lo porti tu il pc, Picard??? ahahahah
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Originariamente inviato da goku Visualizza il messaggioDoc guarda che bel articolo del sole 24 ore
ESDEBITAZIONE: PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE ED EVOLUTIVE DEL NUOVO ISTITUTO
Introdotta nella riforma del 2006, l'esdebitazione, che concede al fallito-persona fisica la possibilità di liberarsi dai debiti rimasti insoddisfatti al termine della liquidazione dell'attivo, evidenzia alcune criticità in relazione ai confini della sua applicabilità. Il legislatore si è riferito al «fallito persona fisica», senza precisare se il beneficio possa o meno riguardare anche i «soci persone fisiche» dichiarati falliti «in estensione». In assenza di giurisprudenza, sono stati rilevati differenti orientamenti da parte dei primi commentatori.
Riflettendo sul tema, possono ravvisarsi valide ragioni a sostegno sia di una tesi restrittiva sia di una tesi estensiva. La prima pare la più aderente al dato normativo, posto che il Legislatore, se avesse inteso applicare l'istituto anche ai soci persone fisiche dichiarati falliti «in estensione», ben avrebbe potuto indicarlo nel contesto delle norme. Per contro, l'adesione alla tesi estensiva potrebbe evitare ipotetiche disparità di trattamento, che non sembrano trovare altra giustificazione rispetto ad una interpretazione letterale delle norme.
Non è poi chiaro se il Tribunale, in presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 142 della legge fallimentare, debba o possa concedere tale beneficio. Attenendosi al dato letterale («il Tribunale... dichiara inesigibili...») si dovrebbe propendere per un automatismo, ritenendo l'ipotesi di richiesta su ricorso del debitore marginale e limitata ai casi di omessa pronuncia. Altra incongruenza è riscontrabile nel secondo comma dell'articolo 143 che stabilisce la possibilità di proporre reclamo contro «il decreto che provvede sul ricorso». La norma parrebbe escludere la possibilità di proporre reclamo allorquando l'esdebitazione sia stata concessa direttamente dal Tribunale. Ulteriore aspetto problematico è correlato al testo dell'articolo 144 della legge fallimentare secondo il quale l'esdebitazione nei confronti dei crediti non insinuati nel fallimento parrebbe potersi verificare solo nell'ipotesi di domanda del fallito e non anche nel caso di concessione del beneficio direttamente dal Tribunale.
Altra criticità è riconducibile alla circostanza che dell'esdebitazione possono beneficiare solo i soggetti il cui fallimento si sia chiuso dopo l'entrata in vigore della norma (16 luglio 2006), dando luogo a possibili disparità di trattamento con altri soggetti per i quali il fallimento si sia chiuso prima di tale data e che, paradossalmente, continuano a rispondere con tutti i propri beni delle obbligazioni insoddisfatte. Sul punto parrebbe imminente l'attuazione di una modifica da parte del legislatore finalizzata a estendere l'esdebitazione sia alle procedure fallimentari in corso alla data citata, sia a quelle chiuse prima di tale data.
Indipendentemente da tali problematiche, l'esdebitazione deve essere considerata alla luce dell'attuale testo dell’articolo 1 della legge, con cui è stata ampliata l'area dei soggetti ritenuti «piccoli imprenditori», non assoggettabili al fallimento. Ad oggi non vengono considerati piccoli imprenditori coloro che, nell'esercizio di un'attività commerciale, hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a 300mila euro o hanno realizzato ricavi lordi negli ultimi tre anni, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare annuo superiore a 200mila euro. Sui criteri di certa individuazione di detti parametri, come anche sul soggetto tenuto a fornirne la prova, non si riscontra un orientamento univoco dei tribunali.
Ma, al di là di tali dubbi interpretativi, ci si deve chiedere quanti soggetti in concreto potranno realmente accedere all'esdebitazione. Considerando l’estensione dei soggetti non assoggettabili al fallimento, è indubbio che dell'esdebitazione possa avvalersi un numero limitato di imprenditori. In tale contesto l'istituto risulta affetto da una sorta di "rachitismo". Sarebbe auspicabile che nell'emanando provvedimento correttivo, il legislatore chiarisca l'ambito applicativo dell’istituto in esame rendendolo maggiormente utilizzabile dall'imprenditoria meritevole. Perché, se da un lato l'esdebitazione ben potrebbe consentire l'eliminazione di alcune distorsioni derivanti dalla previgente normativa, dall'altro potrebbe trasformarsi in uno strumento per consentire a imprenditori non meritevoli e senza scrupoli di fallire senza far fronte ai debiti contratti, e ciò nel pieno rispetto della legge.
Un'ultima considerazione riguarda il riflesso che l'esdebitazione avrà nelle scelte degli istituti di credito che, consapevoli della possibilità per il fallito di ottenere tale beneficio, saranno molto più restrittivi nell'elargire finanziamenti alle imprese individuali che ben potrebbero rivelarsi a «fondo perduto». ( Tratto dal Sole 24 Ore - Giustizia del 09/07/07)
il mio Dottore mi compra il sole 24 ore tutti i giorni e mi dice di leggerlo ma io sono capa tosta....
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Originariamente inviato da goku Visualizza il messaggioDoc va bene o ti serve altro???? guarda anche quanto postato da Picard che si riferisce in generale alla procedura e ai preupposti per addivenire al beneficio dell'esdebitazione.
poi vi disturberò man mano che trovo problemi....
ok ora che è finito il momento serietà...torniamo alla normalità
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Originariamente inviato da papy Visualizza il messaggioBuona notte a tutti..............cara doc non so se sono ingrassata ma evito di avvicinarmi alla bilancia..............cmq da domani dieta e sport
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Originariamente inviato da papy Visualizza il messaggioBuona notte a tutti..............cara doc non so se sono ingrassata ma evito di avvicinarmi alla bilancia..............cmq da domani dieta e sport
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