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Regione Lazio POST UNICO
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Originariamente inviato da Abbo Visualizza il messaggioGuarda, se mi dai tua mail di metto al corrente di tutte le iniziative. Ma posso dirti subito che il Consiglio Regionale, ha un ruolo e un bilancio diverso e quindi può bandire suoi concorsi ahimè...
Anche io sono del concorso assistente amministraivo. abbiamo fatto moltissimo ma senza ottenere nulla sinora.
E poichè siamo rimasti in pochi quelli che sono dentro se ne fregano...da buoni italiani.
tina.cantone@gmail.com
Fammi sapere tutto.
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Ciao, ho provato a cercare la legge che dici ma non riesco a trovare l'art 33 e a capire cosa intendi.
Grazie
Originariamente inviato da bar69 Visualizza il messaggiovi invito a dare un'occhiata al seguente art. 33 della L.R. n. 27 del 2006.
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Ho trovato l'articolo, ma non so se può esserci utile perchè parla di enti dipendenti dalla Regione che devono utilizzare la graduatoria della Giunta Regionale:
Art. 331. Al fine di assicurare il concorso della Regione e degli enti da essa dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti dipendenti dalla Regione limitatamente ai profili professionali coincidenti con quelli regionali sono tenuti, prima di ricorrere a procedure concorsuali, con esclusione delle progressioni verticali previste dai contratti collettivi di lavoro, a reclutare il proprio personale mediante l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Giunta regionale pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione n. 36, supplementi ordinari n. 4, 5 e 6, del 30 dicembre 2003.
(Reclutamento del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti)
Originariamente inviato da nomar Visualizza il messaggioCiao, ho provato a cercare la legge che dici ma non riesco a trovare l'art 33 e a capire cosa intendi.
Grazie
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...
dell'art. 33 prendete il secondo comma. Parla del Consiglio in termini di facoltà e non di obbligo.:
L.R. 28 Dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)."
Art. 33
(Reclutamento del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti)- Al fine di assicurare il concorso della Regione e degli enti da essa dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti dipendenti dalla Regione limitatamente ai profili professionali coincidenti con quelli regionali sono tenuti, prima di ricorrere a procedure concorsuali, con esclusione delle progressioni verticali previste dai contratti collettivi di lavoro, a reclutare il proprio personale mediante l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Giunta regionale pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione n. 36, supplementi ordinari n. 4, 5 e 6, del 30 dicembre 2003.
- 1 bis. Al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane, il Consiglio regionale, previo accordo con la Giunta regionale e su richiesta dei soggetti interessati, può procedere all’assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici di cui al comma 1 espletati dalla Giunta regionale, già appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, nell'ambito del numero di assumendi definito dalla competente struttura della Giunta regionale e nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
Più chiaro di così ahimè...
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- 1 bis. Al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane, il Consiglio regionale, previo accordo con la Giunta regionale e su richiesta dei soggetti interessati, può procedere all’assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici di cui al comma 1 espletati dalla Giunta regionale, già appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, nell'ambito del numero di assumendi definito dalla competente struttura della Giunta regionale e nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
Ciao
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