Il punto del problema: Qual è la differenza tra l'essere "INOCCUPATO" o "DISOCCUPATO" per l'accesso al Pubblico Impiego?
In molti concorsi pubblici come requisito di ammissione c'è: "iscrizione, come DISOCCUPATO, nell'anagrafe del Centro per l'Impiego".
1) E' vero che per vincere i concorsi pubblici ed essere immessi in ruolo è necessario non essere stati mai assunti da privati, ovvero non aver mai lavorato (eccetto gli anni di servizio prestati presso Pubbliche Amministrazioni) per società private con contratti a tempo determinato, somministrazione (ex-interinale), accessorio?
2) E che non si deve avere una partita previdenziale attiva (eccetto gli anni di servizio prestati presso Pubbliche Amministrazioni)? Ovvero non si deve essere registrati come matricola presso INPS - INAIL e quindi non avere neanche una settimana di contributi versati (eccetto gli anni di servizio prestati presso Pubbliche Amministrazioni)? Insomma in altri termini avere un estratto conto pulito senza neanche una registrazione contributiva presso privati (eccetto gli anni di servizio prestati presso Pubbliche Amministrazioni), proprio come una fedina penale?
E' vero che se si è già registrati come matricola previdenziale e assicurativa presso INPS - INAIL non è possibile vincere concorsi pubblici poiché non è possibile effettuare un'altra registrazione in quanto la matricola è già esistente, per dirla in breve, registrarsi sopra una matricola già esistente?
O anche perché in questo modo ci si è rovinato il diritto e la misura a maturare una futura pensione statale?
Per non parlare dei periodi di disoccupazione esclusi da contribuzione figurativa?
3) E che differenza c'è inoltre, sempre in termini di registrazione, tra "Gestione separata" ex art. 2 comma 26 L. 335 / 95 e "Regime contributivo e assicurativo ordinario"?
4) Che cosa significa conservare lo STATUS di "INOCCUPATO" o "NON OCCUPATO" e nell'altro caso invece avere lo STATUS di "DISOCCUPATO DI LUNGA DURATA"? Esiste anche lo STATUS DI INOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA?
5) Che differenza c'è tra SOSPENSIONE e CONSERVAZIONE dello STATO DI DISOCCUPAZIONE?
6) Cosa si intende per "congrua offerta di lavoro" nela caso di lavoro temporaneo (somministrato)?
Mettiamo il caso che io accetti un contratto di somministrazione (lavoro temporaneo) con una delle note agenzie, come faccio poi ad accedere al pubblico impiego?
Non è meglio lavorare con i buoni lavoro così da non perdere lo status di inoccupato e non rovinarsi i 40 anni di contribuzione?
Una volta accettato un contratto di somministrazione da quando iniziano a decorrere i 40 di contributi da versare all'INPS?
Con i buoni lavoro decorre invece qualcosa visto che risulto essere inoccupata?
Rischio insomma di pregiudicarmi una futura pensione alla luce anche della simulazione tolta di recente dal sito INPS dal presidente Mastropasqua con la quale il calcolo della pensione per i precari rischiava di innescare un sommovimento sociale?
Lo stato di disoccupazione viene sospeso nel caso di accettazione di un’offerta a lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (somministrazione) di durata inferiore a otto mesi (quattro se giovani; per giovani si intende di età compresa fra i 18 e 25 anni se diplomati, 29 se con diploma universitario di laurea).
Se il reddito non supera la soglia minima soggetta a imposizione, prevale la regola della conservazione.
Lo stato di disoccupazione si perde se si rifiuta, senza giustificato motivo, una “congrua” offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo (somministrazione) con durata superiore a otto mesi (quattro se giovani). In questo caso non sarà possibile riacquistare lo stato di disoccupazione per i successivi quattro mesi. Non si perde se il luogo di lavoro dista più di 50 Km dal domicilio (o più di 15 Km se non è raggiungibile con i mezzi pubblici) ovvero è raggiungibile in un tempo superiore all’ora utilizzando i mezzi pubblici. Se la persona è disoccupata, è congrua l’offerta che rispetta le disponibilità del lavoratore e la cui retribuzione non sia inferiore del 10% rispetto a quella percepita prima di diventare disoccupato (15% dopo sei mesi di disoccupazione). Se la persona è inoccupata è congrua l’offerta che rispetta le disponibilità espresse dal lavoratore o attinente alla formazione professionale); se si percepisce un reddito da lavoro annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;
In molti concorsi pubblici come requisito di ammissione c'è: "iscrizione, come DISOCCUPATO, nell'anagrafe del Centro per l'Impiego".
