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Argomenti esame orale 2009

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    Grazie a tutti per la solidarietà. e spero potremo continuare a confrontarci.

    Quanto al nostro amico, ci penserà la polizia postale e poi l'Autorità Giudiziaria.

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      Originariamente inviato da bandecoro Visualizza il messaggio
      Grazie a tutti per la solidarietà. e spero potremo continuare a confrontarci.

      Quanto al nostro amico, ci penserà la polizia postale e poi l'Autorità Giudiziaria.

      Sei il benvenuto ... ma lo eri anche prima...
      Non so voi ma io se quel signore non verrà espulso lascierò il sito ... stavolta è veramente troppo
      nec recisa recedit

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        Ragazzi finiamoli qui.
        Io vi auguro la buonanotte.
        A domani !
        I.Santacrocelover

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          (...omissis...)Paola, non pensarci nemmeno a lasciare il sito.A me fa piacere avere qualcuno valido con cui confrontarmi, e anche agli altri fa piacere.E mi dispiace che si sia andati così tanto off topic.Per cui vi chiedo: qualsiasi cosa dovesse scrivere questo signore, lasciate perdere e torniamo a parlare di tributario. Il nostro amico ha già fatto la star per stasera.Con lui ci rivedremo nelle sedi opportune.
          Ultima modifica di Olim; 20-05-2009, 10:05.

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            come mi piacerebbe avere il tempo di leggere ed intervenire in questo forum!!!

            ho pochissimo tempo per studiare... e temo di arrivare alla prova orale impreparato!!!


            vedremo...
            sta di fatto... che mi sento in svantaggio...

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              disposizioni antielusive 2

              Allora… il discorso sulle disposizioni antielusive dovrebbe articolarsi su tre livelli...

              - norma generale antielusiva : a) di formazione comunitaria per l’IVA e basata sull’abuso del diritto e b) di matrice giurisprudenziale interna ( Cassazione ) per II.DD. e basata sulla capacità contributiva. Nell’ordinamento Italiano non sono codificate clausole generali antielusive a differenza dell’ordinamento francese e di quello tedesco in cui si dispone ( nel tedesco) che < la norma fiscale non può essere elusa mediante l’abuso delle forme giuridiche. Vi è abuso, sotto il profilo fiscale, quando si configurano fenomeni economici in una forma giuridica non adeguata >
              - norme con ratio antielusive
              - norme a contenuto espressamente antielusivo : a) per Imposta di Registro art. 20 TUR e b) per II.DD. art. 37 bis DPR 600

              Norme a ratio antielusiva : giuridicamente queste norme sono qualificabili come “supplementari” ( Tesauro ) nel senso che con esse il legislatore aggiunge alle fattispecie tipiche ( fisiologicamente motivate da ragioni squisitamente fiscali ) delle fattispecie ulteriori ma al solo fine di impedire l’uso della fattispecie supplementare a fini elusivi. Ad esempio il “ Mandato irrevocabile con dispensa dall’obbligo di rendiconto” essendo un mandato dovrebbe essere soggetto all’imposta normale prevista per il mandato ma poiché c’è … l’irrevocabilità con dispensa dall’obbligo di rendiconto… evidentemente la fattispecie non si risolve in un fenomeno sostitutivo nel compimento di atti giuridici, come è nella natura del mandato, ma realizza di fatto un trasferimento di diritti per cui l’art. 33 del TUR dispone che la soggezione di questo tipo di mandato alla maggiore imposta prevista per l’atto oggetto del mandato. Ad esempio se io conferisco un mandato irrevocabile con dispensa dall’obbligo di rendiconto a vendere la mia villa al mare a Romasco lui di fatto ne acquista la proprietà …per cui ai fini TUR si applica quella ben maggiore imposta ( sulla compravendita ) e non quella sul mandato. Stesso discorso per la vendita con riserva della proprietà e per gli atti sottoposti a condizione sospensiva meramente potestativa che ai fini TUR sono trattati ( e tassati ) come atti non soggetti ad alcuna condizione.
              In materia di II.DD. norme antielusive particolarmente importanti sono :
              - in caso di fusione per incorporazione la limitata possibilità di deduzione delle perdite dell’incorporata e ciò all’evidente scopo di evitare il commercio delle bare fiscali ossia l’acquisto di società in perdita solo allo scopo di dedursi, dopo la fusione, le sue eccedenze di perdite e di interessi passivi riportati in avanti ( art. 172, comma 7 ). Attenzione che qui, in caso di fusione, opera anche il 37 bis dpr.600 , comma e, lett.a) ma…mentre nell’ipotesi di perdite e interessi passivi non c’è niente da discutere o da valutare perché i limiti di utilizzo sono già fissati dal legislatore nel 172 TUIR… il 37 bis si riferisce ad altre operazioni fantasiose in senso elusivo realizzate nell’ambito della fusione : come dire nel 172 il caso elusivo è tipizzato mentre nel 37 bis la fattispecie è aperta… con tutte le conseguenze anche in punto di applicazione della disciplina accertamento perché nel caso del 172 parte la normale procedura di accertamento in rettifica ed iscrizione a ruolo parziale nelle more del processo di primo grado in commissione, mentre nei casi del 37 bis l’accertamento è diverso… la richiesta di chiarimenti, i 60 giorni, la non iscrizione a ruolo fino alla sentenza.
              - la disciplina del transfer price nei trasferimenti infragruppo ( art. 110, comma 7 ) in base alla quale i prezzi di trasferimento sono rilevati al valore normale e non al valore pattuito ( io società italiana potrei pattuire con una mia collegata estera a fiscalità privilegiata un prezzo di trasferimento di un bene a 100.000 euro quando invece ne vale 50.000 per cui il risultato finale è quello di far uscire soldi ( ossia utili ) che dovrebbero essere tassati in Italia e che invece vanno a finire chissà dove e tassati in modo irrisorio).
              - la disciplina CFC con tassazione dei dividendi di fonte estera a fiscalità privilegiata secondo il principio di trasparenza e non per cassa ( se e quanto ne percepisci ).
              - la disciplina delle società di comodo ( qui occorrerà fare un discorso a parte) : imputazione presunta di redditi salvo esperire interpello disapplicativo e salvi i casi di esclusione previsti dalla legge oppure da provvedimenti del Direttore A.E.
              - naturalmente la disciplina dei Dividend washing ( art. 109, comma 3 bis)

