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La Commissione per l'accesso attende alle decisioni dei ricorsi gerarchici dopo la L15/05?

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    La Commissione per l'accesso attende alle decisioni dei ricorsi gerarchici dopo la L15/05?

    DOMANDA DEL DE SIMONE DEL 2004

    4.10) La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi attende:

    • A) Alla decisione dei ricorsi giurisdizionali in tema di accesso.

    • B) Alla decisione dei ricorsi gerarchici in tema di accesso.

    • C) All'individuazione degli atti amministrativi sottratti all'accesso.

    • D) Alla vigilanza sul rispetto del principio di piena conoscibilità dell'attività della P.A.



    4.10) Risposta esatta: D (Punti 2)

    La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio deì Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

    Trattasi di un organo, composto da deputati, magistrati, avvocati, professori universitari in materie giuridico-amministrative e dirigenti pubblici, deputato a funzioni di controllo, propositive e consultive.

    I compiti ai quali essa deve attendere sono:

    a) la vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'attività della PA.;

    b) la predisposizione di una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amnhioistrazione, che comunica alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

    c) l'invio al Governo delle proposte in ordine alle modifiche di testi legislativi che siano utili a garantire la più ampia garanzia del diritto di accesso;

    d) l'adozione, in via sostitutiva delle misure organizzative in tema di autocertificazione in caso di prolungato inadempimento dell'obbligo ìvi previsto da parte delle amministrazioni interessate.





    SECONDO IL NUOVO ART 25 L 241/90 LA COMMISSIONE SECONDO VOI

    PUO' ESSERE CONSIDERATA COME IL DIFENSORE CIVICO COMPETN

    IN MATERIA DI RICORSO GERARCHICO? (RISPOSTA DE SIMONE B))



    ALLEGO ARTICOLO

    Art. 25

    Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi



    comma 4, 6 sostituiti, comma 5 modificato, comma 5bis aggiunto dall'art 17 della L 15 dell'11 feb 05

    ultimo periodo del comma 5 aggiunto dall'art 3co6decies della L 80 del 14 mag 05 di conv del DL 35/05




    1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

    2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

    3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

    4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27.

    Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione

    5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

    5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.

    L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purche' in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente

    6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti









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