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Prima giornata prove orali

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    #11
    x sil80

    Originariamente inviato da sil80 Visualizza il messaggio
    e commerciale ho beccato una domanda su l'assemblea nel sistema dualistico... su particolari diritti di voto, non so proprio che volessero sapere, anche perchè ero nel pallone più totale..
    e poi non voglio spaventare nessuno, ma anche inglese e informatica che prima erano una proforma, sono state problematiche... inglese hanno fatto estrarre un brano in ligua, abbastanza lungo tra l'altro, ma non troppo difficile, comunque sono stati molto formali, e poi scusate ma in quel momento non capivo più niente... informatica avevano due urne una per domande di software e una per l'hardware, da estrarre più una prova pratica...
    morale della favola... è stato un incubo..
    mi dispiace molto!
    capisco cosa vuol dire e come ti senti, anche se non ti conosco... lo so che in questo momento ti verrebbe di buttare tutto per aria.... innanzitutto sarà una cosa che vale per tutti e poi sarà anche un modo per riflettere e pensare a iniziare domani da capo.... ok? ciao un bacione!

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      #12
      sicuramente io non sarà idonea, comunque non lo so, perchè me ne sono andata via subito e non ho aspettato i risultati..
      a ad un altro hanno chiesto il consolidato mandiale, in caso di accertamento ad una controllata come rispondevano le altre e la controllante, una cosa che non ho capito bene e lo ias, ad un'altrop il rewashing nelle pratiche anti elusive...poi anche amministrativo erano domande allucinanti

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        #13
        Personalmente avrei fatto scena muta totale: hai tutta la mia solidarietà!

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          #14
          Originariamente inviato da sil80 Visualizza il messaggio
          sicuramente io non sarà idonea, comunque non lo so, perchè me ne sono andata via subito e non ho aspettato i risultati..
          a ad un altro hanno chiesto il consolidato mandiale, in caso di accertamento ad una controllata come rispondevano le altre e la controllante, una cosa che non ho capito bene e lo ias, ad un'altrop il rewashing nelle pratiche anti elusive...poi anche amministrativo erano domande allucinanti
          Capisco , però io fossi in te i risultati andrei a controllarli . Se avranno fatto domande difficili ,dovranno tenerne conto ,così come anche è stato per gli scritti . Posso dirti che essendomi reso conto di aver fatto diversi errori ,pensavo di non essere passato ed invece mi ritrovo pure in buona posizione. In ogni caso , mal che vada, non disperare perchè a breve pare ci saranno altri concorsi per i quali potrai sfruttare la preparazione che , in ogni caso , ti porti dietro . Un grosso in bocca al lupo

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            #15
            sil80, mi dispiace molto della tua esperienza. Di certo l'andamento dell'orale ci ha spiazzati tutti. La semplicità oggettiva degli orali precedenti era coerente con la forma contrattuale proposta: con i CFL l'AE ha di fatto due anni di tempo per valutare e formare i funzionari, per cui un concorso ipernozionistico sarebbe stato superfluo.
            La conseguenza era che una preparazione manualistica, persino, al limite, "simoniana", era adeguata per affrontare questo concorso proficuamente.
            Ma a leggere i tuoi interventi, si dimostra che, almeno in Umbria, non è stato così. La domnda di tributario richiede una preparazione da esperto del settore, impone una lettura quotidiana del Sole 24 Ore, un costante aggiornamento in tema di legislazione fiscale, che solo chi lavora in questo campo può sostenere.
            Il lifting ed il refreshing delle perdite sono stati introdotti con un paio di decreti legge nella seconda metà del 2006. Nessun manuale universitario, che io sappia, ne parla.

            Ad ogni modo, per i più curiosi, riporto nel post seguente un copia e incolla in merito da fiscooggi.it.

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              #16
              Il trattamento tributario delle perdite fiscali è stato oggetto di recenti provvedimenti correttivi da parte del legislatore, con i decreti legge n. 223/2006 e n. 262/2006.
              Appare utile, di conseguenza, sviluppare alcune considerazioni in materia di lifting e refreshing di perdite fiscali.

              Il refreshing consiste nel ringiovanimento di perdite fiscali prossime alla scadenza quinquennale, mentre il lifting si sostanzia nella trasformazione di perdite fiscali limitatamente riportabili in illimitatamente riportabili.

