Vorrei aprire un confronto costruttivo su un argomento che potrebbe essere oggetto di prova d’esame, il nuovo criterio indennitario del danno biologico introdotto dal d. lgs. 38/2000.
Inizio a parlarne io, ma mi aspetto che qualcuno partecipi alla discussione attivamente portando le sue considerazioni possibilmente attinenti all’oggetto del tema. Ogni intervento appropriato contribuirà, infatti, all’accrescimento delle competenze di ciascuno di noi e alla diffusione del sapere.
Il d. lgs. 38/2000 ha innovato in modo significativo la disciplina dell’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali contenuta nel T.U. del 1965 (D.P.R. 1124), pur non modificandone la funzione originaria che consiste nell’offrire una tutela in caso di eventi lesivi di origine lavorativa occorsi al lavoratore.
La riforma del 2000 ha comportato, in primis, un notevole rafforzamento della tutela assicurativa, adeguandola alle mutate esigenze del contesto produttivo e sociale, ampliando l’ambito di soggetti ai quali è possibile applicarla, come i lavoratori parasubordinati preposti ad attività considerate rischiose dalla legge e, precedentemente, esclusi dalla copertura.
In secondo luogo, la principale novità introdotta dal d. lgs. 38/2000 è rappresentata dal radicale cambiamento del concetto di bene assicurato che viene ora concepito in termini assoluti di diritto alla salute, indipendentemente dalla capacità di lavoro e di produzione del reddito del lavoratore. Con la riforma, dunque, viene introdotto un nuovo criterio posto a fondamento dell’indennizzabilità di un evento lesivo, quello del c.d. riconoscimento del danno biologico.
Tale criterio, non si basa più soltanto sull’obbligo di risarcire la perdita della capacità di guadagno provocata dall’ infortunio o dalla malattia professionale, quanto piuttosto quello di tutelare innanzitutto il diritto fondamentale alla salute dell’individuo (o danno biologico) e, successivamente, come conseguenza della lesione di tale diritto primario, il danno patrimoniale rappresentato dalla perdita o riduzione della capacità di lavoro. Con il criterio del danno biologico, dunque, l’indennizzabilità del danno patito dal lavoratore dipende unicamente dal danno biologico da questi riportato, definito come la lesione dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale.
Rispetto al precedente sistema, oggi è possibile tener conto di danni in passato scoperti da copertura assicurativa come ad es. quello estetico, alla vita di relazione e, comunque, di tutelare il lavoratore in quanto individuo e non in funzione esclusivamente della sua capacità di guadagno.
Il nuovo criterio indennitario riguarda esclusivamente gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate a partire dal 25 luglio 2000 in poi, per i quali l’assicurato è indennizzato con le nuove prestazioni economiche previste dalla riforma. Inoltre, queste valgono soltanto per i danni di carattere permanente e, sostituiscono, le precedenti prestazioni per inabilità permanente assoluta e parziale, mentre restano invariate le prestazioni per inabilità temporanea(non avendo il legislatore previsto l’indennizzo del danno biologico temporaneo) e quelle erogate ai superstiti per la morte dell’assicurato.
Naturalmente, per quegli eventi lesivi che abbiano comportato un’inabilità permanente e, verificatisi, prima del 25 luglio 2000, continua ad applicarsi la precedente normativa del T.U. con l’originario criterio indennitario basato sulla retribuzione percepita dal lavoratore antecedentemente l’infortunio o malattia professionale.
La tipologia e l’entità delle prestazioni erogate nel nuovo sistema indennitario dipendono dalla valutazione del grado di danno biologico e, tecnicamente, tale valutazione viene effettuata partendo dalla sola menomazione prodotta dall’infortunio , utilizzando delle tabelle predisposte dall’ente assicuratore. Queste sono le tabelle delle menomazioni e dell’indennizzo che misurano, secondo dei parametri prestabiliti, la lesione dell’integrità psicofisica prodotta dall’evento lesivo.
La tabella delle menomazioni include una gamma molto ampia di lesioni e malattie professionali, esprimendo gran parte dei possibili danni alla persona intesa nella sua globalità.
La tabella dell’indennizzo del danno biologico opera una valutazione della menomazione indipendentemente dal reddito in quanto si basa sul principio che la lesione per la salute è oggettivamente la stessa indipendentemente dal livello di reddito dell’infortunato, crescente all’aumentare della gravità della menomazione, tenendo conto dell’età dell’assicurato e del sesso, identica per i settori industria e agricoltura.
Pertanto, le prestazioni economiche erogate dall’Inail in caso di infortunio o malattia professionale che comporti un’inabilità permanente sono di due tipi : un indennizzo in capitale in caso di menomazione di grado pari o superiore al 6% ma inferiore al 16% ( se la menomazione è di grado inferiore al 6% non spetta nulla, salvo il diritto ad una revisione in caso di successivo aggravamento), una rendita se la menomazione è in misura pari o superiore al 16 %, che risulta costituita dalla somma di due distinte quote, l’importo del danno biologico (rendita di base) e, in aggiunta, un ulteriore indennizzo che ristora le conseguenze che l’evento lesivo può avere in termini patrimoniali. Quest’ultima quota è determinata tenendo conto dell’incidenza della menomazione sulla possibilità di produrre reddito attraverso il lavoro ed è quindi commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione percepita dall’assicurato e ad un coefficiente stabilito, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato.
