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Argomenti esame orale 2009

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    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
    cioè...in veneto uno ha estratto una domanda e c'era scritto ... l'azienda coniugale può rientrare nel fondo patrimoniale ?...ma Vale per piacere non scherziamo ! sù...
    Questa è la domanda che è state riportata:
    IMPRESA CONIUGALE i beni dell'impresa coniugale possono essere destinati al fondo patrimoniale? Che differenza c'è tra impresa coniugale e impresa familiare?

    Poi non so se sia stata "arricchiata" da chi l'ha riportata..

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      Neanche fosse il concorso in magistratura o notarile....che razza di domanda!

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        Originariamente inviato da valelina82 Visualizza il messaggio
        Questa è la domanda che è state riportata:
        IMPRESA CONIUGALE i beni dell'impresa coniugale possono essere destinati al fondo patrimoniale? Che differenza c'è tra impresa coniugale e impresa familiare?

        Poi non so se sia stata "arricchiata" da chi l'ha riportata..

        e vabbè....ma così la faccenda è molto diversa... e poi si chiede se i beni dell'azienda possono essere destinati al F.P. e non l'intera azienda .... cambia di molto la questione...
        comunque...sempre una brutta rogna è...

        tu come sta Vale ?...quando fai l'esame ?
        nec recisa recedit

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          Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
          e vabbè....ma così la faccenda è molto diversa... e poi si chiede se i beni dell'azienda possono essere destinati al F.P. e non l'intera azienda .... cambia di molto la questione...
          comunque...sempre una brutta rogna è...

          tu come sta Vale ?...quando fai l'esame ?
          purtroppo ho l'esame il 16, non ne posso +!!!
          andrei anche oggi a farlo, tanto è tutto basato sulla fortuna...avrebbe più senso parlare di fortunato/non fortunato piuttosto che idoneo/non idoneo
          è soprattutto contabilità a spaventarmi...le domande poste in Lombardia sono per me impossibili! In Veneto non sono così cattivi...come saranno in Piemonte?

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            ecco cosa vogliono sapere su azienda coniugale ed impresa familiare.....spero vi sia utile....



            Manuale delle società



            Titolo : ATTO COSTITUTIVO-FUNZIONE DELLA SOCIETA'


            Autore : D'Andrea Silvio



            Azienda coniugale cogestita
            In concreto l'azienda è gestita dai coniugi quali soci di fatto. Tuttavia, vi è differenza tra azienda coniugale in comunione e società di fatto tra coniugi. Infatti, l'esistenza della società di fatto esclude l'azienda coniugale.
            E' applicabile una disciplina, diversa da quella societaria, fondata essenzialmente:
            sull'amministrazione dei beni comuni (art. 180 e ss. cod. civ.),
            sulla responsabilità dei beni comuni,
            sulla limitata e talvolta esclusa autonomia patrimoniale per l'impresa comune (artt. 186 e ss. cod. civ.),
            sullo scioglimento della comunione sull'azienda (art. 191 comma 2 cod. civ.).


            La cogestione dell'azienda coniugale può essere dimostrata con qualunque documentazione dalla quale risulti in modo certo la qualità di imprenditore di entrambi, per esempio:
            - sottoscrizione di cambiali e assegni, sottoscrizione di contratti, ordini di forniture ecc.;
            - cointestazione della licenza commerciale;
            - quando entrambi assumono obbligazioni, stipulano contratti di acquisto o di cessione dei beni e dei servizi prodotti dall'azienda.


            Manuale Fisco (S. D'Andrea)




            Titolo : Irpef - Redditi di partecipazione - Azienda coniugale

            Nozione (art. 177 lett. d) cod. civ.). Sono oggetto della comunione legale le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi.
            La cogestione è una questione di prova e può risultare dalla cointestazione della licenza commerciale, dall'assunzione da parte di entrambi i coniugi di obbligazioni, stipula di contratti di acquisto o di cessione dei beni e dei servizi prodotti dall'azienda, sottoscrizione di cambiali ed assegni, ecc.
            Come l'impresa familiare può avere ad oggetto qualunque attività (agricola, commerciale, industriale), salvo quelle espressamente vietate dalla legge, ad esempio attività bancaria ed assicurativa, ecc. A differenza dell'impresa familiare, l'azienda (cioè il complesso di beni organizzati) è di proprietà della comunione e non di un singolo coniuge.
            Imputazione del reddito (art. 4 comma 1 lett. a) TU 917/1986). Poiché entrambi i coniugi risultano essere imprenditori, il reddito d'impresa è attribuito a ciascuno in parti eguali, salvo diverse convenzioni modificative del regime della comunione legale.
            Per il caso di cessione a titolo oneroso o di liquidazione, anche concorsuale, dell'azienda coniugale, si applica per entrambi i coniugi lo stesso regime di tassazione previsto per il titolare dell'impresa familiare.
            Azienda cogestita di proprietà di un solo coniuge (art. 177 comma 2 cod. civ.). Nel caso di azienda di proprietà non della comunione, ma di un solo coniuge (ad esempio perché appartenente ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio), ma gestita da entrambi, la comunione è limitata agli utili e agli incrementi.
            L'imputazione del reddito dell'esercizio avviene secondo gli stessi criteri per l'imputazione del reddito.
            Azienda gestita da un solo coniuge (cfr. art. 178 cod. civ.). Se l'azienda appartiene alla comunione ma è gestita da un solo coniuge, questi soltanto è imprenditore e quindi titolare del reddito d'impresa. Pertanto il credito d'imposta per gli utili percepiti dall'azienda coniugale compete solo al coniuge imprenditore.
            L'altro coniuge ha diritto al reddito di partecipazione in ragione della metà del reddito prodotto, salvo diverse convenzioni modificative del regime della comunione legale.
            Per il fatto che il reddito è attribuito in ragione del regime di comunione ed a differenza del coniuge partecipante all'impresa familiare non occorre alcuna dichiarazione di aver prestato attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
            Detrazione d'imposta (art. 13 comma 3 e 4 TU 917/1986 modificato ex art. 2 comma 1 lett. d) legge 27 dicembre 2002, n. 289) Se l'impresaconiugale, cogestita o anche gestita da un solo coniuge, è un'impresa minore, spetta a ciascun coniuge una detrazione dall'imposta lorda non cumulabile con quella di lavoro autonomo, dipendente o di pensione.

