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INPS cerca avvocati domiciliatari e praticanti

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    INPS cerca avvocati domiciliatari e praticanti

    Circolare numero 25 del 20-2-2009


    Pratica forense presso l’Inps- Data pubblicazione: 26/02/2009

    Testo News

    Con la circolare n�° 25 del 20 febbraio, l’Inps ha dato il via alla riforma della propria Avvocatura. Tale riforma si è resa necessaria in quanto, con i quasi 750mila giudizi in corso, il contenzioso dell’Istituto rappresenta circa il 25% di quello complessivo nazionale, a fronte di una disponibilità di poco più di 300 avvocati per l’intero territorio. Tra le iniziative intraprese, è previsto anche il ricorso alla collaborazione di praticanti avvocati, come già avviene per l’Avvocatura dello Stato e altre importanti Avvocature pubbliche. La pratica forense, della durata di due anni, sarà finalizzata alla formazione teorico-pratica del tirocinante, mediante affiancamento ad un avvocato e partecipazione allo studio per la stesura di atti e pareri, allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza e partecipazione alle udienze. Le richieste di ammissione alla pratica forense devono essere presentate all’Inps secondo lo schema allegato, in relazione a quanto indicato nel relativo bando.

    #2
    Eccovi il bando con il modello di domanda e gli allegati:

    Concorsi.it - Bando per l'ammissione alla pratica forense presso l'avvocatura dell'INPS

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      #3
      ma l'inps cerca solo praticanti, non anche avvocati??????

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        #4
        ecco l'estratto della circolare in cui si parla di avvocati domiciliatari

        per leggere tutta la circolare occorre cliccare sul link sottoindicato.

        Circolare numero 25 del 20-2-2009











        OGGETTO:
        Iniziative finalizzate alla riduzione del contenzioso giudiziario. Utilizzo avvocati domiciliatari e pratica forense.


        C) Utilizzo di Avvocati domiciliatari

        Come risulta dal disciplinare allegato alla determinazione commissariale, al quale si fa espresso rinvio, l’inserimento di questa figura professionale, nell’ambito dell’organizzazione dei lavori delle avvocature periferiche, consentirà indubbi vantaggi per l’Istituto, sia dal punto di vista organizzativo che qualitativo, nonché per quanto riguarda il rapporto costi/benefici.
        L’avvocato domiciliatario verrà, infatti, utilizzato, oltre che per la sola domiciliazione, per lo svolgimento di tutta l’attività di sostituzione in udienza degli avvocati dell’Istituto, in tal modo consentendo all’Avvocatura di concentrare la sua attenzione nella gestione del contenzioso presso le sedi di maggiore criticità.
        E’ bene precisare che l’affidamento delle attività di assistenza in giudizio, agli avvocati domiciliatari, non determina alcuno smembramento o frammentazione nei processi di gestione delle controversie, posto che solo agli avvocati dell’Istituto resteranno affidati lo jus postulandi e tutta la responsabilità dell’attività difensiva.

        c1) Formazione di liste provinciali

        I Direttori Regionali, nella fase di prima applicazione sperimentale, dovranno provvedere ad acquisire, dai Consigli degli Ordini degli Avvocati presso i Tribunali, un elenco di professionisti disponibili a svolgere incarichi di domiciliazione e sostituzione in udienza.
        Tale elenco dovrà essere trasmesso, entro la data del 16 marzo 2009, al Coordinatore Generale Legale che individuerà i nominativi degli avvocati componenti le singole liste provinciali, in considerazione del numero dei giudizi pendenti presso ogni Tribunale e della complessità del contenzioso ivi esistente, informandone il Direttore generale.

        I professionisti, per poter accedere alla lista e per conservare l’iscrizione alla stessa, devono rilasciare formale dichiarazione di responsabilità, da allegare alla domanda, in cui deve essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:
        1) non avere giudizi in corso, né come attore, né come convenuto, in qualità di difensore di terzi, nei confronti dell’Istituto (detto requisito dovrà essere “certificato” dal Coordinatore legale dell’Ufficio INPS);
        2)sottoscrizione di una clausola di non concorrenza, da parte del domiciliatario, nei confronti dell’Istituto per due anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione con l’INPS;
        3)iscrizione all’Albo degli Avvocati;
        4)possesso delle competenze per trattare le controversie proprie dell’Ente;
        5)polizza assicurativa, con validità residua non inferiore a tre anni, per la copertura della propria responsabilità professionale.
        Ai Direttori regionali si segnala l’opportunità di evitare, in linea di massima, l’affidamento di incarichi a professionisti con legami di stretta parentela con dipendenti INPS in servizio nell’ambito dello stesso territorio.

        Poiché le liste sono integrabili anche per effetto di eventuali domande presentate autonomamente dagli avvocati, i Direttori regionali provvederanno ad accettare e trasmettere anche tali domande, avendo cura di acquisire, anche in tali casi, le dichiarazioni di responsabilità attestanti l’esistenza dei requisiti di cui sopra.
        Le liste avranno di regola la durata di tre anni e, in caso di revoca dell’incarico o rinuncia da parte di singoli professionisti, ovvero per esigenze sopravvenute, potranno essere implementate trimestralmente.


        c2) Procedura per il conferimento degli incarichi e gestione delle pratiche

        In fase di prima applicazione, nell’ambito delle liste provinciali come sopra definite, il Coordinatore generale legale avrà cura, in relazione alle disponibilità pervenute, di affidare gli incarichi, tenendo conto della presenza nell’area interessata di cause seriali e sulla base dei seguenti criteri:
        ·esperienza complessiva maturata dall’avvocato;
        ·esperienza specifica nelle materie del contenzioso da affidare al domiciliatario;
        ·dimensione organizzativa,
        informando il Direttore generale di ogni incarico conferito.