Inizio a parlarne io, ma mi aspetto che qualcuno partecipi alla discussione attivamente portando le sue considerazioni possibilmente attinenti all’oggetto del tema. Ogni intervento appropriato contribuirà, infatti, all’accrescimento delle competenze di ciascuno di noi e alla diffusione del sapere.
Il d. lgs. 38/2000 ha innovato in modo significativo la disciplina dell’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali contenuta nel T.U. del 1965 (D.P.R. 1124), pur non modificandone la funzione originaria che consiste nell’offrire una tutela in caso di eventi lesivi di origine lavorativa occorsi al lavoratore.
La riforma del 2000 ha comportato, in primis, un notevole rafforzamento della tutela assicurativa, adeguandola alle mutate esigenze del contesto produttivo e sociale, ampliando l’ambito di soggetti ai quali è possibile applicarla, come i lavoratori parasubordinati preposti ad attività considerate rischiose dalla legge e, precedentemente, esclusi dalla copertura.
In secondo luogo, la principale novità introdotta dal d. lgs. 38/2000 è rappresentata dal radicale cambiamento del concetto di bene assicurato che viene ora concepito in termini assoluti di diritto alla salute, indipendentemente dalla capacità di lavoro e di produzione del reddito del lavoratore. Con la riforma, dunque, viene introdotto un nuovo criterio posto a fondamento dell’indennizzabilità di un evento lesivo, quello del c.d. riconoscimento del danno biologico.
Tale criterio, non si basa più soltanto sull’obbligo di risarcire la perdita della capacità di guadagno provocata dall’ infortunio o dalla malattia professionale, quanto piuttosto quello di tutelare innanzitutto il diritto fondamentale alla salute dell’individuo (o danno biologico) e, successivamente, come conseguenza della lesione di tale diritto primario, il danno patrimoniale rappresentato dalla perdita o riduzione della capacità di lavoro. Con il criterio del danno biologico, dunque, l’indennizzabilità del danno patito dal lavoratore dipende unicamente dal danno biologico da questi riportato, definito come la lesione dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale.
Rispetto al precedente sistema, oggi è possibile tener conto di danni in passato scoperti da copertura assicurativa come ad es. quello estetico, alla vita di relazione e, comunque, di tutelare il lavoratore in quanto individuo e non in funzione esclusivamente della sua capacità di guadagno.
Il nuovo criterio indennitario riguarda esclusivamente gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate a partire dal 25 luglio 2000 in poi, per i quali l’assicurato è indennizzato con le nuove prestazioni economiche previste dalla riforma. Inoltre, queste valgono soltanto per i danni di carattere permanente e, sostituiscono, le precedenti prestazioni per inabilità permanente assoluta e parziale, mentre restano invariate le prestazioni per inabilità temporanea(non avendo il legislatore previsto l’indennizzo del danno biologico temporaneo) e quelle erogate ai superstiti per la morte dell’assicurato.
Naturalmente, per quegli eventi lesivi che abbiano comportato un’inabilità permanente e, verificatisi, prima del 25 luglio 2000, continua ad applicarsi la precedente normativa del T.U. con l’originario criterio indennitario basato sulla retribuzione percepita dal lavoratore antecedentemente l’infortunio o malattia professionale.
La tipologia e l’entità delle prestazioni erogate nel nuovo sistema indennitario dipendono dalla valutazione del grado di danno biologico e, tecnicamente, tale valutazione viene effettuata partendo dalla sola menomazione prodotta dall’infortunio , utilizzando delle tabelle predisposte dall’ente assicuratore. Queste sono le tabelle delle menomazioni e dell’indennizzo che misurano, secondo dei parametri prestabiliti, la lesione dell’integrità psicofisica prodotta dall’evento lesivo.
La tabella delle menomazioni include una gamma molto ampia di lesioni e malattie professionali, esprimendo gran parte dei possibili danni alla persona intesa nella sua globalità.
La tabella dell’indennizzo del danno biologico opera una valutazione della menomazione indipendentemente dal reddito in quanto si basa sul principio che la lesione per la salute è oggettivamente la stessa indipendentemente dal livello di reddito dell’infortunato, crescente all’aumentare della gravità della menomazione, tenendo conto dell’età dell’assicurato e del sesso, identica per i settori industria e agricoltura.
Pertanto, le prestazioni economiche erogate dall’Inail in caso di infortunio o malattia professionale che comporti un’inabilità permanente sono di due tipi : un indennizzo in capitale in caso di menomazione di grado pari o superiore al 6% ma inferiore al 16% ( se la menomazione è di grado inferiore al 6% non spetta nulla, salvo il diritto ad una revisione in caso di successivo aggravamento), una rendita se la menomazione è in misura pari o superiore al 16 %, che risulta costituita dalla somma di due distinte quote, l’importo del danno biologico (rendita di base) e, in aggiunta, un ulteriore indennizzo che ristora le conseguenze che l’evento lesivo può avere in termini patrimoniali. Quest’ultima quota è determinata tenendo conto dell’incidenza della menomazione sulla possibilità di produrre reddito attraverso il lavoro ed è quindi commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione percepita dall’assicurato e ad un coefficiente stabilito, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato.
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