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Argomenti esame orale 2009

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    Originariamente inviato da ladyangel Visualizza il messaggio
    ciao ugo, potresti postarle , per favore?

    intanto preparo la risp.

    grazie

    grazie lady,
    ma nn le ho
    ieri l'ha fatto una mia amica, ma era fra le prime e nn se l'è sentita di rimanere

    so solo questa di tributario

    ed il contratto estimativo di civile

    attendo che qualcuno le pubblichi sul forum

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      Originariamente inviato da RATMAN1975 Visualizza il messaggio
      ragazzi,
      ma che ******* sono le "sanzioni meramente formali"????????

      NN NE HO MAI SENTITO PARLARE!!!!!

      CONOSCO SOLO LE VIOLAZIONI FORMALI, CHE NN SONO SANZIONABILI!!!!!!!!

      la domanda è stata fatta ieri in lomabardia!!!!!
      Ciao, io ricordo che le violazioni meramente formali non sono sanzionabili, mentre le violazioni formali (senza "meramente") sono invece sanzionabili in quanto comunque ostacolano il lavoro di verifica e controllo dell'amministrazione. Es. di violazione formale sanzionabile è il ritardato invio degli elenchi riepilogativi Intrastat.
      Certo che la domanda è molto insidiosa, spero non fosse nell'urna ma sia stata una precisazione in più richiesta nell'ambito di un ragionamento, anche perchè non c'è molto da dire...
      In bocca al lupo a tutti!

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        Originariamente inviato da ale75 Visualizza il messaggio
        Ciao, io ricordo che le violazioni meramente formali non sono sanzionabili, mentre le violazioni formali (senza "meramente") sono invece sanzionabili in quanto comunque ostacolano il lavoro di verifica e controllo dell'amministrazione. Es. di violazione formale sanzionabile è il ritardato invio degli elenchi riepilogativi Intrastat.
        Certo che la domanda è molto insidiosa, spero non fosse nell'urna ma sia stata una precisazione in più richiesta nell'ambito di un ragionamento, anche perchè non c'è molto da dire...
        In bocca al lupo a tutti!
        Mi sembra di aver letto qualcosa del genere sulle dispense di tributario. Di più ora proprio non mi ricordo...

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          eccola
          disposizioni antielusive dovrebbe articolarsi su tre livelli...

          - norma generale antielusiva : a) di formazione comunitaria per l’IVA e basata sull’abuso del diritto e b) di matrice giurisprudenziale interna ( Cassazione ) per II.DD. e basata sulla capacità contributiva. Nell’ordinamento Italiano non sono codificate clausole generali antielusive a differenza dell’ordinamento francese e di quello tedesco in cui si dispone ( nel tedesco) che < la norma fiscale non può essere elusa mediante l’abuso delle forme giuridiche. Vi è abuso, sotto il profilo fiscale, quando si configurano fenomeni economici in una forma giuridica non adeguata >
          - norme con ratio antielusive
          - norme a contenuto espressamente antielusivo : a) per Imposta di Registro art. 20 TUR e b) per II.DD. art. 37 bis DPR 600