              Facciamo due esempi:
              1. una società ha perdite fiscali in scadenza per 100; al fine di poterle utilizzare, effettua una cessione infragruppo di un immobile a valori correnti realizzando una plusvalenza pari a 100. Il risultato fiscale raggiunto è che la società cedente compensa la plusvalenza con le perdite fiscali pregresse e la società cessionaria è legittimata a dedurre maggiori quote di ammortamento sul valore fiscale rivalutato dell’immobile
              2. una società costituita da vari anni ha preventivato la sopportazione di perdite; al fine di poterle utilizzare senza alcuna limitazione temporale, effettua un conferimento infragruppo dell’intera azienda a una cessionaria di nuova costituzione. Il risultato fiscale raggiunto è che la vecchia azienda trasferita alla società cessionaria produrrà perdite illimitatamente riportabili.
              Ci si domanda se i due menzionati fenomeni siano disapprovati, direttamente o indirettamente, dall’ordinamento tributario.
              A differenza del refreshing che non è stato oggetto delle recenti modifiche normative, il lifting delle perdite è stato preso di mira dal legislatore.
              L’articolo 36, comma 12, lettera a), del Dl n. 223 del 2006 ha, infatti, modificato il secondo comma dell’articolo 84 del Tuir, specificando che le perdite illimitatamente riportabili sono quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione e a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
              A prescindere dalla specificazione della data di costituzione, invero già desumibile in via interpretativa dal previgente impianto normativo, la vera rivoluzione è rappresentata dalla condizione della novità dell’iniziativa produttiva.

              La ratio legis sottostante a tale intervento è proprio il contrasto ai fenomeni di lifting delle perdite fiscali, in modo tale da circoscrivere la concessione del riporto illimitato alle sole perdite di start-up, che avevano rappresentato, nel 1997, la ragione sottostante alla previsione dell’illimitata riportabilità.
              Perciò, solo le perdite sofferte da una nuova iniziativa produttiva meritano il riporto illimitato.

              La novella legislativa risolve una contraddizione tra ratio e lettera della previgente normativa, considerato che, mentre il vecchio impianto in materia di riporto delle perdite fiscali era esclusivamente basato sul “soggetto” che realizzava le perdite nei primi tre periodi d’imposta, la sottostante ratio legis era rispettata solo se l’azienda (l’“oggetto”) avesse prodotto le perdite nei suoi primi tre periodi d’imposta.
              Tale contraddizione aveva fatto emergere problemi applicativi di non poco momento; in particolare, ci si domandava se il lifting fosse vietato dalla legge ovvero integrasse una condotta elusiva, o se fosse un comportamento fiscalmente legittimo.
              A ogni buon conto, la novella legislativa risolve oggi il problema, ritenendo illegittime ipotesi come quella sopra esposta.

              Giunti a questo punto, bisogna domandarsi se le recenti modifiche normative risolvano in nuce ogni problema di lifting di perdite fiscali.

              Si pensi al regime di trasparenza delle società di capitali che si caratterizza per il fatto che le perdite fiscali attribuite ai soci dalla società trasparente sono riportabili limitatamente o illimitatamente a seconda della data di costituzione del socio (si veda il punto 10.3 della circolare n. 49/E del 2004).
              Perciò, se il socio è una newco, le perdite fiscali attribuite da una società trasparente esercente un’impresa da lunga data sono suscettibili di trasformarsi in perdite illimitatamente riportabili.
              Tuttavia, occorre fare una precisazione.
              Le perdite imputate al socio dalla società trasparente concorrono alla formazione del reddito d’impresa del socio.
              Conseguentemente, si verifica una sorta di “confusione” tra reddito d’impresa prodotto dal socio e perdite d’impresa attribuite dalla società trasparente. Il che rende formalmente improprio ritenere tout court che si sia verificato un vero e proprio lifting.

              Ciò posto, si pone il problema della compatibilità tra le predette regole che governano il regime di trasparenza e la regola posta dal nuovo articolo 84, secondo comma, del Tuir.
              In altri termini, le perdite attribuite a un socio newco da una società trasparente esercente un’impresa da lunga data saranno limitatamente o illimitatamente riportabili?
              Il rischio del corto-circuito è in agguato.
              Infatti, se, da un lato, è indubbio che alla determinazione del reddito d’impresa del socio partecipano perdite relative a vecchie attività produttive, dall’altro lato è altrettanto indubbio che vi partecipano anche redditi/perdite relativi a una nuova attività produttiva.

