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D'ora in avanti le domande per i concorsi si potranno inviare anche tramite PEC

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    #11
    La Circolare di Brunetta su PEC e concorsi pubblici

    Funzione Pubblica
    La Circolare di Brunetta su PEC e concorsi pubblici

    (3 settembre 2010)

    Si segnala la circolare della Funzione Pubblica sull'utilizzo della posta certificata nelle procedure concorsuali pubbliche.

    1. Presentazione delle domande per via telematica mediante pec.

    Per poter essere ammessi ad un concorso occorre presentare apposita domanda.

    Il riferimento alla modalità cartacea (carta semplice) contenuto nell'articolo 4 del DPR 487/1994 nasceva dall'esigenza di rendere inequivocabile il superamento di una vecchia disciplina che prevedeva la presentazione della domanda di concorso in carta da bollo.

    In coerenza con l'evoluzione della tecnologia e con l'estensione alla P.A. della generale tendenza all'uso degli strumenti di information and communication technology, si è sviluppata una normativa importante volta alla dematerializzazione dei documenti e degli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni.

    L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

    Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso anche in via telematica, secondo le precisazione che seguono.

    2. Validità della trasmissione mediante pec.

    L'articolo 4 del DPR 487/1994 dispone che la domanda di concorso deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

    L'articolo 4 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, prevede che l'invio di messaggi con detto strumento è valido agli effetti di legge.

    La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.

    Lo stesso principio è ribadito dall'articolo 16-bis, comma 5, della legge 2/2009 secondo cui l'utilizzo della posta elettronica certificata avviene con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.

    Quanto sopra asserito non può certo considerarsi ostacolato dal fatto che l'articolo 4 del DPR 487/1994 preveda quali modalità di presentazione della domanda la consegna a mano e lo strumento della raccomandata AR "con esclusione di qualsiasi altro mezzo".

    Le disposizioni sopra richiamate hanno, infatti, chiaramente reso equivalente la trasmissione per posta certificata alla notificazione per mezzo della posta.

    3. Sottoscrizione della domanda.

    Come ogni manifestazione di volontà espressa con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento che dà certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi contenuti, risposta all'esigenza di individuare l'autore della stessa.

    L'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide:
    a) se sottoscritte mediante la firma digitale;
    b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
    c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta modalità di identificazione);
    c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009.

    Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

    Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.

    Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza con le modalità qualificate di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione.

    4. Prova della data di spedizione.


    Come noto, il bando di concorso fissa un termine entro il quale la domanda di concorso deve essere spedita (30 giorni dalla data di pubblicazione del bando in G.U.). Il rispetto del termine è condizione essenziale per la regolare presentazione della domanda di concorso. Ne deriva la necessità di avere la possibilità di verificare inequivocabilmente il rispetto del predetto termine.

    La previsione dell'articolo 4 del DPR 487/1994, secondo cui la data di spedizione è comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante, è salvaguardata anche con la trasmissione tramite posta elettronica certificata in quanto l'articolo 16-bis, comma 6, della legge 2/2009, stabilisce che ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata con tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, anche al fine di avere la garanzia della coerenza tra quanto inviato dal mittente e quanto ricevuto dal destinatario.

    Al riguardo si sottolineano i pregi della posta elettronica certificata in relazione alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che può offrire, laddove i processi di gestione cartacea dei documenti sono, invece, caratterizzati da eccessiva onerosità, difficoltà di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti ed altre inefficienze.

    5. Comunicazioni dalla P.A. al candidato.


    Rimane fermo che il canale prescelto della posta certificata per l'inoltro della domanda può essere utilizzato dall'amministrazione nel prosieguo dell'iter concorsuale.

    Regolamenti concorsuali e bandi di concorso

    Si evidenzia che la normativa sopra richiamata e gli indirizzi che ne scaturiscono non necessitano di interventi regolamentari o di specifiche nel bando di concorso per essere efficaci.

    Rimane auspicabile, tuttavia, che le amministrazioni adeguino, per esigenze di trasparenza e chiarezza, i propri atti a quanto sopra descritto al fine di rendere ancora più inequivocabile per il candidato la moderna modalità di relazionarsi con la pubblica amministrazione e favorire, soprattutto con le nuove generazioni, il sistema di comunicazione telematica.

    Rimane, altresì, nella potestà regolamentare di ciascuna amministrazione individuare percorsi ulteriori di semplificazione della comunicazione con i candidati e delle modalità di acquisizione delle domande di concorso, anche mediante appositi regolamenti o previsioni contenute nel bando, purchè siano rispettati i principi essenziali che attengono alla certezza del diritto ed alla trasparenza dei processi.

    Roma, 3 settembre 2010

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      #12
      Vi state sbagliando, un documento presentato elettronicamente (quindi x es termite pec) CHE DEVE ESSERE FIRMATO deve avere la firma elettronica qualificata per assicurarne la paternità...altrimenti sarrebbe il caos nelle ppaa.
      Leggi e regolamenti così indicano e nessuna circolare(IN QNT FONTE INFERIORE) può derogare alla cosa.
      Rossy sempre con me.

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        #13
        Originariamente inviato da ROLAND Visualizza il messaggio
        Vi state sbagliando, un documento presentato elettronicamente (quindi x es termite pec) CHE DEVE ESSERE FIRMATO deve avere la firma elettronica qualificata per assicurarne la paternità...altrimenti sarrebbe il caos nelle ppaa.
        Leggi e regolamenti così indicano e nessuna circolare(IN QNT FONTE INFERIORE) può derogare alla cosa.
        Infatti nessuna circolare l'ha fatto, è stata una norma di legge che ha modificato il D.Lgs. n. 82 del 2005 introducendo la lettera c bis all'art. 65.