          Norme a ratio antielusiva : giuridicamente queste norme sono qualificabili come “supplementari” ( Tesauro ) nel senso che con esse il legislatore aggiunge alle fattispecie tipiche ( fisiologicamente motivate da ragioni squisitamente fiscali ) delle fattispecie ulteriori ma al solo fine di impedire l’uso della fattispecie supplementare a fini elusivi. Ad esempio il “ Mandato irrevocabile con dispensa dall’obbligo di rendiconto” essendo un mandato dovrebbe essere soggetto all’imposta normale prevista per il mandato ma poiché c’è … l’irrevocabilità con dispensa dall’obbligo di rendiconto… evidentemente la fattispecie non si risolve in un fenomeno sostitutivo nel compimento di atti giuridici, come è nella natura del mandato, ma realizza di fatto un trasferimento di diritti per cui l’art. 33 del TUR dispone che la soggezione di questo tipo di mandato alla maggiore imposta prevista per l’atto oggetto del mandato. Ad esempio se io conferisco un mandato irrevocabile con dispensa dall’obbligo di rendiconto a vendere la mia villa al mare a Romasco lui di fatto ne acquista la proprietà …per cui ai fini TUR si applica quella ben maggiore imposta ( sulla compravendita ) e non quella sul mandato. Stesso discorso per la vendita con riserva della proprietà e per gli atti sottoposti a condizione sospensiva meramente potestativa che ai fini TUR sono trattati ( e tassati ) come atti non soggetti ad alcuna condizione.
          In materia di II.DD. norme antielusive particolarmente importanti sono :
          - in caso di fusione per incorporazione la limitata possibilità di deduzione delle perdite dell’incorporata e ciò all’evidente scopo di evitare il commercio delle bare fiscali ossia l’acquisto di società in perdita solo allo scopo di dedursi, dopo la fusione, le sue eccedenze di perdite e di interessi passivi riportati in avanti ( art. 172, comma 7 ). Attenzione che qui, in caso di fusione, opera anche il 37 bis dpr.600 , comma e, lett.a) ma…mentre nell’ipotesi di perdite e interessi passivi non c’è niente da discutere o da valutare perché i limiti di utilizzo sono già fissati dal legislatore nel 172 TUIR… il 37 bis si riferisce ad altre operazioni fantasiose in senso elusivo realizzate nell’ambito della fusione : come dire nel 172 il caso elusivo è tipizzato mentre nel 37 bis la fattispecie è aperta… con tutte le conseguenze anche in punto di applicazione della disciplina accertamento perché nel caso del 172 parte la normale procedura di accertamento in rettifica ed iscrizione a ruolo parziale nelle more del processo di primo grado in commissione, mentre nei casi del 37 bis l’accertamento è diverso… la richiesta di chiarimenti, i 60 giorni, la non iscrizione a ruolo fino alla sentenza.
          - la disciplina del transfer price nei trasferimenti infragruppo ( art. 110, comma 7 ) in base alla quale i prezzi di trasferimento sono rilevati al valore normale e non al valore pattuito ( io società italiana potrei pattuire con una mia collegata estera a fiscalità privilegiata un prezzo di trasferimento di un bene a 100.000 euro quando invece ne vale 50.000 per cui il risultato finale è quello di far uscire soldi ( ossia utili ) che dovrebbero essere tassati in Italia e che invece vanno a finire chissà dove e tassati in modo irrisorio).
          - la disciplina CFC con tassazione dei dividendi di fonte estera a fiscalità privilegiata secondo il principio di trasparenza e non per cassa ( se e quanto ne percepisci ).
          - la disciplina delle società di comodo ( qui occorrerà fare un discorso a parte) : imputazione presunta di redditi salvo esperire interpello disapplicativo e salvi i casi di esclusione previsti dalla legge oppure da provvedimenti del Direttore A.E.
          - naturalmente la disciplina dei Dividend washing ( art. 109, comma 3 bis)

          Norme a contenuto espressamente antielusivo : qui concentrerei l’attenzione proprio sul 37 bis chiarendo a) quando di può usare ( ossia cosa l’amministrazione deve dimostrare e cioè l’assenza di valide ragioni economiche e il connesso vantaggio tributario indebito ) e b) in quali casi tassativi ( ossia i casi del comma 3 in relazione ai quali mi permetto di evidenziare che non ritratta di “casi” tassativi intesi come singole fattispecie ma di “materie” tassative ossia “ogni atto” riguardate trasformazione, fusione, valutazioni di bilancio, cessione di crediti, ecc. : voglio dire che pure nella tassatività dei casi ( intesi come materie ) il margine di manovra – che avrete ! – sarà molto ampio…
          Ancora evidenzierei la coesistenza nella norma di 2 interpelli : a) quello antielusivo per le ipotesi che potrebbero rientrare nel comma 3 e per altre in cui si fa un espresso rinvio all’interpello antielusivo come il caso delle spese di pubblicità e propaganda oppure nel caso del 110, commi 10 -11 TUIR ( con formazione del silenzio assenso secondo la seguente procedura introdotta dal DL 185/2009, art. 16 : istanza in direzione centrale normativa e contenzioso – 120 giorni di tempo per rispondere : questi 120 giorni sostituiscono il doppio termine 60+60 di quande c’era ancora il Comitato Consultivo – se non risponde necessità di una diffida ad adempiere – altri 60 giorni per rispondere: se ancora la Direzione non risponde con il parere… vuol dire che hanno altro da fare e quindi…si forma il silenzio assenso per un totale di 180 giorni !) e b) quello disapplicativo per i casi del comma 8 ( in Direzione Regionale e senza formazione di silenzio assenso).