              La soluzione logicamente più coerente potrebbe essere quella di una ripartizione pro-quota.
              Perciò, se la società trasparente attribuisce 50 di perdite al socio, il quale realizza una perdita d’impresa complessiva pari a 80, 50 dovrebbero costituire perdite limitatamente riportabili (perché riferibili alla vecchia azienda) e 30 illimitatamente riportabili (perché riferibili alla nuova azienda).
              Il problema si complica quando il contribuente aggrega due aziende, una delle quali si caratterizzi per la novità.

              Si pensi, ad esempio, a un’operazione di fusione di una società preesistente in una società costituita da meno di tre anni già esercente una nuova iniziativa produttiva.
              Come si stabilisce in questo caso il criterio di ripartizione pro-quota delle perdite sofferte?
              La complicazione di questa ipotesi rispetto alla precedente è dovuta al fatto che le perdite del “vecchio” ramo d’azienda si confondono totalmente con i risultati del nuovo.
              Per la soluzione del problema, si potrebbe ricorrere ancora una volta a una ripartizione pro-quota, ma stavolta ancorata a parametri indiretti (fatturato, capitale investito, eccetera).

              In definitiva, a seguito della rilevanza assunta dall’“oggetto” rispetto al “soggetto” nel riporto delle perdite illimitate, ogni qualvolta vi sia una confusione tra vecchie e nuove iniziative produttive, occorrerà procedere a calcoli di ripartizione diretta (come nel caso del regime di trasparenza delle società di capitali) o indiretta (negli altri casi) per distinguere le perdite limitatamente da quelle illimitatamente riportabili.

              Tuttavia, una soluzione tranchant potrebbe consistere nella previsione di un periodo di accertamento illimitato per il controllo del riporto delle perdite illimitatamente riportabili.
              In tal modo, si risolverebbero gli attuali problemi dovuti, da un lato, alla scarsa convenienza per l’Erario di controllare contribuenti in perdita e, dall’altro lato, alla convenienza per i contribuenti del lifting delle perdite, in modo tale che, decorso il periodo quinquennale di accertamento, l’intangibilità di perdite fiscali di dubbia origine sia garantita.

              Passando al refreshing delle perdite fiscali, un problema di illegittimità si pone allorché il contribuente non abbia un ammontare capiente di plusvalenze latenti da far emergere prima della scadenza delle perdite.
              In tal caso, la manipolazione dei corrispettivi, finalizzata a compensare per intero le perdite in scadenza, costituirà un comportamento censurabile da parte dell’Amministrazione finanziaria facendo ricorso al valore normale, in ossequio al consolidato orientamento della Cassazione in materia di assoluta antieconomicità.

              Viceversa, qualora l’ammontare delle plusvalenze latenti sia capiente rispetto alle perdite fiscali in scadenza, il refreshing non appare un comportamento censurabile, rientrando nella pianificazione infragruppo dei flussi reddituali: nel caso di specie, nella calcolata emersione di plusvalenze latenti a seguito di atti realizzativi intercompany.
              D’altronde, in tale ipotesi nemmeno la disposizione anti-abuso di cui all’articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 1973, risulterebbe applicabile, sia perché non applicabile alle singole cessioni di beni (immobili) nell’ambito del gruppo da società non optanti per il consolidato nazionale, sia perché, più in generale, non applicabile a singole operazioni anche rientranti nel relativo ambito di applicazione.
              Infatti, l’estensione della disposizione anti-abuso richiede il fondamentale requisito della preordinazione, suscettibile di originare un “disegno” elusivo, composto da più atti e negozi giuridici tra loro collegati, integranti uno stratagemma o una scappatoia disapprovati dall’ordinamento tributario.

              fonte: fiscooggi.it

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                #17
                Originariamente inviato da gianl Visualizza il messaggio
                Il trattamento tributario delle perdite fiscali è stato oggetto di recenti provvedimenti correttivi da parte del legislatore, con i decreti legge n. 223/2006 e n. 262/2006.
                Appare utile, di conseguenza, sviluppare alcune considerazioni in materia di lifting e refreshing di perdite fiscali.

