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    Dubbio su una domanda del concorso 2008:
    La riscossione di un imposta può avvenire in via anticipata rispetto al verificarsi del presupposto dell'imposta stessa?

    La risposta data per esatta è SI.
    Secondo me è NO MAI .Perchè senza presupposto di imposta,la stessa imposta non esiste e pertanto non può essere riscossa (la riscossione è una fase successiva).
    Attendo notizie da tutti voi.
    Grazie.

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      A mio modesto parere (da tirocinante fresca fresca!!) Può darsi che si riferisca agli acconti d'imposta (per esempio l'Iva). in questo caso paghi l'acconto sulla base di quanto hai pagato l'anno prima, anche se non sai se nell'anno corrente il presupposto si è verificato. è l'unica spiegazione minimamente sensata che mi viene in mente!

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        Salve ragazzi! Ho appena dato un'occhiata alla prova 2008 e mi sono reso conto che molte domande di tributario sono relative a quel capitolo del manuale simone relativo alle dichiarazioni, accertamenti ecc....anzi molte domande erano proprio sull'accertamento

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          Originariamente inviato da NINUCCIO Visualizza il messaggio
          Dubbio su una domanda del concorso 2008:
          La riscossione di un imposta può avvenire in via anticipata rispetto al verificarsi del presupposto dell'imposta stessa?

          La risposta data per esatta è SI.
          Secondo me è NO MAI .Perchè senza presupposto di imposta,la stessa imposta non esiste e pertanto non può essere riscossa (la riscossione è una fase successiva).
          Attendo notizie da tutti voi.
          Grazie.
          Ciao! Secondo me la risposta e' si, guarda ad esempio gli acconti Irpef: li versiamo quest'anno per l'anno successivo, ancora non si e' verificato il presupposto, cioe' la produzione del reddito.

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            Originariamente inviato da NINUCCIO Visualizza il messaggio
            Dubbio su una domanda del concorso 2008:
            La riscossione di un imposta può avvenire in via anticipata rispetto al verificarsi del presupposto dell'imposta stessa?

            La risposta data per esatta è SI.
            Secondo me è NO MAI .Perchè senza presupposto di imposta,la stessa imposta non esiste e pertanto non può essere riscossa (la riscossione è una fase successiva).
            Attendo notizie da tutti voi.
            Grazie.
            Hai ragione, infatti la risposta esatta è NO, MAI. Proprio per le motivazioni che hai indicato.
            Per curiosità, dove hai letto che la risposta data è si?

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              Originariamente inviato da saintjust Visualizza il messaggio
              Hai ragione, infatti la risposta esatta è NO, MAI. Proprio per le motivazioni che hai indicato.
              Per curiosità, dove hai letto che la risposta data è si?

              FRANCESCO TESAURO, Istituzioni di Diritto Tributario, nona edizione, pag.76 ...il legislatore può imporre pagamenti anticipati rispetto al presupposto di imposta; pag.120 ... il verificarsi del presupposto rende definitivamente dovuto il tributo. Sono però previsti, per le imposte sul reddito e per l'imposta sul valore aggiunto, dei pagamenti anticipati rispetto al compiuto verificarsi del presupposto...che realizzano un'anticipazione della riscossione rispetto al presupposto. L'importo riscosso in via provvisoria dovrà poi essere oggetto di conguaglio o di rimborso, in base a ciò che risulterà dovuto in base al presupposto.

              Per curiosità Saintjust...tu dove hai letto che la risposta è ...no, mai ? ...
              Saluti
              nec recisa recedit

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                Grazie ora mi è più chiaro.
                L'unica spiegazione accettabile sono proprio gli acconti....
                In questa maniera versi senza che in realtà si sia verificato il presupposto!
                La domanda l'ho presa dal test 2008 ae.