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          #14
          Comunque il testo del codice dell'amministrazione digitale aggiornato lo potete trovare qui:http://www.studiolegalepirruccio.it/...gs_82_2005.pdf
          Il secondo comma dell'art. 65 aggiornato che fa salva la possibilità per la PA di richiedere la firma digitale non si applica alle domande di concorso dove esiste già una specifica disciplina di legge che prescrive o la presentazione della domanda tramite raccomandata oppure la presentazione diretta e sottoscritta davanti all'impiegato (modalità quest'ultima che con la recente riforma di legge è del tutto equivalente alla presentazione di domanda tramite PEC).

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            #15
            Originariamente inviato da nickypop Visualizza il messaggio
            comunque il testo del codice dell'amministrazione digitale aggiornato lo potete trovare qui:http://www.studiolegalepirruccio.it/...gs_82_2005.pdf
            il secondo comma dell'art. 65 aggiornato che fa salva la possibilità per la pa di richiedere la firma digitale non si applica alle domande di concorso dove esiste già una specifica disciplina di legge che prescrive o la presentazione della domanda tramite raccomandata oppure la presentazione diretta e sottoscritta davanti all'impiegato (modalità quest'ultima che con la recente riforma di legge è del tutto equivalente alla presentazione di domanda tramite pec).
            IL LINK NN VA

            Tu affermi che la normativa attuale prevede che io possa mandar una domanda x un concorso tramite pec:
            scrivendo allegando ed inviando la domanda in un file (es word o pdf) senza manco firmarlo oppure mandando una semplice scansione...ma dai!
            Ultima modifica di ROLAND; 03-10-2010, 17:05.
            Rossy sempre con me.

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              #16
              Originariamente inviato da nickypop Visualizza il messaggio
              Infatti nessuna circolare l'ha fatto, è stata una norma di legge che ha modificato il D.Lgs. n. 82 del 2005 introducendo la lettera c bis all'art. 65.
              Questo è l'articolo 65, mi citi la norma che l'ha modificato? perché cosi come è scritto ci vuole sempre la firma.


              Articolo 65 - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via
              telematica
              1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai
              sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
              2000, n. 445, sono valide:
              a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un
              certificatore accreditato;
              b. ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
              d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito
              da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
              c. ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti
              di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
              amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto
              dell'articolo 64, comma 3.
              2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
              equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in
              presenza del dipendente addetto al procedimento.
              3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' piu' consentito l'invio di istanze e
              dichiarazioni con le modalita' di cui al comma 1, lettera c).
              4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
              445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica
              sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7
              marzo 2005, n. 82».
              Ultima modifica di ROLAND; 03-10-2010, 17:12.
              Rossy sempre con me.

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                #17
                Originariamente inviato da ROLAND Visualizza il messaggio
                Questo è l'articolo 65, mi citi la norma che l'ha modificato? perché cosi come è scritto ci vuole sempre la firma.


                Articolo 65 - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via
                telematica
                1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai
                sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
                2000, n. 445, sono valide:
                a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un
                certificatore accreditato;
                b. ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
                d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito
                da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
                c. ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti
                di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
                amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto
                dell'articolo 64, comma 3.
                2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
                equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in
                presenza del dipendente addetto al procedimento.
                3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' piu' consentito l'invio di istanze e
                dichiarazioni con le modalita' di cui al comma 1, lettera c).
                4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
                445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica
                sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7
                marzo 2005, n. 82».
                e se ti riferisci a:

                c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009.

                non mi pare che si intenda che basti un semplice accesso ad una pec senza l'obbligo di firmare perché qlcn altro potrebbe accedere alla mia pec usando nome e password e fare ciò che vuole.

                PS
                E cmq richiedo:
                quale norma intoduce il "c-bis"?
                Rossy sempre con me.

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                  #18
                  Originariamente inviato da ROLAND Visualizza il messaggio
                  IL LINK NN VA

                  Tu affermi che la normativa attuale prevede che io possa mandar una domanda x un concorso tramite pec:
                  scrivendo allegando ed inviando la domanda in un file (es word o pdf) senza manco firmarlo oppure mandando una semplice scansione...ma dai!
                  Io non affermo niente, ho solo riportato il testo della circolare e le modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale operate dal Decreto Legge 78 del 2009 convertito in Legge n. 102 del 2009. La domanda non va allegata in un file o scansionandola, si allegano solo i documenti richiesti (es. fotocopia carta identità, curriculum, ecc.) in formato di pdf. Se poi ritieni di saperne di più del Ministero affari tuoi...

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                    #19
                    Originariamente inviato da nickypop Visualizza il messaggio
                    Io non affermo niente, ho solo riportato il testo della circolare e le modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale operate dal Decreto Legge 78 del 2009 convertito in Legge n. 102 del 2009. La domanda non va allegata in un file o scansionandola, si allegano solo i documenti richiesti (es. fotocopia carta identità, curriculum, ecc.) in formato di pdf. Se poi ritieni di saperne di più del Ministero affari tuoi...
                    Scusa ma per fare domanda x un concorso bisogna presentare istanza firmata e non solo i documenti richiesti.
                    Rossy sempre con me.

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                      #20
                      Originariamente inviato da ROLAND Visualizza il messaggio
                      Scusa ma per fare domanda x un concorso bisogna presentare istanza firmata e non solo i documenti richiesti.
                      Vabbè, io ci rinuncio...

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