguata nel comportamento. L’eloquio è fluido, logico, esame di realtà e giudizio critico valido; affettività congrua”, il che vale a smentire con forza il giudizio espresso dalla sottocommissione preposta all’accertamento in parola ed, in particolare, con le seguenti asserzioni: “trattasi di candidata dotata di basse risorse steniche, poca disinvoltura a relazionarsi con gli altri”.
Pertanto anche sotto quest’ultimo profilo il giudizio è viziato.
4 – Infine viziato risulta anche il giudizio espresso dalla commissione individuata dal Comando generale della Guardia di Finanza, dopo che questo T.A.R., con ordinanza 1°.12.2004, n. 288, aveva nominato un commissario ad acta, stante la perdurante inerzia dell’Amministrazione successivamente all’ordinanza 22.9.2004, n. 227, che aveva accolto la domanda cautelare, ed all’ordinanza 3.11.2004, n. 261, che aveva alla stessa ordinato di effettuare immediatamente le prove orali e di ammettere conseguentemente con riserva la ricorrente.
Soltanto dopo la nomina del commissario ad acta, per ciò stesso investito del potere di agire in sostituzione dell’Amministrazione, questa, quando era stata ormai svuotata dei poteri, nella persona del Comandante generale del Corpo, ha nominato la commissione per l’espletamento delle prove orali.
4.1 - Il giudizio di inidoneità espresso al riguardo risulta inficiato sotto diversi profili, a partire dall’illegittimità derivata da quella che va a colpire la nomina della commissione.
4.2 - Altro profilo che rileva è l’assenza di motivazione, non potendo un giudizio lapidario quale “non idonea” essere sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale che incombe sull’Amministrazione. E’, infatti, necessario accompagnarlo con una congrua motivazione, che dia contezza dell’iter logico seguito per pervenirvi.
4.3 - Si ravvisa inoltre irragionevolezza del provvedimento, atteso che detto giudizio, espresso con riferimento alla prova orale, stride categoricamente con il brillante curriculum vitae che accompagna e caratterizza la ricorrente e che si evince inequivocabilmente dagli atti relativi agli studi sostenuti ed ai risultati conseguiti depositati in giudizio.
5 - In conclusione anche i motivi aggiunti in esame sono fondati e vanno accolti, con obbligo per l’Amministrazione di dichiarare idonea la ricorrente, ammettendola al primo corso utile.
6 – Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, deve dirsi che l’ammissione al corso qui disposta, per effetto dell’accoglimento di tutte le impugnative proposte, costituisce una forma di risarcimento in forma specifica; in ordine poi ad eventuali profili di danno, ne manca la prova.
7 – Per quanto concerne, infine, le spese di giudizio e gli onorari di difesa, si ritiene che sussistano le ragioni per compensarli integralmente tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati ed ordina al Comando generale della Guardia di Finanza di assumere nei confronti della ricorrente le conseguenti determinazioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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