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Domande su Irpef e Ires

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    #71
    transfer pricing

    Ciao ragazzi non volevo mettere ansia su questa domanda ma mi hanno detto che l' anno scorso è uscita! Forse quest' anno non ci sarà speriamo!
    Sto studiando le operazioni iva qualcuno potrebbe spiegarmi le locazioni e le cessioni di immobili soggette ad IVA e quelle invece esenti? Ho molti dubbi a riguardo! Marcos83 faccio appello alla tua bontà! Grazie mille per la collaborazione! Buono studio a tutti

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      #72
      Dipende da chi cede o loca l'immobile, se è una società si applica l'iva, se è un privato si applica l'imposta di registro.
      Questa è una spiegazione molto grossolana , ancora l'IVA non lo studiata bene.
      Marcos sarà sicuramente più esplicito.

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        #73
        Originariamente inviato da fibonacci79 Visualizza il messaggio
        Dipende da chi cede o loca l'immobile, se è una società si applica l'iva, se è un privato si applica l'imposta di registro.
        Questa è una spiegazione molto grossolana , ancora l'IVA non lo studiata bene.
        Marcos sarà sicuramente più esplicito.
        Anche in italiano sei carente

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          #74
          Immobili E Iva

          Provo ad aiutarti io
          Originariamente inviato da stava Visualizza il messaggio
          Ciao ragazzi non volevo mettere ansia su questa domanda ma mi hanno detto che l' anno scorso è uscita! Forse quest' anno non ci sarà speriamo!
          Sto studiando le operazioni iva qualcuno potrebbe spiegarmi le locazioni e le cessioni di immobili soggette ad IVA e quelle invece esenti? Ho molti dubbi a riguardo! Marcos83 faccio appello alla tua bontà! Grazie mille per la collaborazione! Buono studio a tutti
          per definire la disciplina ai fini IVA della cessione degli immobili occorre definire quali operazioni entrano e quali no nel campo di applicazione dell’imposta e all’interno di queste ultime quali sono le cessioni imponibili e quelle esenti.

          Sono soggette ad IVA le seguenti cessioni:
          1) cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricati) ad uso abitativo se effettuate
          dall’impresa che ha costruito l’immobile; dall’impresa che ha eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, dall’impresa che per oggetto esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di fabbricati o porzioni di fabbricati (società di compravendita immobiliare);
          2) cessioni di immobili diversi dai fabbricati ad uso abitativo effettuate da soggetti IVA (imprese individuali, società commerciali, enti non commerciali quando agiscono in veste di operatori commerciali);
          3) cessioni di terreni edificabili effettuate da soggetti passivi di imposta.
          Tali cessioni sono soggette ad imposta di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, attualmente fissata nell’importo di e 168,00.

          Sono invece soggette ad imposta proporzionale di registro e alle imposte ipotecarie e catastali, le seguenti operazioni:

          cessione di terreni non edificabili;
          2) cessioni di immobili da parte di privati o di enti non commerciali al di fuori dell’attività d’impresa;
          3) cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi ceduti da immobiliari di gestione o da imprese industriali o commerciali.

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            #75
            Originariamente inviato da stava Visualizza il messaggio
            Ciao ragazzi non volevo mettere ansia su questa domanda ma mi hanno detto che l' anno scorso è uscita! Forse quest' anno non ci sarà speriamo!
            Sto studiando le operazioni iva qualcuno potrebbe spiegarmi le locazioni e le cessioni di immobili soggette ad IVA e quelle invece esenti? Ho molti dubbi a riguardo! Marcos83 faccio appello alla tua bontà! Grazie mille per la collaborazione! Buono studio a tutti
            Scusate la latitanza, ma sono sempre più indaffarato.
            Questo è il regime delle locazioni e cessioni di immobili:

            Regime dello locazioni (anche finanziarie) di immobili
            · per gli immobili abitativi, la locazione è sempre esente, anche se posta in essere dal costruttore in attesa della rivendita, e sconta imposta di registro nella misura del 2% del canone annuo pattuito (i contratti in essere dovranno essere registrati secondo le indicazioni dell’Agenzia, con pagamento del tributo in relazione ai canoni pattuiti per il periodo dal 04.07.2006 sino – probabilmente – alla scadenza della annualità)