        L’avvocato dell’Istituto, dopo aver provveduto ad approntare memorie, difese e fascicolo di parte, ne curerà la trasmissione al domiciliatario esterno, che provvederà alla gestione dell’incarico secondo le istruzioni ricevute, obbligandosi nei confronti dell’Istituto alla massima correttezza e riservatezza.
        In particolare si impegnerà a mantenere segreto tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione alle prestazioni professionali oggetto della collaborazione.
        E’ fatto pertanto obbligo, all’avvocato domiciliatario, di adottare le misure di prevenzione e le azioni necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ricevute dall’Istituto, ai sensi delle vigenti normative in materia (Codice Privacy: d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), fermo restando quanto previsto dal Codice Deontologico Forense[1].
        Tale vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione con l’Istituto, sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio, e comunque nel rispetto del termine minimo di due anni.
        L’avvocato domiciliatario avrà cura di tenere costantemente e tempestivamente aggiornato il competente avvocato dell’Istituto in relazione ad ogni attività espletata. Il domiciliatario provvederà inoltre ad inviare all’INPS copia della documentazione di nuova produzione.
        In seguito alla definizione del giudizio, l’avvocato domiciliatario farà pervenire, tempestivamente, alla competente Sede provinciale dell’Istituto copia autentica
        della decisione giudiziale, unitamente al fascicolo di causa e ad ogni incartamento relativo all’affare trattato.

        c3) Equa distribuzione e rotazione degli incarichi

        In fase di prima applicazione si avrà cura, in relazione alle disponibilità pervenute, di distribuire gli incarichi secondo un criterio di razionalità ed equità, tenendo conto della presenza, in varie aree, di cause di carattere seriale.
        Ogni 3 mesi verrà effettuato un monitoraggio interno, a cura del Coordinatore generale legale, per verificare eventuali azioni correttive da adottare.
        Dopo il primo semestre di applicazione, sulla base del monitoraggio interno, il Direttore generale concerterà, con il Coordinatore generale legale, l’istituzione di un tetto massimo, eventualmente articolato per area geografica e per materia.

        c4) Revoca degli incarichi

        L’Istituto si riserva il diritto di revocare l’incarico affidato al professionista, valutando l’eventualità di procedere alla cancellazione dello stesso dalle liste pluriennali, nel caso in cui l’Ufficio legale della Sede provinciale ravvisi, da parte del domiciliatario:

        a)il mancato rispetto delle istruzioni ricevute;
        b) la non tempestiva comunicazione di informazioni assunte in relazione al giudizio affidato;
        c) una situazione di conflitto di interessi in relazione alla specifica causa affidata;
        d) un comportamento idoneo al venir meno del rapporto fiduciario,
        Il provvedimento di revoca è adottato dal Coordinatore generale legale, anche su indicazione del legale professionista della competente Sede, dandone informazione al Direttore Generale.

        c5) Compensi

        In fase di prima applicazione il compenso non potrà superare l’importo di € 250,00 per ciascun affare affidato, oltre IVA e CPA.




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          #5
          scusate, ma secondo voi qual è la finalità di formare i praticanti in questa materia? Ci potranno essere sbocchi presso l'inps una volta conseguito il titolo?

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            #6
            appunto quello che volevo chiedere, secondo voi ci sfrutteranno solo o chissà, ci può essere una speranza di rimanere dentro all'ente

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              #7
              Ciao! Mi sono laureata a luglio e non pratico lo studio di un avvocato. Posso partecipare o è necessario gia essere praticanti?

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                #8
                per essere nominati avocati dell'inps (così come per qualsiasi altro ente) è necessario il concorso. potreste fare la pratica anche presso l'avvocatura di stato ma ciò non vi farebbe diventare sic et simpliciter avvocati di stato....
                gli amici vanno e vengono........i nemici si accumulano!

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                  #9
                  Originariamente inviato da goku Visualizza il messaggio
                  per essere nominati avocati dell'inps (così come per qualsiasi altro ente) è necessario il concorso. potreste fare la pratica anche presso l'avvocatura di stato ma ciò non vi farebbe diventare sic et simpliciter avvocati di stato....
                  Be, in verità da quest'anno l'INPS sta cercando avvocati furi pianta organica. E' necessario, a tal fine, proporre domanda per essere iscritti in apposita lista dalla quale, poi, lo stesso INPS attingerà a rotazione.
                  Per accedere alla lista è necessario avere determinati requisiti, oltre all'iscrizione all'albo degli Avvocati. Il termine per la relativa domanda mi pare scada il 16 p.v.
                  L'INPS corrisponderà un compenso forfettario netto di 250 euro (o 350, non ricordo) a controversia.
                  Non so se la domanda dovrà essere inoltrata direttamente all'INPS o tramite il Consiglio dell'Ordine presso cui si è iscritti.
                  Se qualcuno è interessato è meglio che si affretti.

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                    #10
                    ci siamo Spruzzy...io intendevo dire avvocati dell'ente, non domiciliatari!
                    gli amici vanno e vengono........i nemici si accumulano!

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