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Ricorso

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    Ricorso

    Vista che nell'altra discussione dedicata ad eventuali ricorsi non si discute più di ricorso ma si litiga soltanto, propongo a chi voglia discuterne seriamente di scrivere qui, sperando che i soliti soggetti non vengano a spammare anche qui..

    #2
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
    Roma - Prima Sezione
    nelle persone dei Magistrati:
    Dott. Pasquale de Lise Presidente
    Dott. Antonino Savo Amodio Componente
    Dott. Roberto Caponigro Componente, relatore
    ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971, la seguente
    SENTENZA
    sul ricorso n. ....., proposto da
    rappresentata e difesa dall’Avv. ............ presso il cui studio è elettivamente domiciliata in contro
    Ministero della Giustizia – Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma,
    per l’annullamento
    della valutazione negativa della prova di esame orale per l’iscrizione all’albo degli avvocati per l’anno 2006, D.M. 26 giugno 2006, sostenuta il.....dinanzi alla VI Sottocommissione, di cui al verbale della ..... Sottocommissione del .......
    dei provvedimenti con cui è stata approvata la suindicata valutazione;
    di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
    nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla camera di consiglio del 16 aprile 2008, relatore il dott. ...... gli avvocati di cui al relativo verbale;
    Visti gli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
    FATTO E DIRITTO
    1. La ricorrente, in data .....2008, ha sostenuto la prova orale dell’esame per l’iscrizione all’albo degli Avvocati per l’anno 2006 ottenendo la valutazione complessiva di .....punti, insufficiente, ai sensi dell’art. 17 bis, co. 5, R.D. 37/1934, a conseguire l’idoneità.
    Con il presente ricorso, la dott.ssa ..... ha articolato i seguenti motivi d’impugnativa:
    • Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dei principi in materia di trasparenza ed imparzialità. Violazione delle regole generali della procedura di esame per l’abilitazione forense.
    • Falsa applicazione dell’art. 19 R.D. 37/1934. Eccesso di potere, sviamento e perplessità.
    • Violazione dell’art. 26 R.D. 37/1934 e succ. mod.
    • Violazione dell’art. 17 bis R.D. 37/1934 e succ. mod.
    La ricorrente ha altresì proposto istanza di risarcimento dei danni.
    L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
    Alla camera di consiglio del 16 aprile 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.
    2. Come è stato rappresentato nel corso della camera di consiglio, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 26 della L. 1034/1971.
    Il ricorso, infatti, è manifestamente fondato per quanto attiene all’azione impugnatoria e manifestamente inammissibile per quanto attiene all’azione risarcitoria.
    Dal verbale del 28 gennaio 2008, con riferimento alla prova sostenuta dalla ricorrente, emerge che la stessa ha avuto inizio alle ore 18.10, che “alle ore 18.25 a seguito di una verifica sul documento di identità prodotto si sospende la prova d’esame in quanto si ha difficoltà ad identificare la candidata ed in attesa di procedere ad una identificazione mediante dichiarazione di conoscenza personale” e che “a seguito delle notizie richieste alla postazione dei Carabinieri della Corte di Appello, si è avuto modo di accertare la identità della candidata alle ore 20.10 si riprende l’esame”; l’esame è poi terminato alle ore 20.45.
    Il Collegio ritiene che, in ragione delle eccezionali circostanze in cui si è svolta la prova, rappresentate in ricorso ed emergenti dal relativo verbale, è fondata la censura con cui la dott.ssa Montori ha sostenuto che dette circostanze hanno inciso sulla propria quiete emotiva e sulla concentrazione necessaria a sostenere la prova.
    Peraltro, si rivela fondata anche la doglianza con cui è dedotta la violazione dell’art. 26 del R.D. 37/1934 in quanto, sia pure con la ampia sospensione disposta dalla Commissione, la prova risulta avere avuto inizio alle 18.10 e termine alle 20.45 e la violazione del termine massimo di sessanta minuti, di per sé ordinatorio, in presenza degli ulteriori elementi sintomatici rilevati assume, nel caso di specie, portata viziante dell’intero svolgimento della prova.
    Di qui, assorbite le ulteriori censure, la fondatezza dell’azione impugnatoria.
    La domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., viceversa, è inammissibile.
    La ricorrente lamenta una lesione alla propria sfera psichica derivante da quanto accaduto, sicché il danno di cui chiede il risarcimento non deriva dal provvedimento impugnato, lesivo della propria posizione di interesse legittimo, ma dalle circostanze che si sono verificate durante lo svolgimento della prova.
    Ne consegue, rilevato che il giudice amministrativo conosce delle questioni relative all’eventuale risarcimento del danno nell’ambito della sua giurisdizione, la carenza di giurisdizione del giudice adito atteso che il danno prospettato, non sussistendo un nesso di causalità con il provvedimento di inidoneità impugnato, non deriva dalla lesione di un interesse legittimo ma dalla lesione di un diritto soggettivo in una materia non rientrante nella giurisdizione amministrativa esclusiva.
    3. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
    P.Q.M.
    il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede sul ricorso in epigrafe:
    accoglie l’azione impugnatoria e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e dispone la rinnovazione dello svolgimento della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato in una data da fissare a cura della competente Commissione innanzi ad una diversa Sottocommissione;
    dichiara inammissibile l’azione di risarcimento dei danni.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del ...