            · per gli immobili strumentali, la locazione può essere:

            - soggetta ad Iva del 20% per obbligo di legge e ad imposta di registro dell’1%, se il conduttore è un soggetto privato o che detrae l’imposta con un pro rata non superiore al 25%;

            - soggetta ad Iva del 20% per libera opzione del proprietario, se è stata effettuata l’opzione in sede di stipula del contratto (o, per i contratti in corso, secondo le indicazioni dell’Agenzia) e se il conduttore è un soggetto diverso da quelli menzionati al punto precedente;

            - esente Iva ai sensi dell’art. 10, punto 8 del DPR n.633/72, se non ricorre alcuna ipotesi che obbliga all’applicazione del tributo e se il proprietario decide di non manifestare l’opzione.


            Regime Iva delle cessioni di immobili

            Il trattamento tributario dipende da due differenti variabili: una soggettiva (il cedente può essere, o meno, colui che ha costruito l’immobile o vi ha realizzato opere di ripristino nei 4 anni precedenti) ed una oggettiva (tipologia di fabbricato compravenduto).

            Nello specifico:

            · per i fabbricati abitativi:

            - se il cedente è il costruttore o il realizzatore di interventi di recupero, con lavori ultimati da meno di 4 anni, l’operazione è soggetta ad Iva (ad aliquota del 4, 10 o 20% a seconda della ricorrenza dei requisiti prima casa in capo all’acquirente ed alla tipologia di fabbricato), a imposta di registro in misura fissa (168€) e ad imposte ipotecarie a catastali in misura fissa (€ 168 + 168);

            - se il cedente è il costruttore o chi ha effettuato lavori di ripristino con lavori ultimati da oltre 4 anni, oppure qualsiasi altro soggetto titolare di partita Iva, la cessione è esente ai sensi dell’art. 10, punto 8-bis del DPR n.633/72, sconta imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3% se sussistono i requisiti prima casa (oltre ad ipocatastali in misura di 168 + 168 €), oppure con aliquota del 7% negli altri casi (maggiorata di un ulteriore 3 % a titolo di imposte ipocatastali).

            Per i fabbricati strumentali:

            - se il cedente è il costruttore o il realizzatore di interventi di recupero, con lavori ultimati da meno di 4 anni, l’operazione è soggetta ad Iva (ad aliquota del 20% per il costruttore o 10% per chi ha effettuato il ripristino), a imposta di registro in misura fissa (168€) e ad imposte ipotecarie a catastali in misura del 4%, salvo il caso dei fondi immobiliari chiusi, delle banche o delle società di leasing che beneficeranno di una riduzione al 2%, ma solo per le transazioni poste in essere dal 01.10.2006;

            - se il cedente è il costruttore o chi ha effettuato lavori di ripristino con lavori ultimati da oltre 4 anni, oppure qualsiasi altro soggetto titolare di partita Iva, la cessione può essere:

            - soggetta ad Iva per obbligo di legge (al 10 o al 20% come sopra) se l’acquirente è un soggetto privato oppure un contribuente Iva con pro rata di detraibilità non superiore al 25%, scontando imposta di registro in misura fissa di euro 168,00 ed ipocatastali del 4%, salvo il caso di fondi immobiliari chiusi, banche e società di leasing che, dal 01.10.2006, potranno godere di una riduzione al 2%;

            - soggetta ad Iva per opzione del venditore, da esercitarsi nell’atto notarile di trasferimento, se non ricorrono le casistiche specifiche di cui sopra, oltre ad imposta di registro in misura fissa di 168 € ed ipocatastali in misura proporzionale del 4%, salvo il caso di fondi immobiliari chiusi, banche e società di leasing che, dal 01.10.2006, potranno godere di una riduzione al 2%;

            - è esente ai sensi dell’art. 10, punto 8-ter del DPR n.633/72 in tutti gli altri casi, e sconta imposta di registro in misura fissa di 168 € ed ipocatastali in misura proporzionale del 4%, salvo il caso di fondi immobiliari chiusi, banche e società di leasing che, dal 01.10.2006, potranno godere di una riduzione al 2%

            Scusate, ma era troppo lungo per fare un riassunto.
            Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente, ma in un universo tanto grande è inevitabile che accadano degli incidenti (Bertrand Russell)
            I nove decimi delle attività di un governo moderno sono dannose; dunque, peggio son svolte, meglio è (Bertrand Russell)
            I politici hanno una loro etica. Tutta loro. Ed è una tacca più sotto di quella di un maniaco sessuale (Woody Allen)

            ELEZIONI!!!

