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Argomenti esame orale 2009

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    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
    grazie...con questa bellissima frase ti sei guadagnato un bellissimo e poetico schema sulla tassazione degli atti giudiziari ( che tanto ti avevo già promesso...)

    tanti auguri per l'esame ... davvero...
    Grazie !!!

    Male che vada ci si conosce il 17 !!!!
    Ridiamoci su che è meglio !!!!

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      under pressure


      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
      professore ! ...
      come va tutto bene ?... siamo ( sono ) un pò preoccupati ...almeno affaciati ... di "sono vivo tutto bene"...e poi risparisci.
      I.Santacrocelover

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        Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
        under pressure

        già...immagino...ma tieni duro...
        nec recisa recedit

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          ciao boriss, mi risulta che dal 1 gennaio 2007 sia venuta meno la possibilità di pagare il bollo mediante modalità ordinarie e straordinarie, che prevedevano l'iutilizzo della carta bollata o filigranata. Sono rimasti il pagamento in forma virtuale e quello mediante intermediari convenzionati che rilasciano il contrassegno sostitutivo della marche da bollo. confermi? Di che hanno è il testo che hai usato?






          Originariamente inviato da Boriss Visualizza il messaggio
          Duppalle...

          Faccio che postare l'essenziale sull'imposta di bollo, scritto leggendo velocemente il DPR 642/72.

          Sto leggendo delle domande che non stanno nè in cielo in terra, comunque.

          L'IMPOSTA DI BBOLLO

          L’imposta di bollo è un’imposta “cartolare”, cioè viene applicata su atti riportati in forma di documenti, cartacei o equivalenti. Gli atti su cui applicarla sono elencati in una Tariffa allegata al DPR 642/1972.
          L’imposta è applicata con tre modalità alternative:
          a. Ordinaria: tramite utilizzo della carta bollata, carta speciale prodotta in fogli di 4 pagine, ovvero facciate, ciascuno, in cui ogni foglio non ha più di 100 righe;
          b. Straordinaria: mediante apposizione di marche da bollo, punzonature, visti per bollo, a documenti che comunque devono rispettare il limite di 100 righe per foglio, cioè per 4 pagine, richiesti per la carta bollata;
          c. Virtuale: tramite versamenti dell’imposta all’ufficio del registro o altri uffici autorizzati o con bollettino di c/c postale; qui si segue una procedura, a patto di ottenere autorizzazione, basata su una dichiarazione preventiva con cui si comunica l’importo presunto degli atti e documenti che verranno emessi nell’anno solare. In base a questa l’Ufficio liquida e riscuote (a rate bimestrali) l’imposta; nell’anno successivo si opera il conguaglio sulla base di una seconda dichiarazione presentata dal contribuente entro il 31 gennaio. Il numero di pratiche svolte nell’anno servirà anche come base di calcolo dell’acconto dell’imposta per l’anno successivo.
          d. Ad intermediario convenzionato: il quale rilascia con modalità telematiche apposito contrassegno che sostituisce le marche da bollo.
          L’imposta, in base alla Tariffa, è corrisposta sia in misura fissa che in misura proporzionale. Per quanto riguarda la misura fissa, le fattispecie più significative sono: a) 14,62 euro a foglio per la registrazione degli atti privati, degli atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai, per le note di trascrizioni nei registri; b) 42, 59 o 65 euro per domande, denunce e atti presentati al Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico, a seconda che si tratti di imprese individuali, società di persone o società di capitali; c) 1,81 euro su fatture (senza IVA), estratti conto, lettere ed altri documenti di accreditamento ed addebitamento recanti importi superiori ad euro 77,47. Per quanto riguarda invece l’applicazione dell’imposta proporzionale, il caso più tipico è quello delle cambiali (12 per mille, o 11 per mille se pagabili all’estero), le quali se non assolvono l’imposta di bollo non sono titoli esecutivi e non permettono al loro possessore o portatore di esercitare i diritti cambiari.
          I notai, pubblici ufficiali, funzionari che si vedono presentare, per l’effettuazione delle pratiche, documenti privi della dovuta imposta di bollo, non possono rifiutarsi di espletarle ma devono segnalare entro 30 giorni all’Agenzia l’esistenza di tali documenti; diversamente, vengono sanzionati (da 103 a 206 euro per ogni atto).
          I soggetti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola ai fini dell’imposta di bollo sono solidalmente responsabili dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni; possono però svincolarsi (con esclusione dei sottoscrittori) presentando entro 15 giorni il documento all’Ufficio e versando l’imposta senza sanzioni.
          Sanzioni: chi non corrisponde l’imposta all’origine è sanzionato per un importo che va dal 100% al 500% dell’imposta evasa. Se si tratta di cambiali, la sanzione va da due a dieci volte l’imposta con un minimo di 103 euro. L’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio rilasciata dai soggetti che versano l’imposta in modalità virtuale (vd. supra) sono soggetti a una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.
          Accertamento: le violazioni devono risultare da un processo verbale da cui risultino ispezioni e rilevazioni eseguite, richieste fatte al contribuente e risposte ricevute, sottoscritto dal contribuente o suo rappresentante. Il termine di decadenza è di 3 anni dal giorno in cui si è commessa la violazione. Anche a decadenza intervenuta, comunque, gli atti non regolari non possono essere utilizzati senza che si paghi l’imposta.
          Rimborso: l’istanza di rimborso deve essere proposta entro il termine decadenziale di 3 anni dal pagamento e non è ammessa per somme versate con bollettino di c/c, per l’imposta pagata in modo ordinario e per quella pagata in modo straordinario.