1) E' vero che per vincere i concorsi pubblici ed essere immessi in ruolo è necessario non essere stati mai assunti da privati, ovvero non aver mai lavorato (eccetto gli anni di servizio prestati presso Pubbliche Amministrazioni) per società private con contratti a tempo determinato, somministrazione (ex-interinale), accessorio?
2) E che non si deve avere una partita previdenziale attiva (eccetto gli anni di servizio prestati presso Pubbliche Amministrazioni)? Ovvero non si deve essere registrati come matricola presso INPS - INAIL e quindi non avere neanche una settimana di contributi versati (eccetto gli anni di servizio prestati presso Pubbliche Amministrazioni)? Insomma in altri termini avere un estratto conto pulito senza neanche una registrazione contributiva presso privati (eccetto gli anni di servizio prestati presso Pubbliche Amministrazioni), proprio come una fedina penale?
E' vero che se si è già registrati come matricola previdenziale e assicurativa presso INPS - INAIL non è possibile vincere concorsi pubblici poiché non è possibile effettuare un'altra registrazione in quanto la matricola è già esistente, per dirla in breve, registrarsi sopra una matricola già esistente?
O anche perché in questo modo ci si è rovinato il diritto e la misura a maturare una futura pensione statale?
Per non parlare dei periodi di disoccupazione esclusi da contribuzione figurativa?
3) E che differenza c'è inoltre, sempre in termini di registrazione, tra "Gestione separata" ex art. 2 comma 26 L. 335 / 95 e "Regime contributivo e assicurativo ordinario"?
4) Che cosa significa conservare lo STATUS di "INOCCUPATO" o "NON OCCUPATO" e nell'altro caso invece avere lo STATUS di "DISOCCUPATO DI LUNGA DURATA"? Esiste anche lo STATUS DI INOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA?
5) Che differenza c'è tra SOSPENSIONE e CONSERVAZIONE dello STATO DI DISOCCUPAZIONE?
6) Cosa si intende per "congrua offerta di lavoro" nela caso di lavoro temporaneo (somministrato)?
Mettiamo il caso che io accetti un contratto di somministrazione (lavoro temporaneo) con una delle note agenzie, come faccio poi ad accedere al pubblico impiego?
Non è meglio lavorare con i buoni lavoro così da non perdere lo status di inoccupato e non rovinarsi i 40 anni di contribuzione?
Una volta accettato un contratto di somministrazione da quando iniziano a decorrere i 40 di contributi da versare all'INPS?
Con i buoni lavoro decorre invece qualcosa visto che risulto essere inoccupata?
Rischio insomma di pregiudicarmi una futura pensione alla luce anche della simulazione tolta di recente dal sito INPS dal presidente Mastropasqua con la quale il calcolo della pensione per i precari rischiava di innescare un sommovimento sociale?
Lo stato di disoccupazione viene sospeso nel caso di accettazione di un’offerta a lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (somministrazione) di durata inferiore a otto mesi (quattro se giovani; per giovani si intende di età compresa fra i 18 e 25 anni se diplomati, 29 se con diploma universitario di laurea).
Se il reddito non supera la soglia minima soggetta a imposizione, prevale la regola della conservazione.
Lo stato di disoccupazione si perde se si rifiuta, senza giustificato motivo, una “congrua” offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo (somministrazione) con durata superiore a otto mesi (quattro se giovani). In questo caso non sarà possibile riacquistare lo stato di disoccupazione per i successivi quattro mesi. Non si perde se il luogo di lavoro dista più di 50 Km dal domicilio (o più di 15 Km se non è raggiungibile con i mezzi pubblici) ovvero è raggiungibile in un tempo superiore all’ora utilizzando i mezzi pubblici. Se la persona è disoccupata, è congrua l’offerta che rispetta le disponibilità del lavoratore e la cui retribuzione non sia inferiore del 10% rispetto a quella percepita prima di diventare disoccupato (15% dopo sei mesi di disoccupazione). Se la persona è inoccupata è congrua l’offerta che rispetta le disponibilità espresse dal lavoratore o attinente alla formazione professionale); se si percepisce un reddito da lavoro annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;
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