            Azienda coniugale cogestita. L'azienda coniugale cogestita, vale a dire quella ove entrambi i coniugi sono imprenditori, non ha autonoma rilevanza ma va assimilata alle società personali.
            nec recisa recedit

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              Titolo : Tassazione delle società ed enti collettivi in genere - Società di persone e soggetti equiparati - La dichiarazione dei redditi delle società di persone e soggetti equiparati

              Natura e caratteristiche. Anche se la dichiarazione dei redditi è ormai sostituita dalla dichiarazione unificata, simili sono le caratteristiche e la natura giuridica.
              a) La dichiarazione è un atto formale, che va redatta a pena di nullità su stampati conformi ai modelli ministeriali.
              b) È una manifestazione di scienza (mero atto) che non ha natura negoziale o di volontà dispositiva.
              c) La dichiarazione è presentata dalla società ed è soggetta al potere di controllo formale (vale a dire rettifica di meri errori materiali, ecc.; cfr. art. 36 bis DPR 600/1973) ed accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
              d) Valgono le stesse osservazioni fatte per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche cui faccio integrale rinvio, salvo le precisazioni che seguono.
              Soggetti obbligati (art. 6 comma 1 DPR 600/1973). Le società di persone (anche irregolari) e soggetti equiparati, l'associazione professionale e l'azienda coniugale cogestita sono sempre obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi.
              È obbligato anche il Geie, anche se non è soggetto passivo.
              Sono esclusi invece:
              - i condomini;
              - le aziende coniugali gestite da un solo coniuge (sono equiparate all'impresa familiare e va presentato il modello individuale);
              - le società di persone ed equiparate non residenti (devono presentare il modello previsto per i soggetti Irpeg).
              Variazioni del domicilio fiscale (art. 58 comma 5; art. 59 comma 4 DPR 600/73). Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
              Se il domicilio fiscale è fissato dall'Amministrazione d'autorità o su richiesta del contribuente in un Comune diverso da quello del domicilio fiscale, la variazione è efficace dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato variato.
              gestita da un solo coniuge è assimilata all'impresa familiare.

              Azienda coniugale (art. 4, comma 1 lett. a) TU 917/1986). L'attività può riguardare qualsiasi settore commerciale.
              È diversa dall'impresa familiare per il fatto che l'azienda appartiene ai coniugi in regime di comunione legale. L'azienda può essere gestita da uno o da entrambi i coniugi.
              Nel primo caso entrambi i coniugi sono imprenditori ed il relativo reddito d'impresa è imputato a ciascuno in parti eguali, salvo diversa ed apposita convenzione.
              Nel secondo caso è imprenditore solo il coniuge che gestisce l'azienda e quindi che esercita l'attività. Pertanto a lui solo è imputabile il reddito d'impresa, mentre l'altro coniuge deve dichiarare la quota di reddito a lui spettante come reddito di partecipazione.
              Vedi l'esposizione delle regole complessive relative all'azienda coniugale sub Redditi associati.
              AZIENDA CONIUGALE: le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio rientrano nel regime di comunione, che si estende sia alla proprietà che agli utili.
              Non fanno, invece, parte della comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi ma costituite da uno di essi prima del matrimonio; in questo caso alla comunione spettano solo gli utili e gli incrementi acquisiti dopo il matrimonio.
              Le aziende gestite da uno solo dei coniugi non appartengono mai alla comunione.
              In nessun caso il reddito relativo all'azienda coniugale viene ripartito tra i coniugi se non si dimostra che l'azienda stessa viene effettivamente gestita in comune.
              L'azienda coniugale si distingue dall'impresa familiare per il fatto che essa appartiene ad entrambi i coniugi, i quali, qualora la gestiscano in comunione, saranno entrambi imprenditori;
              se l'azienda non viene gestita in comunione, sarà solo il coniuge che la gestisce ad avere la qualifica di imprenditore, nel qual caso, però, i redditi dell'azienda sono attribuiti al coniuge che esercita l'attività e all'altro coniuge spetta solo la quota di partecipazione.





              nec recisa recedit

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                Grazie Paola!

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                  Originariamente inviato da valelina82 Visualizza il messaggio
                  Grazie Paola!

                  di niente cara...basta però che passi l'esame...mica ti voglio sopportare ancora tutto l'anno prossimo con i piagnistei... già basteranno e avanzeranno i miei

                  ti abbraccio
                  nec recisa recedit

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                    Farò del mio meglio!!!

                    Un bacio!!!

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                      Originariamente inviato da valelina82 Visualizza il messaggio
                      Grazie Paola!
                      vale, ma lo farai in lombardia?
                      se è così, ci conosceremo in quella sede...

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