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            anno senza acca ovviamente

            Di che hanno è il testo che hai usato?[/QUOTE]

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              Paola!!! Domani mattina urge il tuo aiuto:
              mandato con e senza rappresentanza in ambito iva
              A domani

              Commenta


                Nel mandato senza rappresentanza il mandatario opera a suo nome senza spendere quello del mandante.

                Questa circostanza genera una eccezione al pincipio di formazione della base imponibile contenuto nell'art. 13 del dpr 633 del 1973 in quanto è possibile fatturare ad un prezzo diverso da quello convenuto.

                Infatti in questo caso posto 100 il prezzo di vendita e 5 la provvigione del mandatario è possibile fatturare dal mandante al mandatario a 95.

                Il mandatario fatturerà poi al terzo a 100.

                é un finzione giuridica quella di ipotizzare che il mandatario acquisti i beni e poi li rivenda al terzo, tuttavia ciò genera un caso di determinazione della base imponibile diversa da quella pattuita (95 invece di 100).

                Considerazioni analoghe per il caso di mandato all'acquisto, qui però, il prezzo di acquisto dal mandatario a mandante sarà caricato della provvigione del mandatario.

                Capisco che il ragionamento potrebbe sembrare un pò contorto.


                Originariamente inviato da valelina82 Visualizza il messaggio
                Paola!!! Domani mattina urge il tuo aiuto:
                mandato con e senza rappresentanza in ambito iva
                A domani
                I.Santacrocelover

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                  Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                  Nel mandato senza rappresentanza il mandatario opera a suo nome senza spendere quello del mandante.

                  Questa circostanza genera una eccezione al pincipio di formazione della base imponibile contenuto nell'art. 13 del dpr 633 del 1973 in quanto è possibile fatturare ad un prezzo diverso da quello convenuto.

                  Infatti in questo caso posto 100 il prezzo di vendita e 5 la provvigione del mandatario è possibile fatturare dal mandante al mandatario a 95.

                  Il mandatario fatturerà poi al terzo a 100.

                  é un finzione giuridica quella di ipotizzare che il mandatario acquisti i beni e poi li rivenda al terzo, tuttavia ciò genera un caso di determinazione della base imponibile diversa da quella pattuita (95 invece di 100).

                  Considerazioni analoghe per il caso di mandato all'acquisto, qui però, il prezzo di acquisto dal mandatario a mandante sarà caricato della provvigione del mandatario.

                  Capisco che il ragionamento potrebbe sembrare un pò contorto.
                  E nel caso di mandato con rappresentanza? essendoci la spendita del nome, e mancando quindi il passaggio interno tra mandatario e mandante, nel tuo esempio questi dovrebbe fatturare direttamente al terzo per 100, giusto?

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                    [QUOTE=romasco;310599]Nel mandato senza rappresentanza il mandatario opera a suo nome senza spendere quello del mandante.

                    Questa circostanza genera una eccezione al pincipio di formazione della base imponibile contenuto nell'art. 13 del dpr 633 del 1973 in quanto è possibile fatturare ad un prezzo diverso da quello convenuto.

                    Infatti in questo caso posto 100 il prezzo di vendita e 5 la provvigione del mandatario è possibile fatturare dal mandante al mandatario a 95.

                    Il mandatario fatturerà poi al terzo a 100.
                    Ma è un'obbligo per il mandante fatturare al mandatario?
                    La fictio è obbligatoria?
                    Ultima modifica di vivanco; 27-05-2009, 08:03.

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                      acquisto titoli (scritture contabili) ma che significa? dobbiamo movimentare la cassa o tramite utilizzo di cosa compriamo?
                      Registri iva per tipologia di contribuente? Scusate ma non sono solo Reg. Acquisti Fatture Emesse e Corrispettivi?
                      Cessione ramo di Azienda?? Vogliono farci fare una fusione in 3 minuti?? Considerato che tredici minuti è in linea di massima il tempo complessivo?

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