                Il refreshing consiste nel ringiovanimento di perdite fiscali prossime alla scadenza quinquennale, mentre il lifting si sostanzia nella trasformazione di perdite fiscali limitatamente riportabili in illimitatamente riportabili.

                Facciamo due esempi:
                1. una società ha perdite fiscali in scadenza per 100; al fine di poterle utilizzare, effettua una cessione infragruppo di un immobile a valori correnti realizzando una plusvalenza pari a 100. Il risultato fiscale raggiunto è che la società cedente compensa la plusvalenza con le perdite fiscali pregresse e la società cessionaria è legittimata a dedurre maggiori quote di ammortamento sul valore fiscale rivalutato dell’immobile
                2. una società costituita da vari anni ha preventivato la sopportazione di perdite; al fine di poterle utilizzare senza alcuna limitazione temporale, effettua un conferimento infragruppo dell’intera azienda a una cessionaria di nuova costituzione. Il risultato fiscale raggiunto è che la vecchia azienda trasferita alla società cessionaria produrrà perdite illimitatamente riportabili.
                Ci si domanda se i due menzionati fenomeni siano disapprovati, direttamente o indirettamente, dall’ordinamento tributario.
                A differenza del refreshing che non è stato oggetto delle recenti modifiche normative, il lifting delle perdite è stato preso di mira dal legislatore.
                L’articolo 36, comma 12, lettera a), del Dl n. 223 del 2006 ha, infatti, modificato il secondo comma dell’articolo 84 del Tuir, specificando che le perdite illimitatamente riportabili sono quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione e a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
                A prescindere dalla specificazione della data di costituzione, invero già desumibile in via interpretativa dal previgente impianto normativo, la vera rivoluzione è rappresentata dalla condizione della novità dell’iniziativa produttiva.

                La ratio legis sottostante a tale intervento è proprio il contrasto ai fenomeni di lifting delle perdite fiscali, in modo tale da circoscrivere la concessione del riporto illimitato alle sole perdite di start-up, che avevano rappresentato, nel 1997, la ragione sottostante alla previsione dell’illimitata riportabilità.
                Perciò, solo le perdite sofferte da una nuova iniziativa produttiva meritano il riporto illimitato.

                La novella legislativa risolve una contraddizione tra ratio e lettera della previgente normativa, considerato che, mentre il vecchio impianto in materia di riporto delle perdite fiscali era esclusivamente basato sul “soggetto” che realizzava le perdite nei primi tre periodi d’imposta, la sottostante ratio legis era rispettata solo se l’azienda (l’“oggetto”) avesse prodotto le perdite nei suoi primi tre periodi d’imposta.
                Tale contraddizione aveva fatto emergere problemi applicativi di non poco momento; in particolare, ci si domandava se il lifting fosse vietato dalla legge ovvero integrasse una condotta elusiva, o se fosse un comportamento fiscalmente legittimo.
                A ogni buon conto, la novella legislativa risolve oggi il problema, ritenendo illegittime ipotesi come quella sopra esposta.

                Giunti a questo punto, bisogna domandarsi se le recenti modifiche normative risolvano in nuce ogni problema di lifting di perdite fiscali.

                Si pensi al regime di trasparenza delle società di capitali che si caratterizza per il fatto che le perdite fiscali attribuite ai soci dalla società trasparente sono riportabili limitatamente o illimitatamente a seconda della data di costituzione del socio (si veda il punto 10.3 della circolare n. 49/E del 2004).
                Perciò, se il socio è una newco, le perdite fiscali attribuite da una società trasparente esercente un’impresa da lunga data sono suscettibili di trasformarsi in perdite illimitatamente riportabili.
                Tuttavia, occorre fare una precisazione.
                Le perdite imputate al socio dalla società trasparente concorrono alla formazione del reddito d’impresa del socio.
                Conseguentemente, si verifica una sorta di “confusione” tra reddito d’impresa prodotto dal socio e perdite d’impresa attribuite dalla società trasparente. Il che rende formalmente improprio ritenere tout court che si sia verificato un vero e proprio lifting.