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              #76
              iva e immobili

              Originariamente inviato da Marcos83 Visualizza il messaggio
              Scusate la latitanza, ma sono sempre più indaffarato.
              Questo è il regime delle locazioni e cessioni di immobili:

              Regime dello locazioni (anche finanziarie) di immobili
              · per gli immobili abitativi, la locazione è sempre esente, anche se posta in essere dal costruttore in attesa della rivendita, e sconta imposta di registro nella misura del 2% del canone annuo pattuito (i contratti in essere dovranno essere registrati secondo le indicazioni dell’Agenzia, con pagamento del tributo in relazione ai canoni pattuiti per il periodo dal 04.07.2006 sino – probabilmente – alla scadenza della annualità)

              · per gli immobili strumentali, la locazione può essere:

              - soggetta ad Iva del 20% per obbligo di legge e ad imposta di registro dell’1%, se il conduttore è un soggetto privato o che detrae l’imposta con un pro rata non superiore al 25%;

              - soggetta ad Iva del 20% per libera opzione del proprietario, se è stata effettuata l’opzione in sede di stipula del contratto (o, per i contratti in corso, secondo le indicazioni dell’Agenzia) e se il conduttore è un soggetto diverso da quelli menzionati al punto precedente;

              - esente Iva ai sensi dell’art. 10, punto 8 del DPR n.633/72, se non ricorre alcuna ipotesi che obbliga all’applicazione del tributo e se il proprietario decide di non manifestare l’opzione.


              Regime Iva delle cessioni di immobili

              Il trattamento tributario dipende da due differenti variabili: una soggettiva (il cedente può essere, o meno, colui che ha costruito l’immobile o vi ha realizzato opere di ripristino nei 4 anni precedenti) ed una oggettiva (tipologia di fabbricato compravenduto).

              Nello specifico:

              · per i fabbricati abitativi:

              - se il cedente è il costruttore o il realizzatore di interventi di recupero, con lavori ultimati da meno di 4 anni, l’operazione è soggetta ad Iva (ad aliquota del 4, 10 o 20% a seconda della ricorrenza dei requisiti prima casa in capo all’acquirente ed alla tipologia di fabbricato), a imposta di registro in misura fissa (168€) e ad imposte ipotecarie a catastali in misura fissa (€ 168 + 168);

              - se il cedente è il costruttore o chi ha effettuato lavori di ripristino con lavori ultimati da oltre 4 anni, oppure qualsiasi altro soggetto titolare di partita Iva, la cessione è esente ai sensi dell’art. 10, punto 8-bis del DPR n.633/72, sconta imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3% se sussistono i requisiti prima casa (oltre ad ipocatastali in misura di 168 + 168 €), oppure con aliquota del 7% negli altri casi (maggiorata di un ulteriore 3 % a titolo di imposte ipocatastali).

              Per i fabbricati strumentali:

              - se il cedente è il costruttore o il realizzatore di interventi di recupero, con lavori ultimati da meno di 4 anni, l’operazione è soggetta ad Iva (ad aliquota del 20% per il costruttore o 10% per chi ha effettuato il ripristino), a imposta di registro in misura fissa (168€) e ad imposte ipotecarie a catastali in misura del 4%, salvo il caso dei fondi immobiliari chiusi, delle banche o delle società di leasing che beneficeranno di una riduzione al 2%, ma solo per le transazioni poste in essere dal 01.10.2006;

              - se il cedente è il costruttore o chi ha effettuato lavori di ripristino con lavori ultimati da oltre 4 anni, oppure qualsiasi altro soggetto titolare di partita Iva, la cessione può essere:

              - soggetta ad Iva per obbligo di legge (al 10 o al 20% come sopra) se l’acquirente è un soggetto privato oppure un contribuente Iva con pro rata di detraibilità non superiore al 25%, scontando imposta di registro in misura fissa di euro 168,00 ed ipocatastali del 4%, salvo il caso di fondi immobiliari chiusi, banche e società di leasing che, dal 01.10.2006, potranno godere di una riduzione al 2%;

