Prime osservazioni sul disegno di legge finanziaria per l’anno 2006 per quanto attiene alle materie riguardanti il settore pubblicoLe disposizioni del disegno di legge finanziaria per l’anno 2006 che attengono al settore pubblico riguardano in via preliminare tre questioni fondamentali:
1. Le risorse per il rinnovo contrattuale;
2. Le politiche occupazionali;
3. La stabilizzazione dei lavori precari della pubblica amministrazione.
Risorse per i rinnovi contrattuali Il disegno di legge finanziaria all’art. 26 stanzia le risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle definite nella finanziaria 2005, che consentono quindi i rinnovi del biennio 2004-2005 in linea con il protocollo d’intesa sottoscritto tra le parti sociali nel maggio scorso. Per le amministrazioni statali le risorse sono incrementate a decorrere dal 2006 di 390 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione della produttività. Per il personale statale in regime di diritto pubblico di 155 milioni di euro con specifica destinazione di 136 ml di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia. Per le amministrazioni, istituzioni e enti pubblici diverse dall’amministrazione statale, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 ml di euro. Per quanto riguarda le risorse stanziate per la contrattazione integrativa bisogna rilevare la presenza di una disposizione assurda (art. 28, comma 1) che a decorrere dal 2006 congela l’ammontare dei fondi di amministrazione dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli ex art. 70, comma 4 del d.lgs. 165/2001, e delle università al valore del 2004.Si tratta di una disposizione che nella sua evidente finalità di colpire la contrattazione integrativa, contiene anche elementi di grave discriminazione nei confronti delle tantissime amministrazioni che hanno concluso gli accordi integrativi nell’anno 2005.
Il successivo comma tre contiene invece una previsione importante anche se di ambigua formulazione, secondo la quale l’ammontare complessivo dei fondi può essereincrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004. Dunque tale norma farebbe salve le risorse individuate nei contratti collettivi in corso di definizione relativi al biennio 2004-2005. Ma in ogni caso la norma deve essere meglio formulata.Sono posti a carico dei fondi di amministrazione gli oneri riflessi relativi alle eventuali risorse aggiuntive ed ai compensi professionali delle avvocature interne, anche gli oneri di competenza delle amministrazioni. È questa una grave lesione dei principi che stanno alla base della contribuzione, poiché trasferisce l’onere contributivo dal datore di lavoro al lavoratore. È quindi una disposizione che va cancellata.Non sono al contrario stanziate le risorse per consentire i rinnovi contrattuali del prossimo biennio economico 2006-2007. La mancata previsione non consentirà di avviare leprocedure per i rinnovi nel rispetto dei tempi previsti e così come già avvenuto per il passato biennio aprirà la strada ad una vertenza generale che rimetterà nuovamente in discussione il sistema di relazioni sindacali costantemente violato dalla politica.
Politiche occupazionali
Viene confermato, in base alle prescrizioni dell’art. 95, comma 1 della legge finanziaria 2005 n. 311 il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni statali fino a tutto il 2007, fatte salve le assunzioni relative alle categorie protette e le procedure di mobilità anche intercompartimentale e le relative deroghe previste nella stessafinanziaria per assunzioni entro i limiti del Fondo costituito a tal fine nello stato diprevisione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 1, comma 96).
L’art. 33 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2006 del personale in servizio a tempo determinato, con contratti già prorogati in base alle leggi finanziarie precedenti, per le seguenti amministrazioni:i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia e delle finanze, della giustizia, l’Agenzia del territorio, gli organi della magistratura amministrativa, l’Inps, Inpdap, e Inail, l’Apat, il Cnipa, l’Enpals, il Corpo forestale dello Stato.
Sono prorogati anche i contratti di formazione lavoro in essere fino al 31 dicembre 2006, con la specificazione che le procedure di conversione dei suddetti contratti in rapporti a tempo indeterminato possono essere effettuate ma solo nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempoindeterminato.
L’art. 3 contiene una previsione, che in linea con la passata finanziaria mira a contenere le spese delle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti asoggetti estranei all’amministrazione, escluse le università, gli enti di ricerca e gliorganismi equiparati. Si inasprisce ulteriormente la limitazione per cui a decorreredall’anno 2006 la spesa non potrà essere superiore al 50% di quella sostenuta nel 2004, mentre la finanziaria 2005 prevedeva per gli anni 2005, 2006 e 2007 il mantenimento degli stessi livelli si spesa del 2004.In tema di contratti a tempo determinato, personale in convenzione e collaborazioni coordinate e continuative si prescrive all’art. 27 che a decorrere dal 2006 leamministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti ex art. 70, comma 4 del d.lgs 165/2001 possono ricorrervi nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e afam si applicano le normative di settorespecifiche. L’articolo 29 inoltre prevede che le norme del disegno di legge finanziaria che riguardano il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato e le altre specifiche misure in materia di personale, possono costituire indicazioni di principio, nel rispetto della loro autonomia per le amministrazioni Regionali e gli Enti Locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa per il personale.
