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Accolto ricorso AZIONE COLLETTIVA contro Ripam

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    #81
    Originariamente inviato da biana Visualizza il messaggio
    ragà ma secondo voi se veramente ci fosse stato qualcosa di fondato e grave non avremmo gia saputo qualcosa?? siamo all'ultima prova, la faremo e non si bloccherà nulla ... ci scommetto
    Per la mole di interessi e persone coinvolte, ma soprattutto per la "fame" di lavoro stabile e sicuro che anima ciascun concorsista, è senza ombra di dubbio il fatto che ogni minima indiscrezione sul concorso trapeli immediatamente.....lo dimostra anche questo forum, se fai caso al numero di visite che compare accanto ad ogni discussione.
    Detto ciò, personalmente sono per il corretto, regolare, ma soprattutto completo svolgimento del concorsone......e che vinca il migliore!!!

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      #82
      Originariamente inviato da biana Visualizza il messaggio
      no mi son sbagliata... leggendo meglio forse non è quello il num del ricorso collettivo...
      invece è proprio questo:

      Ricorso numero di registro generale: 4396/2010

      Oggetto: Annullamanto della delibera della G.C. di Napoli n.2028/2009 affissa all'albo pretorio il 17/12/2009 - Adesione al progetto RIPAM ed approvazione del piano del fabbrisogno triennale di personale

      Ricorrente: (...omissis...)
      Pubblicazione : 21/09/2010

      Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato il presente DECRETO previa sospensione dell'efficacia, della delibera della G.C. di Napoli n. 2028 del 04.12.2009, affissa all'albo pretorio il 17.12.2009 e del bando di concorso, adottato, in attuazione della delibera di cui sopra, dall'apposita Commissione di attuazione del Progetto Ripam, istituita con Decreto Interministeriale del 25.07.1994, in data 26.01.2010 e di ogni atto connesso e consequenziale.

      Proposto da: (...omissis...)
      Resistenti: Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato; Formez di Roma;

      Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
      Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
      Considerato che la predetta istanza possa trovare accoglimento in relazione alle ragioni rappresentate e che, pertanto, il provvedimento impugnato debba rimanere sospeso fino alla pronuncia cautelare del 21.10.2010;

      ACCOGLIE l’istanza indicata in premessa con ammissione e con riserva e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato fino alla Camera di Consiglio del 21.10.2010.
      Si autorizza la notifica del presente decreto a mezzo fax. Ilpresente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli il giorno 21 settembre 2010.

      Sottoscrivente: il Presidente
      Ultima modifica di Olim; 13-10-2010, 12:13.

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        #83
        Originariamente inviato da lezrael Visualizza il messaggio
        invece è proprio questo:

        Ricorso numero di registro generale: 4396/2010

        Oggetto: Annullamanto della delibera della G.C. di Napoli n.2028/2009 affissa all'albo pretorio il 17/12/2009 - Adesione al progetto RIPAM ed approvazione del piano del fabbrisogno triennale di personale

        Ricorrente: (...omissis...)

        Pubblicazione : 21/09/2010

        Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato il presente DECRETO previa sospensione dell'efficacia, della delibera della G.C. di Napoli n. 2028 del 04.12.2009, affissa all'albo pretorio il 17.12.2009 e del bando di concorso, adottato, in attuazione della delibera di cui sopra, dall'apposita Commissione di attuazione del Progetto Ripam, istituita con Decreto Interministeriale del 25.07.1994, in data 26.01.2010 e di ogni atto connesso e consequenziale.

        Proposto da: (...omissis...)
        Resistenti: Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato; Formez di Roma;

        Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
        Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
        Considerato che la predetta istanza possa trovare accoglimento in relazione alle ragioni rappresentate e che, pertanto, il provvedimento impugnato debba rimanere sospeso fino alla pronuncia cautelare del 21.10.2010;

        ACCOGLIE l’istanza indicata in premessa con ammissione e con riserva e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato fino alla Camera di Consiglio del 21.10.2010.
        Si autorizza la notifica del presente decreto a mezzo fax. Ilpresente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli il giorno 21 settembre 2010.

        Sottoscrivente: il Presidente
        Speriamo che almeno questa volta si presenti qualkuno... è inconcepibile che lascino tutto nelle mani del giudice senza alcuna difesa... ma secondo voi non possiamo contattare il formez e chiedere il xchè di questa scelta?
        Ultima modifica di Olim; 13-10-2010, 12:12.