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                  scusate avrei una richiesta su cui confrontarci:

                  1. soggetti passivi e base imponibile ires .
                  2. soggetti passivi e base imponibile irap.
                  3. imposte sostitutive (non le ritenute a titolo d'imposta, ma i regimi sostituivi alternativi all'imposizione ordinaria)

                  Sembra facile, ma non lo è affatto.

                  Infatti ad es. nel caso Ires, le cose si complicano quando incominciamo ad entrare nello specifico e a distinguere la base imponibile a seconda del tipo di soggetto passivo.
                  Es. se consideriamo società o enti non commerciali da che tipi di categorie di reddito è costituita? ecc....ecc...ecc...

                  Intanto partiamo dal punto 1.

                  A presto.

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                    Originariamente inviato da artistik007 Visualizza il messaggio
                    scusate avrei una richiesta su cui confrontarci:

                    1. soggetti passivi e base imponibile ires .
                    2. soggetti passivi e base imponibile irap.
                    3. imposte sostitutive (non le ritenute a titolo d'imposta, ma i regimi sostituivi alternativi all'imposizione ordinaria)

                    Sembra facile, ma non lo è affatto.

                    Infatti ad es. nel caso Ires, le cose si complicano quando incominciamo ad entrare nello specifico e a distinguere la base imponibile a seconda del tipo di soggetto passivo.
                    Es. se consideriamo società o enti non commerciali da che tipi di categorie di reddito è costituita? ecc....ecc...ecc...

                    Intanto partiamo dal punto 1.

                    A presto.
                    Intanto la base imponibile è sempre data per tutti i soggetti IRES dal reddito complessivo netto : quello che cambia è la modalità di determinazione del reddito complessivo netto.
                    SOCIETA'/ENTI COMMERCIALI RESIDENTI: risultato del conto economico rideterminato in base alle variazioni in aumento o diminuzione conseguenti all'applicazione delle norme fiscali.
                    ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI : redditi fondiari + redditi di capitale + redditi di impresa + redditi diversi...ovunque prodotti ( anche per gli enti vale il principio della tassazione mondiale).
                    SOCIETA'/ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI :
                    a) con stabile organizzazione - come società residenti e sulla base di apposito conto economico relativo alla stabile organizzazione in Italia ( ovviamente da rideterminare con le variazioni ).
                    b) senza stabile organizzazione - la base imponibile qui è data dalla somma dei vari redditi prodotti in base alle disposizioni IRPEF
                    ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI :
                    tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato secondo le disposizioni IRPEF

                    Saluti
                    nec recisa recedit

                    Commenta


                      grazie Paola!

                      .... intanto ho scritto quello che avevo capito io....pensi possa andare?


                      definizioni generali:

                      soggetti passivi ires, (semprechè non abbiano optato per il regime di trasparenza) a norma art.73 tuir sono:

                      a- società (con esclusione delle società di persone) ed enti commerciali residenti:
                      b- società (con esclusione delle società di persone) ed enti commerciali non residenti
                      c- enti non commerciali residenti
                      d- enti non commerciali non residenti
                      e- imprese marittime
                      (eslusi amministrazioni statali, enti locali)

                      la base imponibile ires ai sensi art.75 tuir è dato dal reddito complessivo netto che varia a seconda della commercialità/residenza nel seguente modo:

                      per punti a+b) essendo società ed enti commerciali si parla di Reddito d'Impresa (art.55 Tuir) il quale a norma dell'art. 83 Tuir si determina apportando all'utile/perdite le variazioni fiscali in aumento/diminuzione. Per i non residenti vedi punto d.
                      per punto c) essendo enti non commerciali il reddito complessivo è la somma delle singole categorie di redditi di cui all'art.6 Tuir
                      per punto d) essendo enti non residenti solo i redditi prodotti nello Stato (esclusi redditi esenti e quelli assogettati a rit. alla fonte a tit. d'imposta o imposta sostitutiva)
                      per punto e) per le società di armamento possibile opzione per regime forfetario
                      Ultima modifica di artistik007; 30-04-2009, 17:40.

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