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Borsa di studio ed indennità i disoccupazione

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    #11
    Originariamente inviato da pacci Visualizza il messaggio
    Anche a me è tutto un cinema!!!
    ihihih

    Il set sarà operativo... attori permettendo... solo dopo l'assegnazione delle sedi.
    Mi sa che in tanti siamo presi da trentamila situazioni!

    Io per ora... più di prima...
    ho sempre il trolley pronto!
    E sono più in treno che a casa.


    A presto

    Ciao ppalà!
    Eh si.. mi sa proprio che hai ragione.... tanti saluti capitan Pacci!!

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      #12
      Originariamente inviato da PPALAIA Visualizza il messaggio
      Eh si.. mi sa proprio che hai ragione.... tanti saluti capitan Pacci!!
      Ti abbraccio amico mio...

      Ora vado...

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        #13
        Originariamente inviato da pacci Visualizza il messaggio
        Ti abbraccio amico mio...

        Ora vado...
        alla prox! ciao
        P.

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          #14
          Originariamente inviato da PPALAIA Visualizza il messaggio
          Buonasera... dato che è un po' il mio campo intervengo:
          L'indennità di disoccupazione al termine del tirocinio non ci spetterà in quanto spetta soltanto a chi ha ottenuto una copertura assicurativa all'Inps (cosa che noi in quanto tirocinanti con borsa di studio non avremo). Più precisamente si distingue fra:

          - indennità disoccupazione ordinaria: quando si ha avuto una copertura assicurativa di almeno 52 settimane nell'arco del biennio precedente

          - indennità disoccupazione con requisiti ridotti: non si hanno le 52 settimane contributive, ma si è lavorato per almeno 78 giorni nell'arco di un anno solare e siano stati assicurati per almeno due anni precedentemente

          Entrambe poi spettano solo in caso di licenziamento e non di disoccupazione volontaria (dimissioni)
          per maggiori info:

          http://www.inps.it/home/default.asp?...747&lItem=4799
          http://www.inps.it/home/default.asp?...748&lItem=4798
          bè allora dovrebbe essere + o meno quello che ho detto io..ovvero che se uno già sta percependo l'indennità di disoccupazione il tirocino non la fa cessare in quanto non è un rapporto di lavoro subordinato...
          ....viceversa al termine del tirocino non si ha diritto all'indennità proprio perchè non è un lavoro subordinato

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            #15
            Originariamente inviato da RAISS2000 Visualizza il messaggio
            bè allora dovrebbe essere + o meno quello che ho detto io..ovvero che se uno già sta percependo l'indennità di disoccupazione il tirocino non la fa cessare in quanto non è un rapporto di lavoro subordinato...
            ....viceversa al termine del tirocino non si ha diritto all'indennità proprio perchè non è un lavoro subordinato
            Non sarei tanto sicuro sul fatto che il tirocinio non faccia cessare il diritto all'indennità di disoccupazione.... questa è legata anche allo status di disoccupato.... se viene meno tale status cessa il diritto all'indennità.... bisognerebbe controllare se il tirocinio incide o meno sullo status di disoccupato... controllerò

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              #16
              Originariamente inviato da PPALAIA Visualizza il messaggio
              Non sarei tanto sicuro sul fatto che il tirocinio non faccia cessare il diritto all'indennità di disoccupazione.... questa è legata anche allo status di disoccupato.... se viene meno tale status cessa il diritto all'indennità.... bisognerebbe controllare se il tirocinio incide o meno sullo status di disoccupato... controllerò

              L'Accordo della Conferenza unificata del 10 dicembre 2003 recante “Primi indirizzi interpretativi sulla disciplina del collocamento dettata dal D. Lgs. 297/2002” che cercava di fare chiarezza sulla nuova normativa definiva lo status di disoccupato e le tipologie di reddito da considerare per tale status.
              Nei redditi affermava che:

              La tipologia di reddito da considerare è stata precisata dall’accordo della Conferenza unificata sopra menzionato nei seguenti termini: “Ai fini dell’acquisizione e della conservazione dello stato di disoccupazione, il reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione è quello determinato sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali. Per l’anno 2003 gli importi sono così determinati:
              a) per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (ad esempio i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) la soglia massima è fissata in 7.500 Euro;
              b) per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni, la soglia massima è fissata in 4.500 Euro.
              2. In caso di concorso di più tipologie lavorative il cumulo dei redditi non potrà superare l’importo di 7.500 Euro


              mi viene da pensare che quindi la borsa di studio essendo un reddito fiscalmente assimilato al lavoro dipendente non fa conservare lo stato di disoccupazione e quindi non da diritto all'indennità di disoccupazione.

              E' però solo una mia interpretazione!!!

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                #17
                Lo status di disoccupato non dipende più da uno stato di effettiva mancanza di occupazione, ma da precisi limiti reddituali. Il reddito proveniente dalla borsa di studio, essendo soggetto a IRPEF, è assimilabile a quello da lavoro dipendente, per cui, se esso non supera una determinata soglia annua, permette il mantenimento di tale status.
                Tale limite di reddito per il 2007 e il 2008 è di 8000€.

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                  #18
                  ...Che, tra l'altro, corrisponde alla soglia di esenzione per l'IRPEF. Ciao!

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                    #19
                    Originariamente inviato da Nevermind Visualizza il messaggio
                    ...Che, tra l'altro, corrisponde alla soglia di esenzione per l'IRPEF. Ciao!
                    ok, ho solo espresso male il concetto ma intendevo la stessa cosa

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                      #20
                      buonasera a tutti!! I miei controlli hanno dato gli stessi riscontri vostri..... aggiungo solo che:

                      La perdita dello stato di disoccupazione può avvenire per:
                      • mancata presentazione al colloquio orientativo presso il centro per l'impiego competente, salvo il caso di comprovati impedimenti oggettivi (è ammesso ritardo di 15 giorni) o di ragioni di salute.
                      • Rifiuto, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro ubicato nel raggio di 50 km dal domicilio del disoccupato (indeterminato, determinato o temporaneo in tal caso se superiore a 4 mesi). L’offerta deve essere adeguata alla professionalità del disoccupato altrimenti può essere rifiutato.
                      In caso di accettazione di un lavoro di durata inferiore a 12 mesi, non si perde l’anzianità di iscrizione, ma si ha sospensione della stessa per la durata del rapporto di lavoro.
                      Se invece il rapporto di lavoro, che viene accettato, supera i 12 mesi, il disoccupato perde l’anzianità per un periodo di tempo pari alla durata del rapporto dopo i 12 mesi. Pertanto se il contratto di lavoro è di 14 mesi, si perdono 2 mesi di anzianità.

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