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          #84
          Non credo proprio che questo sia questo il ricorso nel quale il Formez non si è presentato..nel ricorso 4396 il 7 ottobre non c'era nessun udienza.. e il decreto cautelare (concesso il 21 settembre) si concede o si nega senza presenza delle parti.... e nella successiva l'udienza del 21 ottobre si decide solo l'istanza cautelare e non il merito.
          Quindi il ricorso deve essere un altro.. ammesso che esista...

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            #85
            Intendo dire (così specifico meglio) che nel ricorso 4396 gli avvocati del Formez solo il 21 ottobre avranno per la prima volta la possibilità di parlare.
            Ecco perchè dico che non può essere questo il famoso ricorso di cui si parla.. ammesso sempre che esista.

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              #86
              Originariamente inviato da santeri Visualizza il messaggio
              Intendo dire (così specifico meglio) che nel ricorso 4396 gli avvocati del Formez solo il 21 ottobre avranno per la prima volta la possibilità di parlare.
              Ecco perchè dico che non può essere questo il famoso ricorso di cui si parla.. ammesso sempre che esista.
              caspita santieri.... da come scrivi mi sa mi sa che sei avvocato... io non ci capisco molto leggendo sti copia incolla dei ricorsi.... visto che sei così bravo ci tieni aggiornati? grazie

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                #87
                Originariamente inviato da santeri Visualizza il messaggio
                Intendo dire (così specifico meglio) che nel ricorso 4396 gli avvocati del Formez solo il 21 ottobre avranno per la prima volta la possibilità di parlare.
                Ecco perchè dico che non può essere questo il famoso ricorso di cui si parla.. ammesso sempre che esista.
                cmq il 7 ottobre cè stata una udienza:

                N. 02021/2010 REG.ORD.SOSP.

                N. 04977/2010 REG.RIC.



                REPUBBLICA ITALIANA

                Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

                (Sezione Quinta)

                ha pronunciato la presente
                ORDINANZA

                sul ricorso numero di registro generale 4977 del 2010, (...omissis...)
                contro
                Commissione Per L'Attuazione del Progetto Ripam, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura .Distrett. dello Stato di Napoli, domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, 11; Formez P.A. - Centro Servizi, Studi e Formazione Per L'Ammodernamento della P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Cardi e Giampiero Profeta, con domicilio eletto presso quest�ultimo in Napoli, via Cilea N. 14;
                Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliato per legge in Napoli, piazza Municipio;
                per l'annullamento
                previa sospensione dell'efficacia,
                del provvedimento n. zczc 054/8d del 04/08/2010 recante la comunicazione di esclusione dalle successive fasi del corso-concorso, bandito per il reclutamento di n. 534 unita' di personale di ruolo presso il Comune di Napoli..

                Visti il ricorso e i relativi allegati;
                Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Per L'Attuazione del Progetto Ripam e di Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Interno e di Formez P.A. - Centro Servizi, Studi e Formazione Per L'Ammodernamento della P.A. e di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;
                Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
                Visto il decreto cautelare di questo Tribunale n.1863 del 2010 di ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali;
                Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
                Visti tutti gli atti della causa;
                Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
                Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 il dott. Gabriele Nunziata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

                Ritenuto di confermare in questa sede lâ��ammissione con riserva quale già disposta con il decreto in premessa, in previsione dellâ��udienza pubblica del 3 febbraio 2010 fissata per la trattazione del merito del presente affare,
                P.Q.M.
                Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

                Accoglie e per l'effetto:
                a) sospende il provvedimento impugnato;
                b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 febbraio 2011 .
                Compensa le spese della presente fase cautelare.
                La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
                Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
                Antonio Onorato, Presidente
                Vincenzo Cernese, Consigliere
                Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore


                L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





                DEPOSITATA IN SEGRETERIA
                Il 07/10/2010
                IL SEGRETARIO
                (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


                Addi'_________________ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:
                __________________________________________________ _________
                __________________________________________________ _________
                __________________________________________________ _________
                IL FUNZIONARIO
                Ultima modifica di Olim; 13-10-2010, 12:10.

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                  #88
                  News sul ricorso 4396/2010? Alle 10:30 c'era l'udienza.

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                    #89
                    Originariamente inviato da luca1971 Visualizza il messaggio
                    News sul ricorso 4396/2010? Alle 10:30 c'era l'udienza.
                    anche io cercavo news sul ricorso collettivo.... finora niente

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