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Argomenti esame orale 2009

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    Originariamente inviato da yan Visualizza il messaggio
    Le definizioni le trovi a pag. 52 del manuale per la preparazione al concorso.
    Ciao

    ... e ma mi sa che le definizioncine del simone non bastano di certo ...
    nec recisa recedit

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      Grazie 1000

      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
      ma guarda molto a braccio e considerando che mi stò mangiando un gelato...
      1) prescrizione decennale per l'esigibilità da parte dell'a.e.
      2) i vari termini decadenziali per i controlli automatici 36 bis-formali 36 ter - in accertamento 4 e 5 anni ( raddoppiati se c'è reato ) - decadenza 2-3-5 anni per imposta di registro - tutti i termini di notifica delle cartelle di pagamento
      3) le varie garanzie da prestare in caso di rateazione dei pagamenti

      ... altro per ora non mi viene
      ciao
      veramente.... grazie

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        Originariamente inviato da Marty78 Visualizza il messaggio
        veramente.... grazie

        ci mancherebbe...guarda che sul fatto di andare via senza salutare ...scherzavo eh!...

        ah!...poi mi sono ricordata anche di un termine decadenziale "abbreviato" a 3 anni in luogo di 4 nel caso di certificazione tributaria per i soggetti sottoposti agli studi di settore ... e...un'altra cosa...in caso di presentazione di dichiarazione integrativa i termini decadenziali rimangono invariati...

        buona giornata
        nec recisa recedit

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          Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
          ci mancherebbe...guarda che sul fatto di andare via senza salutare ...scherzavo eh!...

          ah!...poi mi sono ricordata anche di un termine decadenziale "abbreviato" a 3 anni in luogo di 4 nel caso di certificazione tributaria per i soggetti sottoposti agli studi di settore ... e...un'altra cosa...in caso di presentazione di dichiarazione integrativa i termini decadenziali rimangono invariati...

          buona giornata


          madonna stamattina parlo a rate...

          tieni presente per le garanzie ...che per le nuove adesioni a pvc e all'invito a comparire ( rispettivamente introdotte da 112/2008 e 185/2008 ) ...non sono richieste garanzie ...
          nec recisa recedit

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            Originariamente inviato da paola66;311229[B
            nessuno mi fa domande da matti... [/B]
            Stavo scrivendomi un sunto sulla domanda "Obbligazioni pecuniarie". Se hai voglia, visto che ti annoi, dagli un'occhiata per favore e spiegami quand'è che gli interessi sono "corrispettivi".
            Tu o anche altri, so che ci sono molti avvocati capaci qui

            OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

            Le obbligazioni sono un particolare tipo di rapporti giuridici instaurati tra almeno due soggetti: il debitore, che è il soggetto obbligato ad eseguire una prestazione, e il creditore, che è il soggetto che ha il diritto, in virtù del rapporto obbligatorio, di ricevere la prestazione. Il diritto del creditore è un diritto relativo e non reale, il che significa che può essere esercitato solo verso un particolare soggetto (il debitore, appunto) e che necessita, per poter essere goduto, della cooperazione di questo soggetto.
            Oggetto dell’obbligazione è la prestazione, che deve essere suscettibile di valutazione economica, e consiste nel comportamento che il debitore deve tenere per soddisfare l’interesse del creditore.
            Fonti dell’obbligazione sono il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto idoneo a produrla; tra questi il codice cita espressamente il pagamento dell’indebito, l’arricchimento senza causa, i titoli di credito, la promessa unilaterale e la gestione d’affari. Contratto e promessa unilaterale sono fonti di natura negoziale, le altre sono fonti di natura legale.
            All’interno del genus delle obbligazioni, si distingue la species delle obbligazioni pecuniarie. Queste si distinguono in quanto oggetto della prestazione è il pagamento di una somma di denaro. Il debito si estingue in base al valore nominale, nella valuta corrente nello Stato al momento del pagamento, senza che abbia rilevanza un’eventuale perdita del potere d’acquisto intervenuta nel periodo di tempo trascorso tra sorgere dell’obbligazione ed estinzione della medesima. Il rischio di tale perdita ricade quindi sulle spalle del creditore; questi può coprirlo eventualmente apponendo delle clausole di indicizzazione. Le obbligazioni pecuniarie sono quindi obbligazioni di valuta, differenti dalle obbligazioni di valore in cui il debitore deve pagare una somma corrispondente al valore di un determinato bene o paniere di bene (es: il risarcimento del danno causato dalla distruzione di un bene). Se la somma di denaro è espressa in valuta estera, il debitore può liberarsi pagando una somma equivalente in valuta nazionale, applicando il tasso di cambio del giorno del pagamento; ciò non vale se il negozio alla base includeva la cosiddetta “clausola effettiva”, in base alla quale il debitore è obbligato a procurarsi la valuta estera per adempiere alla propria obbligazione (ma può pagare in valuta nazionale se dimostra l’impossibilità di procurarsi la valuta estera). L’obbligazione pecuniaria può produrre interessi, che sono di tre tipi e costituiscono un’obbligazione pecuniaria accessoria alla principale:
            - convenzionali, in quanto stabiliti dalle parti; se superiori al tasso legale devono essere determinati per iscritto, mentre se manca la loro quantificazione si intendono al tasso legale
            - corrispettivi (boh, non ho capito il concetto)
            - moratori, aventi la funzione di risarcire il creditore del danno subito dall’inadempimento del debitore che non rispetta i termini di pagamento, decorrenti dalla costituzione in mora del debitore medesimo. Non occorre che il creditore dimostri il danno subito.
            Gli interessi possono a loro volta produrre altri interessi, e si parla allora di interessi anatocistici; questa possibilità è però concessa solo a seguito di domanda giudiziale o di convenzione posteriore alla scadenza e a patto che siano dovuti per almeno 6 mesi.