1. Le risorse per il rinnovo contrattuale;
2. Le politiche occupazionali;
3. La stabilizzazione dei lavori precari della pubblica amministrazione.
Risorse per i rinnovi contrattuali Il disegno di legge finanziaria all’art. 26 stanzia le risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle definite nella finanziaria 2005, che consentono quindi i rinnovi del biennio 2004-2005 in linea con il protocollo d’intesa sottoscritto tra le parti sociali nel maggio scorso. Per le amministrazioni statali le risorse sono incrementate a decorrere dal 2006 di 390 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione della produttività. Per il personale statale in regime di diritto pubblico di 155 milioni di euro con specifica destinazione di 136 ml di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia. Per le amministrazioni, istituzioni e enti pubblici diverse dall’amministrazione statale, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 ml di euro. Per quanto riguarda le risorse stanziate per la contrattazione integrativa bisogna rilevare la presenza di una disposizione assurda (art. 28, comma 1) che a decorrere dal 2006 congela l’ammontare dei fondi di amministrazione dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli ex art. 70, comma 4 del d.lgs. 165/2001, e delle università al valore del 2004.Si tratta di una disposizione che nella sua evidente finalità di colpire la contrattazione integrativa, contiene anche elementi di grave discriminazione nei confronti delle tantissime amministrazioni che hanno concluso gli accordi integrativi nell’anno 2005.
Il successivo comma tre contiene invece una previsione importante anche se di ambigua formulazione, secondo la quale l’ammontare complessivo dei fondi può essereincrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004. Dunque tale norma farebbe salve le risorse individuate nei contratti collettivi in corso di definizione relativi al biennio 2004-2005. Ma in ogni caso la norma deve essere meglio formulata.Sono posti a carico dei fondi di amministrazione gli oneri riflessi relativi alle eventuali risorse aggiuntive ed ai compensi professionali delle avvocature interne, anche gli oneri di competenza delle amministrazioni. È questa una grave lesione dei principi che stanno alla base della contribuzione, poiché trasferisce l’onere contributivo dal datore di lavoro al lavoratore. È quindi una disposizione che va cancellata.Non sono al contrario stanziate le risorse per consentire i rinnovi contrattuali del prossimo biennio economico 2006-2007. La mancata previsione non consentirà di avviare leprocedure per i rinnovi nel rispetto dei tempi previsti e così come già avvenuto per il passato biennio aprirà la strada ad una vertenza generale che rimetterà nuovamente in discussione il sistema di relazioni sindacali costantemente violato dalla politica.
Politiche occupazionali
Viene confermato, in base alle prescrizioni dell’art. 95, comma 1 della legge finanziaria 2005 n. 311 il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni statali fino a tutto il 2007, fatte salve le assunzioni relative alle categorie protette e le procedure di mobilità anche intercompartimentale e le relative deroghe previste nella stessafinanziaria per assunzioni entro i limiti del Fondo costituito a tal fine nello stato diprevisione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 1, comma 96).
L’art. 33 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2006 del personale in servizio a tempo determinato, con contratti già prorogati in base alle leggi finanziarie precedenti, per le seguenti amministrazioni:i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia e delle finanze, della giustizia, l’Agenzia del territorio, gli organi della magistratura amministrativa, l’Inps, Inpdap, e Inail, l’Apat, il Cnipa, l’Enpals, il Corpo forestale dello Stato.
Sono prorogati anche i contratti di formazione lavoro in essere fino al 31 dicembre 2006, con la specificazione che le procedure di conversione dei suddetti contratti in rapporti a tempo indeterminato possono essere effettuate ma solo nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempoindeterminato.
L’art. 3 contiene una previsione, che in linea con la passata finanziaria mira a contenere le spese delle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti asoggetti estranei all’amministrazione, escluse le università, gli enti di ricerca e gliorganismi equiparati. Si inasprisce ulteriormente la limitazione per cui a decorreredall’anno 2006 la spesa non potrà essere superiore al 50% di quella sostenuta nel 2004, mentre la finanziaria 2005 prevedeva per gli anni 2005, 2006 e 2007 il mantenimento degli stessi livelli si spesa del 2004.In tema di contratti a tempo determinato, personale in convenzione e collaborazioni coordinate e continuative si prescrive all’art. 27 che a decorrere dal 2006 leamministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti ex art. 70, comma 4 del d.lgs 165/2001 possono ricorrervi nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e afam si applicano le normative di settorespecifiche. L’articolo 29 inoltre prevede che le norme del disegno di legge finanziaria che riguardano il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato e le altre specifiche misure in materia di personale, possono costituire indicazioni di principio, nel rispetto della loro autonomia per le amministrazioni Regionali e gli Enti Locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa per il personale.