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Domande libro test Simone

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    Domande libro test Simone

    Facendo le domande ho notato che alcune sono piuttosto difficili, e non hanno il corrispettivo nel manuale, in pratica tocca andare a caso.

    Una cosa poi non l'ho capita, chiedo lumi agli "esperti".
    La nuova tassazione sugli utili per la partecipazione in società disciplinata dal d.lgs. 344/2003 ha abolito il credito d'imposta per gli utili, sia all'impresa come irpeg che come persona fisica socio come irpef.

    Ora, l'art. 47 stabilisce che si applichi l'imposta per solo il 40% dell'utile perpecito, mentre l'art. 89 dispone che venga considerato esente il 95% dell'utile, quindi l'imposta varrebbe solo per il 5%.
    Quali differenze ci sono tra queste due fattispecie?

    Forse che l'art. 89 è riferito solo ai soci, mentre l'art. 47 ad altre persone fisiche e giuridiche?

    Grazie.
    Gabriele

    #2
    ciao

    ciao gabriele, vedo che sei già molto preparato per porre 1 domanda del genere, anche io nn ho ben capito quella questione, cioè se io persona fisica ho 1 partecipaz qualificata, degli utili da essa derivati è tassato solo il 40%, il discorso che fai tu forse riguarda le partecipaz tra soggetti ires?..

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      #3
      ciao a tutti!

      la scelta di tassazione 40% o del 5% e' alternativa nel corso periodo di imposta:
      ad es. se nel 2007 la societa' di cui sono socio riceve utili per 1000 da altro soggetto ires, la societa' che li percepisce ha 2 possibilita': decide di distribuirli ai soci, e allora NON PAGA NULLA DI ires per quegli utili, i quali sono ripartiti tra i soci in proporzione ai conferimenti; ogni socio poi ne dichiara il 40% (ricevo 250 euro di utili, l'imponibile su di essi e' solo il 40%).

      la societa' che riceve gli utili puo' decidere, invece, di non distribuire questi utili per il 2007, allora paghera' l'ires solo sul 5% di 1000.
      questa e' la ratio dei 2 istituti e l' applicazione "meccanica" ,pero', per avere un quadro piu' realistico, si tenga presente che la' realta' naturalmente e' diversa perche' una societa' nel bilancio non avra' solo utili, ma il bilancio stesso rileva diverse componeti positive e negative, il che vuol dire che se decide di distrubuire gli utili, i soci non avranno i 1000 esatti, ma qualcosa in piu' o in meno; cosi' come la societa' non paghera' ires solo sul 5% ma su molto di piu'
      Ultima modifica di micky76; 25-05-2007, 13:02.

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        #4
        Ciao silvia, dove hai presentato domanda?
        Grazie micky, mentre invece sul resto del reddito d'impresa della società, fatti i debiti calcoli, continua ad applicarsi l'aliquota del 33%, giusto?
        Gabriele

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          #5
          ciao!

          il 5% e' imponibile che va a sommarsi agli altri componenti di reddito di impresa: tutto il reddito di impresa sara' sottoposto all'ires.

          se la impresa riceve solo gli utili prende il solo 5% e lo tassa, cioe' il suo reddito di impresa e' costituito UNICAMENTE da questi utili, allora si', paghera' l'ires solo sul 5%: ma come dicevo e' solo un'ipotesi di scuola, accademica, si dice giusto per far capire il calcolo.

          se l'impresa oltre gli utili ha altre voci (COME ACCADE NELLA QUOTIDIANITA') somma il 5% (che non e' tassato a parte) con le altre componenti es: plus/minusvalenze ecc. e il tutto sara' tassato con ires.

          AVVERTENZA:
          l'imprenditore persona fisica ha reddito di impresa, ma E' SOGGETTO Irpef, non paga mai ires

          i soggetti ires sono quelli dell'art. 73 tuir. societa' di capitale e imprese commerciali HANNO SOLO REDDITO DI IMPRESA
          Ultima modifica di micky76; 25-05-2007, 13:26.

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            #6
            grandi ragazzi

            ciao ragazzi, cavolo finalmente ho trovato persone con cui fare discorsi interessati, nn i soliti, quante domande in emilia, quante in lazio..etc!!Finalmente si parla di cose che ci servono davvero!!
            Allora eccomi ad 1 altra domanda- dubbio: partecipaz è qualificata se la quota di partecipazione è sopra il 25% del capitale sociale, nn qualificata se al di sotto?il libro parla del 20% ma ho visto ora su 1 sito ke si parla del 25%..
            p.s. domanda in piemonte, perkè sono del piemonte
            Ultima modifica di silvia30; 25-05-2007, 14:00.

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              #7
              questa però è una domanda di diritto commerciale, ancora lo devo studiare...
              Gabriele

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                #8
                mah

                ciao gabriele, io l'ho trovato nella parte di tributario invece, nel simone, qllo cn tutte le materie, buh?
                comunque tu come sei messo?quante materie hai studiato sino ad ora?

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                  #9
                  Ciao ragazzi, ho letto una vostra domanda alla quale penso di poter rispondere (quella di Silvia30).


                  Per partecipazioni qualificate si intendono le azioni (diverse dalle azioni di risparmio) e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata contraddistinte da una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

                  così termina il dubbio tra 20 e 2%

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                    #10
                    I dividendi sono imponibili (in capo al soggetto percipiente) nella misura:
                    - del 40% del loro ammontare, se il percipiente è un soggetto irpef;
                    - del 5% del loro ammontare, se il percipiente è un soggetto ires.

                    PS. Se vi servono commenti alle principali novità fiscali posso suggerirvi un sito internet (il sito è abbastanza specialistico, perchè rivolto soprattutto a commercialisti, però magari potete trovare qualche articolo di vostro interesse).
                    Se mi date il vostro indirizzo di email vi comunico l'indirizzo.

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