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            Interessi

            Allora… vediamo un po’…

            1) interessi di mora …art. 1224 c.c. : hanno natura risarcitoria per il mancato adempimento nei termini e sono dovuti …a) dal giorni della messa in mora b) dalla scadenza dell’obbligazione madre nei casi di mora ex re . Disciplina fiscale :
            • IRES…art. 109 comma 7 … entrano per cassa nel reddito di esercizio
            • IRPEF … art. 6 comma 2 … entrano nel reddito imponibile qualificandosi nella categoria di reddito cui appartiene l’obbligazione madre
            • IVA … art. 15 … non entra nella base imponibile … ma vengono indicati in fattura


            2) interessi corrispettivi … art. 1282 c.c. : hanno funzione “remuneratoria” per l’uso del danaro altrui ( è proprio come il corrispettivo che tu paghi per l’uso di un qualsiasi altro bene ) … maturano di pieno diritto solo su crediti liquidi ed esigibili …fino al giorno della mora …poi scattano gli interessi di mora . Disciplina fiscale :
            • IRPEF … redditi di capitale
            • IRES … redditi di impresa

            3) interessi compensativi … art. 1499 c.c. : servono a compensare un danno patrimoniale subito ( non da ritardo ) come ad esempio quelli che maturano su una cauzione e
            • non sono soggetti a nessuna forma di imposizione IRPEF perché non producono nuova ricchezza … in genere i proventi risarcitori di qualsiasi tipo sono tassati solo se rappresentano un “lucro cessante” ( ossia una somma sostitutiva di un reddito non percepito ) mentre se rappresentano un “danno emergente” non ci può essere imposizione perché il danno emergente attiene ad una perdita patrimoniale e non reddituale e tu ( a.e.) non puoi tassare né il patrimonio né ovviamente la reintegrazione del patrimonio a seguito di danno… ovvio no?
            • Sono invece tassati IRES ma per competenza


            Per Boriss ... il signore è soddisfatto ... posso servirla in qualcos'altro ?
            nec recisa recedit

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              Per quanto riguarda le domande di ieri so solo quelle che sono state fatte ad un mio collega:

              Tributario: Interpello
              Contabilità: Spese per ricerca e sviluppo
              Civile: L'inadempimento

              Ciao a tutti e buon studio!!

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                Originariamente inviato da dru122 Visualizza il messaggio
                eccola
                disposizioni antielusive dovrebbe articolarsi su tre livelli...

                - norma generale antielusiva : a) di formazione comunitaria per l’IVA e basata sull’abuso del diritto e b) di matrice giurisprudenziale interna ( Cassazione ) per II.DD. e basata sulla capacità contributiva. Nell’ordinamento Italiano non sono codificate clausole generali antielusive a differenza dell’ordinamento francese e di quello tedesco in cui si dispone ( nel tedesco) che < la norma fiscale non può essere elusa mediante l’abuso delle forme giuridiche. Vi è abuso, sotto il profilo fiscale, quando si configurano fenomeni economici in una forma giuridica non adeguata >





                si la parte che dicevo io è questa ... e beh!..c'è da integrare parecchio ...un pò di pazienza e lo faccio ... è lunga la filastrocca...
                nec recisa recedit

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                  Originariamente inviato da joblins Visualizza il messaggio
                  Per quanto riguarda le domande di ieri so solo quelle che sono state fatte ad un mio collega:

                  Tributario: Interpello
                  Contabilità: Spese per ricerca e sviluppo
                  Civile: L'inadempimento

                  Ciao a tutti e buon studio!!


                  Grazie...molto gentile...
                  nec recisa recedit

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                    RATMAN ...

                    Lo schema sugli interessi te lo salvi da solo o te lo devo inviare io alla mail ... o portartelo a casa con un vassoio di pasticcini?.......povera donna la tua fidanzata ...
                    nec recisa recedit

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                      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                      RATMAN ...

                      Lo schema sugli interessi te lo salvi da solo o te lo devo inviare io alla mail ... o portartelo a casa con un vassoio di pasticcini?.......povera donna la tua fidanzata ...
                      tranqui,
                      faccio da me!!!!
                      thank

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                      Sto operando...
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