                Ciò posto, si pone il problema della compatibilità tra le predette regole che governano il regime di trasparenza e la regola posta dal nuovo articolo 84, secondo comma, del Tuir.
                In altri termini, le perdite attribuite a un socio newco da una società trasparente esercente un’impresa da lunga data saranno limitatamente o illimitatamente riportabili?
                Il rischio del corto-circuito è in agguato.
                Infatti, se, da un lato, è indubbio che alla determinazione del reddito d’impresa del socio partecipano perdite relative a vecchie attività produttive, dall’altro lato è altrettanto indubbio che vi partecipano anche redditi/perdite relativi a una nuova attività produttiva.

                La soluzione logicamente più coerente potrebbe essere quella di una ripartizione pro-quota.
                Perciò, se la società trasparente attribuisce 50 di perdite al socio, il quale realizza una perdita d’impresa complessiva pari a 80, 50 dovrebbero costituire perdite limitatamente riportabili (perché riferibili alla vecchia azienda) e 30 illimitatamente riportabili (perché riferibili alla nuova azienda).
                Il problema si complica quando il contribuente aggrega due aziende, una delle quali si caratterizzi per la novità.

                Si pensi, ad esempio, a un’operazione di fusione di una società preesistente in una società costituita da meno di tre anni già esercente una nuova iniziativa produttiva.
                Come si stabilisce in questo caso il criterio di ripartizione pro-quota delle perdite sofferte?
                La complicazione di questa ipotesi rispetto alla precedente è dovuta al fatto che le perdite del “vecchio” ramo d’azienda si confondono totalmente con i risultati del nuovo.
                Per la soluzione del problema, si potrebbe ricorrere ancora una volta a una ripartizione pro-quota, ma stavolta ancorata a parametri indiretti (fatturato, capitale investito, eccetera).

                In definitiva, a seguito della rilevanza assunta dall’“oggetto” rispetto al “soggetto” nel riporto delle perdite illimitate, ogni qualvolta vi sia una confusione tra vecchie e nuove iniziative produttive, occorrerà procedere a calcoli di ripartizione diretta (come nel caso del regime di trasparenza delle società di capitali) o indiretta (negli altri casi) per distinguere le perdite limitatamente da quelle illimitatamente riportabili.

                Tuttavia, una soluzione tranchant potrebbe consistere nella previsione di un periodo di accertamento illimitato per il controllo del riporto delle perdite illimitatamente riportabili.
                In tal modo, si risolverebbero gli attuali problemi dovuti, da un lato, alla scarsa convenienza per l’Erario di controllare contribuenti in perdita e, dall’altro lato, alla convenienza per i contribuenti del lifting delle perdite, in modo tale che, decorso il periodo quinquennale di accertamento, l’intangibilità di perdite fiscali di dubbia origine sia garantita.

                Passando al refreshing delle perdite fiscali, un problema di illegittimità si pone allorché il contribuente non abbia un ammontare capiente di plusvalenze latenti da far emergere prima della scadenza delle perdite.
                In tal caso, la manipolazione dei corrispettivi, finalizzata a compensare per intero le perdite in scadenza, costituirà un comportamento censurabile da parte dell’Amministrazione finanziaria facendo ricorso al valore normale, in ossequio al consolidato orientamento della Cassazione in materia di assoluta antieconomicità.

                Viceversa, qualora l’ammontare delle plusvalenze latenti sia capiente rispetto alle perdite fiscali in scadenza, il refreshing non appare un comportamento censurabile, rientrando nella pianificazione infragruppo dei flussi reddituali: nel caso di specie, nella calcolata emersione di plusvalenze latenti a seguito di atti realizzativi intercompany.
                D’altronde, in tale ipotesi nemmeno la disposizione anti-abuso di cui all’articolo 37-bis del Dpr n. 600 del 1973, risulterebbe applicabile, sia perché non applicabile alle singole cessioni di beni (immobili) nell’ambito del gruppo da società non optanti per il consolidato nazionale, sia perché, più in generale, non applicabile a singole operazioni anche rientranti nel relativo ambito di applicazione.
                Infatti, l’estensione della disposizione anti-abuso richiede il fondamentale requisito della preordinazione, suscettibile di originare un “disegno” elusivo, composto da più atti e negozi giuridici tra loro collegati, integranti uno stratagemma o una scappatoia disapprovati dall’ordinamento tributario.

                fonte: fiscooggi.it
                Grazie a chi come te condivide le sue conoscenze e ricerche dando un apporto all'intero forum

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                  #18
                  Originariamente inviato da sil80 Visualizza il messaggio
                  ad un'altrop il rewashing nelle pratiche anti elusive...
                  Chi vuol farsi un'idea su cosa sia il dividend washing dia un'occhiata a questo link http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/...aa/circ_39.pdf è la circolare n. 39 del 27 giugno 2007! Riguarda contenziosi ancora in essere su argomenti e articoli del TUIR cancellati da recenti provvedimenti normativi! Non so cosa pensare...
                  Di fatto non ho ancora capito se questo dividend washing sia, con le norme attuali, legittimo o meno.