              Norme a contenuto espressamente antielusivo : qui concentrerei l’attenzione proprio sul 37 bis chiarendo a) quando di può usare ( ossia cosa l’amministrazione deve dimostrare e cioè l’assenza di valide ragioni economiche e il connesso vantaggio tributario indebito ) e b) in quali casi tassativi ( ossia i casi del comma 3 in relazione ai quali mi permetto di evidenziare che non ritratta di “casi” tassativi intesi come singole fattispecie ma di “materie” tassative ossia “ogni atto” riguardate trasformazione, fusione, valutazioni di bilancio, cessione di crediti, ecc. : voglio dire che pure nella tassatività dei casi ( intesi come materie ) il margine di manovra – che avrete ! – sarà molto ampio…
              Ancora evidenzierei la coesistenza nella norma di 2 interpelli : a) quello antielusivo per le ipotesi che potrebbero rientrare nel comma 3 e per altre in cui si fa un espresso rinvio all’interpello antielusivo come il caso delle spese di pubblicità e propaganda oppure nel caso del 110, commi 10 -11 TUIR ( con formazione del silenzio assenso secondo la seguente procedura introdotta dal DL 185/2009, art. 16 : istanza in direzione centrale normativa e contenzioso – 120 giorni di tempo per rispondere : questi 120 giorni sostituiscono il doppio termine 60+60 di quande c’era ancora il Comitato Consultivo – se non risponde necessità di una diffida ad adempiere – altri 60 giorni per rispondere: se ancora la Direzione non risponde con il parere… vuol dire che hanno altro da fare e quindi…si forma il silenzio assenso per un totale di 180 giorni !) e b) quello disapplicativo per i casi del comma 8 ( in Direzione Regionale e senza formazione di silenzio assenso).

              Chiunque voglia approfondire e/o correggere i vari aspetti trattati è il benvenuto…
              nec recisa recedit

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                Signori buona giornata, prima di tutto, questo treath lo rinominerei "STANZA DEGLI INTERPELLI" eh eh ... volevo chiedervi qual'è il limite del volume di ricavi per l'applicazione degli studi di settore? potreste aiutarmi gentilmente? la domanda nasce dal fatto che tale limite rientra in una delle due caratteristiche richieste per l'opzione della trasparenza fiscale per le Srl a ristretta base personale. Per i battibecchi di cui sopra non ho parole... dico solo che i 15 anni li abbiamo superati da un pezzo.. (almeno per quanto mi riguarda)

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                  ops proprietaria chiedo venia..

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                    Originariamente inviato da dru122 Visualizza il messaggio
                    Signori buona giornata, prima di tutto, questo treath lo rinominerei "STANZA DEGLI INTERPELLI" eh eh ... volevo chiedervi qual'è il limite del volume di ricavi per l'applicazione degli studi di settore? potreste aiutarmi gentilmente? la domanda nasce dal fatto che tale limite rientra in una delle due caratteristiche richieste per l'opzione della trasparenza fiscale per le Srl a ristretta base personale. Per i battibecchi di cui sopra non ho parole... dico solo che i 15 anni li abbiamo superati da un pezzo.. (almeno per quanto mi riguarda)

                    Buona giornata a te Dru...
                    mah! stamattina lo chiamerei stanza degli orrori...

                    Dunque il limite del "Volume d' affari" per srl a base personale è in effetti di 7.500.000 per accedere alla trasparenza e coincide con i massimali previsti per gli studi di settore : preciso che anche le srl al primo anno di attività possono adottare il regime di trasparenza senza verificare il limite... poi a partire dal 2° anno si fa la verifica con ragguaglio ad anno
                    nec recisa recedit

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                      grazie mille paola ti adoro, non solo per la preparazione, ma soprattutto per la tua disponibilità....

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                      Sto operando...
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