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              ragazzi,
              ma che ******* sono le "sanzioni meramente formali"????????

              NN NE HO MAI SENTITO PARLARE!!!!!

              CONOSCO SOLO LE VIOLAZIONI FORMALI, CHE NN SONO SANZIONABILI!!!!!!!!

              la domanda è stata fatta ieri in lomabardia!!!!!

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                nessuno ha le domande di ieri del veneto o della lombardia?????

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                  grazie

                  Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                  ci mancherebbe...guarda che sul fatto di andare via senza salutare ...scherzavo eh!...

                  ah!...poi mi sono ricordata anche di un termine decadenziale "abbreviato" a 3 anni in luogo di 4 nel caso di certificazione tributaria per i soggetti sottoposti agli studi di settore ... e...un'altra cosa...in caso di presentazione di dichiarazione integrativa i termini decadenziali rimangono invariati...

                  buona giornata
                  ma sai che non mi ero neanche accorta di quel messaggio? scusa sono fusa veramente.....non ho neanche salutato e non mi sono neanche accorta che me lo avevi fatto notare..... buon giornata!

                  marty

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                    Ciao ugo, potresti postarle , per favore?

                    Intanto preparo la risp.

                    Grazie
                    [FONT="Comic Sans MS"][B][COLOR="Purple"]

                    Per farsi capire dalle persone, bisogna parlare prima di tutto ai loro occhi

                    [/COLOR][/B][/FONT]

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                      Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
                      Stavo scrivendomi un sunto sulla domanda "Obbligazioni pecuniarie". Se hai voglia, visto che ti annoi, dagli un'occhiata per favore e spiegami quand'è che gli interessi sono "corrispettivi".
                      Tu o anche altri, so che ci sono molti avvocati capaci qui

                      OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

                      Le obbligazioni sono un particolare tipo di rapporti giuridici instaurati tra almeno due soggetti: il debitore, che è il soggetto obbligato ad eseguire una prestazione, e il creditore, che è il soggetto che ha il diritto, in virtù del rapporto obbligatorio, di ricevere la prestazione. Il diritto del creditore è un diritto relativo e non reale, il che significa che può essere esercitato solo verso un particolare soggetto (il debitore, appunto) e che necessita, per poter essere goduto, della cooperazione di questo soggetto.
                      Oggetto dell’obbligazione è la prestazione, che deve essere suscettibile di valutazione economica, e consiste nel comportamento che il debitore deve tenere per soddisfare l’interesse del creditore.
                      Fonti dell’obbligazione sono il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto idoneo a produrla; tra questi il codice cita espressamente il pagamento dell’indebito, l’arricchimento senza causa, i titoli di credito, la promessa unilaterale e la gestione d’affari. Contratto e promessa unilaterale sono fonti di natura negoziale, le altre sono fonti di natura legale.
                      All’interno del genus delle obbligazioni, si distingue la species delle obbligazioni pecuniarie. Queste si distinguono in quanto oggetto della prestazione è il pagamento di una somma di denaro. Il debito si estingue in base al valore nominale, nella valuta corrente nello Stato al momento del pagamento, senza che abbia rilevanza un’eventuale perdita del potere d’acquisto intervenuta nel periodo di tempo trascorso tra sorgere dell’obbligazione ed estinzione della medesima. Il rischio di tale perdita ricade quindi sulle spalle del creditore; questi può coprirlo eventualmente apponendo delle clausole di indicizzazione. Le obbligazioni pecuniarie sono quindi obbligazioni di valuta, differenti dalle obbligazioni di valore in cui il debitore deve pagare una somma corrispondente al valore di un determinato bene o paniere di bene (es: il risarcimento del danno causato dalla distruzione di un bene). Se la somma di denaro è espressa in valuta estera, il debitore può liberarsi pagando una somma equivalente in valuta nazionale, applicando il tasso di cambio del giorno del pagamento; ciò non vale se il negozio alla base includeva la cosiddetta “clausola effettiva”, in base alla quale il debitore è obbligato a procurarsi la valuta estera per adempiere alla propria obbligazione (ma può pagare in valuta nazionale se dimostra l’impossibilità di procurarsi la valuta estera). L’obbligazione pecuniaria può produrre interessi, che sono di tre tipi e costituiscono un’obbligazione pecuniaria accessoria alla principale:
                      - convenzionali, in quanto stabiliti dalle parti; se superiori al tasso legale devono essere determinati per iscritto, mentre se manca la loro quantificazione si intendono al tasso legale
                      - corrispettivi (boh, non ho capito il concetto)
                      - moratori, aventi la funzione di risarcire il creditore del danno subito dall’inadempimento del debitore che non rispetta i termini di pagamento, decorrenti dalla costituzione in mora del debitore medesimo. Non occorre che il creditore dimostri il danno subito.
                      Gli interessi possono a loro volta produrre altri interessi, e si parla allora di interessi anatocistici; questa possibilità è però concessa solo a seguito di domanda giudiziale o di convenzione posteriore alla scadenza e a patto che siano dovuti per almeno 6 mesi.



                      ...premesso che Dio durante i fatidici 7 giorni dimenticò di "creare" la categoria degli avvocati " capaci "...ritenendo che quella degli avvocati fosse già una punizione sufficiente per l'umanità...

                      ora leggo e preparo qualcosa anche sugli interessi...
                      tra 1/2 ora al massimo è tutto pronto...
                      nec recisa recedit

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