                  Commenta


                    #19
                    Originariamente inviato da gianl Visualizza il messaggio
                    Chi vuol farsi un'idea su cosa sia il dividend washing dia un'occhiata a questo link http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/...aa/circ_39.pdf è la circolare n. 39 del 27 giugno 2007! Riguarda contenziosi ancora in essere su argomenti e articoli del TUIR cancellati da recenti provvedimenti normativi! Non so cosa pensare...
                    Di fatto non ho ancora capito se questo dividend washing sia, con le norme attuali, legittimo o meno.
                    Che cavolo di domanda dai!

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                      #20
                      si ma se uno si mette a imparare queste cose...ci vogliono 12 anni per andare preparati li' su tutto
                      e che caxxo!!!!!
                      oltre a questo refresh, ce ne sono altre di cose nuove..... se imparo qyueste cose (per esepio affidameni in house nella p.a. , se imparo per bene gli organi di una s.p.a.: possono succedere due cose: a) esco pazzo b) ci riprovo tra un paio di anni a fare l'orale

                      ma fatemi il piacere con questo lifting ecc....
                      ma le domande doivrebbero essere GENERALI!!!!!!!!!!!!!11
                      TANTO ALLA FINE COSA CAMBIA??????????'
                      ANCHE SU DOMANDE GENERALI SI PUò VALUTARE SE UN CONCORRENTE è PIù PREPARATO DI UN ALTRO
                      NON C'è BISOGNO DI CHIEDERE DELLE COSE MOLTO MINUZIOSE CHE BENISSIMO POSSONO ESSERE APPROFONDITE NELLA SEDE ADATTA (CIOè QUELLA PRATICA)
                      CONSIDERANDO CHE DOBBIAMO ANCHE STUDIARE
                      CIVILE (DALLE PERSONE FISICHE ALLE DONAZIONI)!!!!
                      COMMERCIALE (DALL'IMPRESA, ALLE SOCIETà CHE è UN CASNO, AL NUOVO FALLIMENTO E A TUTTI I CONTRATTi9
                      AMMINISTRATIVO (CHE è UNA ROBA DCHE NON FINISCE PIù: SOLO PER CAPIRE E FARE BENE IL PROCESSO AMMINISTRATIVO CI VUOLE UN GIORNO...SE SEI LAUREATO IN LEGGE...)
                      STATISTICA (NO COMMENT)
                      SCIENZA DELLE FINANZE (NON HO MAI CAPITO QUALE è LA SUA UTILITà E QUALE TRA TUTTE LE SUE TEORIE SONO CONVINCENTI O MENO)
                      ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (!!!!), CHE VA APPROFONDITA AL DUI Là DEL SIMONE
                      CONTABILITà AZIEDNALE (XCHE VA MOLTO ASSORBITA!!!)
                      PENALE 8CON TUTTI I REATI E LE TIPOLOGIE ECC...)

                      ALLA FINE UNO SI è ROVINATO L'ESTATE SENZA ANDARE A MARE, SENZA FARE QUELLO CHE D'ESTATE CI VUOLE.....E TI VANNO A CHIEDERE IL LIFTING DELLE PERDITE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                      MA ANDATE A QUEL PAESE!!!!!!!!!!!
                      UNA DOMANDA DI QUESTA NON SERVE A VALUTARE LA PREPARAZIONE DI UN CANDIDATO ...MA SERVE SOLO A FARTI SENTIRE UN "********""". SERVE SOLO A SCORAGGIARTI, E A NON CREDRE NELLE COSE CHE FAI.........POI SI LAMENTANO CHE I GIOVANI STANNO IN CASA COI GENITORI E CHE NON VOGLIONO CREARSI UNA FAMIGLIA.....

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                      Sto operando...
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