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Raccolta 80 domande con opzioni e fonti di riferimento per le risposte (proposta)

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    #91
    Un attimo micky... Il silenzio assenso vale solo in limitate disposizioni di legge, non è generale...
    Se non è previsto nulla c'è il cosìdetto silenzio inerzia, che è differente dal silenzio diniego, o rigetto.

    Comunque questo non c'era nel test, non preoccupatevi.
    Gabriele

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      #92
      ciao

      confermo: il silenzio-assenso ormai e' principio generale, anche se vi sono diverse eccezioni rilevanti(dpr 2006,186), in cui si considera silenzio-dissenso.
      la differenza tra silenzio-inerzia e altri silenzi, credo sia proposta dal simone, ma e' obsoleta, cosi come quella che fa tra atti amm. e provv. ammin. (ma che comunque mi ha incasinato): purtroppo il simone e' micidiale per alcuni concetti..

      in bocca al lupo!

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        #93
        61. Vi è obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso:
        Per i procedimenti iniziati d'ufficio (art. 2, comma 1, l. 241/90)

        ma allora questa è sbagliata?

        cioè io non faccio che aggiungere unità alla categoria degli errori.

        Ormai ci sto mettendo una pietra sopra.
        [i]Gli uomini brutti hanno altre carte da giocare.
        Sì, quelle di credito[/i]

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          #94
          guarda.. quella formula, scritta cosi e' sbagliata. se prendete un codice amministrativo aggiornato al 2007, vi risultera' chiaro; tuttavia bisogna vedere come era formulata la domanda e le 3 risposte: se le altre due risposte erano sballate, allora la quella risulta giusta.

          qualcuno osserva che c'era scritto "in ogni caso" (ricordo anche io cosi), allora e' questa la risp. giusta, altrimenti avresti ragione tu.

          in bocca al lupo!!

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            #95
            Sì anche secondo me c'era in ogni caso.
            [i]Gli uomini brutti hanno altre carte da giocare.
            Sì, quelle di credito[/i]

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              #96
              Io ce l'ho aggiornato fino al decreto 80 del 2005, e mi pare che non si possa definire generale, ma limitato a determinate istanze.
              Gabriele

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                #97
                controlla il dpr 186/2006

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                  #98
                  Originariamente inviato da scaluzzi Visualizza il messaggio
                  61. Vi è obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso:
                  Per i procedimenti iniziati d'ufficio (art. 2, comma 1, l. 241/90)

                  ma allora questa è sbagliata?

                  cioè io non faccio che aggiungere unità alla categoria degli errori.

                  Ormai ci sto mettendo una pietra sopra.
                  La risposta non è sbagliata, perché non c'è dubbio che il procedimento iniziato obbligatoriamente d'ufficio debba concludersi con un provvedimento espresso.
                  Io continuo a rimanere dell'idea che la risposta "in ogni caso" non sia corretta. Pensate bene. Se fosse stato così la legge avrebbe stabilito "Il procedimento deve essere concluso con un provv. espresso " o "deve sempre essere concluso ecc.". Mentre invece dice "i procedimenti iniziati obbligatoriamente d'uff. o su istanza di parte".
                  Vi sono dei casi in cui l'amministrazione può iniziare un procedimento di propria iniziativa pur in assenza di un obbligo di legge, e casi in cui l'amministrazione non è obbligata a rispondere al privato, come nei casi di istanze di ritiro, o di riesame di atti inoppugnabili o quando il provvedimento sia richiesto da soggetti non titolari di situazioni qualificate (cito dal Monduzzi).
                  Può sembrare strano che la vita sia un puro incidente, ma in un universo tanto grande è inevitabile che accadano degli incidenti (Bertrand Russell)
                  I nove decimi delle attività di un governo moderno sono dannose; dunque, peggio son svolte, meglio è (Bertrand Russell)
                  I politici hanno una loro etica. Tutta loro. Ed è una tacca più sotto di quella di un maniaco sessuale (Woody Allen)

                  ELEZIONI!!!

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                    #99
                    Originariamente inviato da marcusvis2003 Visualizza il messaggio
                    confermo contravvenzioni punite per dolo o colpa
                    il codice punisce le contravvenzioni solitamente come colpose ed eccezionalmente come dolose a differenza dei delitti che sono ritenuti sempre dolosi salvo le fattispecie codicistiche colpose che sono espressamente specificate. es. omicidio colposo: è previsto espressamente dal codice come figura autonoma di reato...le contravvenzioni invece presuntivamente colpose possono essere punite anche a titolo di dolo, ma una stessa contravvenzione non trova due diverse fattispecie, rispettivamente dolosa e colposa quindi la contravvenzione può essere punita sia a titolo di colpa che di dolo, nulla rilevando che sia specificato che la condotta sia cosciente e volontaria...questo sicuramente voleva confondere le idee al candidato di talchè indurlo a rispondere "dolo".

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                      ah...in tema di maestri cultori del diritto penale...il mio maestro è il grande principe del foro reggino prof. Nico D'Ascola.

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                      Sto operando...
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