Facendo le domande ho notato che alcune sono piuttosto difficili, e non hanno il corrispettivo nel manuale, in pratica tocca andare a caso.
Una cosa poi non l'ho capita, chiedo lumi agli "esperti".
La nuova tassazione sugli utili per la partecipazione in società disciplinata dal d.lgs. 344/2003 ha abolito il credito d'imposta per gli utili, sia all'impresa come irpeg che come persona fisica socio come irpef.
Ora, l'art. 47 stabilisce che si applichi l'imposta per solo il 40% dell'utile perpecito, mentre l'art. 89 dispone che venga considerato esente il 95% dell'utile, quindi l'imposta varrebbe solo per il 5%.
Quali differenze ci sono tra queste due fattispecie?
Forse che l'art. 89 è riferito solo ai soci, mentre l'art. 47 ad altre persone fisiche e giuridiche?
Grazie.
Una cosa poi non l'ho capita, chiedo lumi agli "esperti".
La nuova tassazione sugli utili per la partecipazione in società disciplinata dal d.lgs. 344/2003 ha abolito il credito d'imposta per gli utili, sia all'impresa come irpeg che come persona fisica socio come irpef.
Ora, l'art. 47 stabilisce che si applichi l'imposta per solo il 40% dell'utile perpecito, mentre l'art. 89 dispone che venga considerato esente il 95% dell'utile, quindi l'imposta varrebbe solo per il 5%.
Quali differenze ci sono tra queste due fattispecie?
Forse che l'art. 89 è riferito solo ai soci, mentre l'art. 47 ad altre persone fisiche e giuridiche?
Grazie.
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