              - soggetta ad Iva per opzione del venditore, da esercitarsi nell’atto notarile di trasferimento, se non ricorrono le casistiche specifiche di cui sopra, oltre ad imposta di registro in misura fissa di 168 € ed ipocatastali in misura proporzionale del 4%, salvo il caso di fondi immobiliari chiusi, banche e società di leasing che, dal 01.10.2006, potranno godere di una riduzione al 2%;

              - è esente ai sensi dell’art. 10, punto 8-ter del DPR n.633/72 in tutti gli altri casi, e sconta imposta di registro in misura fissa di 168 € ed ipocatastali in misura proporzionale del 4%, salvo il caso di fondi immobiliari chiusi, banche e società di leasing che, dal 01.10.2006, potranno godere di una riduzione al 2%

              Scusate, ma era troppo lungo per fare un riassunto.
              scusate ma secondo non fanno domande così assurde....non c'è il tempo materiale di studiare queste cose...lasciamo stare che uno ora ha il tempo di cercare la documentazione ma non penso che tali risposte siano lo standard dell'esame..o sbaglio?

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                #77
                Se riesci a ricordarti tutti questi punti ti fanno subito ministro dell'economia.
                Non scherziamo.
                [i]Gli uomini brutti hanno altre carte da giocare.
                Sì, quelle di credito[/i]

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                  #78
                  non penso ci siano domande del genere altrimenti solo in pochi riuscirebbero a rispondere .

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                    #79
                    Io invece penso che la differenza tra IVA e registro in materia di immobili la chiederanno e anche frequentamente, se non altro perché c'è sull'annuario e ritengo sia una miniera preziosa di anticipazioni, al di là di tante cose che sono state dette e scritte, secondo me assolutamente superflue, anche se naturalmente possibili.

                    Comunque c'è qualcosa che non mi quadra, ho letto due fattispecie praticamente uguali, quella della impresa costruttrice o impresa che ha svolto lavori di ristrutturazione negli ultimi 4 anni, sia per fabbricati abitativi e strumentali, e l'altra dove inserisci qualunque soggetto dotato di partita IVA.


                    - se il cedente è il costruttore o il realizzatore di interventi di recupero, con lavori ultimati da meno di 4 anni,

                    - se il cedente è il costruttore o chi ha effettuato lavori di ripristino con lavori ultimati da oltre 4 anni, oppure qualsiasi altro soggetto titolare di partita Iva,

                    Non vedo alcuna differenza soggettiva, solo quella di aver svolto o meno i lavori entro o dopo 4 anni.
                    In che senso "qualunque altro soggetto con partita iva" non paga l'iva ma sconta l'imposta di registro anche se è un costruttore? Io sapevo l'esatto contrario.
                    Se un privato, non costruttore, e NON dotato di partita iva, quindi non esercente arti, professioni o impresa, che quindi in quanto contruibuente di fatto (l'iva chiaramente è stata già versata per quell'immobile da chi lo ha venduto) ha GIA' pagato l'imposta sul valore aggiunto all'atto dell'acquisto (poniamo che l'abbia acquistata in compravendita da uno che l'aveva a titolo originario, ma la progressione potrebbe essere più lunga), non deve assolutamente l'iva, ma l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura percentuale variabile a seconda della qualità del soggetto acquirente, cosìdetta prima casa o meno; e la qualità dell'abitato, se di lusso o meno, ecc.

                    Non mi torna proprio, se è un costruttore paga l'iva, se è un privato non dotato di partita iva paga il registro.
                    Ultima modifica di Gabriele; 10-08-2007, 05:44.
                    Gabriele

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                      #80
                      Quando si parla di qualunque altro soggetto con partita iva si intende non costruttore.
                      Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente, ma in un universo tanto grande è inevitabile che accadano degli incidenti (Bertrand Russell)
                      I nove decimi delle attività di un governo moderno sono dannose; dunque, peggio son svolte, meglio è (Bertrand Russell)
                      I politici hanno una loro etica. Tutta loro. Ed è una tacca più sotto di quella di un maniaco sessuale (Woody Allen)

                      ELEZIONI!!!

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