    Ps su richiesta dell'avvocato di parte ricorrente ho eliminato i dati che renderebbero identificabile lui o la sua assistita

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      #3
      ho riportato una sentenza che dimostra come non sia impossbile contestare una valutazione di una prova orale , spero questa volta si riesca a parlare di diritto...

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        #4
        A nonidoneo75....Anche io sono per il ricorso. Se lasci la tua e-mail, ti contatto...evitiamo che qui si parli di tutt'altro...

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          #5
          Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggio

          Ps su richiesta dell'avvocato di parte ricorrente ho eliminato i dati che renderebbero identificabile lui o la sua assistita
          come quando scrivi che "la dott.ssa Montori ha sostenuto che dette circostanze hanno inciso sulla propria quiete emotiva e sulla concentrazione necessaria a sostenere la prova"?

          Ma poi la Montori ce l'ha fatta a superare la prova o l'hanno, nonostante tutto, segata?
          Spero che sia diventata avvocato. ciao.

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            #6
            X il ricorso, vista la mia inidoneità, mi sono rivolta a un avvocato e lunedì e mercoledì ne vedrò altri 2, anche per fare un confronto. Per chi volesse informazioni, la mia mail è takiratakuro@libero.it

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              #7
              Originariamente inviato da takira80 Visualizza il messaggio
              X il ricorso, vista la mia inidoneità, mi sono rivolta a un avvocato e lunedì e mercoledì ne vedrò altri 2, anche per fare un confronto. Per chi volesse informazioni, la mia mail è takiratakuro@libero.it

              azz altri 2? ma che fai la collezione?

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                #8
                Scusate ma quella sentenza riportata non conta nulla e non significa nulla. se leggete la sentenza si legge che c'erano dubbi sull'identità della candidata e ciò può aver influito sullo stato psicologico della ragazza che era giustamente in ansia.
                Questo cosa c'entra con coloro che vengono bocciati agli orali di un concorso tipo questo dell'AE?
                In quella sentenza viene riportato un fatto assolutamente fortuito che nulla ha a che vedere con gli altri concorsi dove un tizio fa l'orale e viene bocciato.

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                  #9
                  vi era chi sosteneva che non era possibile, che vengano accolti ricorsi avverso inidoneità a prove orali , vi sono molte sentenze di accoglimento invece . QUesta fa riferimento ad un episodio particolare ed eccezionale , ma il fine era solo far capire che è possibile attaccare giudizi di inidoneità ....

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                    #10
                    d'accordo ma se non capitano fatti eccezionali come quello o se non si dimostra ad esempio che ci sono errori nella redazione del verbale o ad esempio non si dimostra che magari quella commissione non aveva titoli per stare lì... su cosa cacchio lo imposti il ricorso? per un pò ho fatto la pratica amministrativa e in questi casi non è che ci sia molto da fare.....

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                    Sto operando...
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