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S.O.S. caso concreto

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    S.O.S. caso concreto

    Ragazzi, scusate se pongo questa nuova discussione nello spazio dedicato alla seconda prova, ma mi servirebbe un aiuto per un caso concreto e poichè ho visto che tra di voi ci sono persone molto preparate mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione questo caso, sperando che qualkuno possa essermi d'aiuto

    Allora il 2007 ho ricevuto un avviso di accertamento TARSU riferito all'anno 2003, quest'atto dietro mia richiesta mi fu annullato da un funzionario del comune del mio paese addetto al servizio di accertamento e riscossione TARSU apponendo sull'atto il timbro " IL FUNZIONARIO ADDETTO ANNULLA L'ATTO", dopo due anni, ossia qualke giorno fa ho ricevuto di nuovo lo stesso avviso di accertamento, riferito all'anno 2003, proprio quello che mi era stato annullato, con l'indicazione di dover provvedere al pagamento entro e nn oltre 15 giorni dal ricevimento.
    Le mie domande sono:
    - posso far valere l'annullamento dell'atto che ho attenuto 2 anni fa?
    - posso eccepire la prescrizione dell'atto visto che sono passati 6 anni dal 2003, o l'atto che ho ricevuto nel 2007 interrompe i tremini di prescrizione?
    - è possibile che in un avviso di accertamento ci sia il termine di 15 giorni entro cui provvedere al pagamento? Questo nn deve essere per legge di 60 giorni?

    Ragazzi, spero potrete aiutarmi al più presto!
    Vi ringrazio!

    #2
    Ragazzi, nessuno può essermi d'aiuto per questo caso?

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      #3
      Originariamente inviato da Angy82 Visualizza il messaggio
      Ragazzi, scusate se pongo questa nuova discussione nello spazio dedicato alla seconda prova, ma mi servirebbe un aiuto per un caso concreto e poichè ho visto che tra di voi ci sono persone molto preparate mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione questo caso, sperando che qualkuno possa essermi d'aiuto

      Allora il 2007 ho ricevuto un avviso di accertamento TARSU riferito all'anno 2003, quest'atto dietro mia richiesta mi fu annullato da un funzionario del comune del mio paese addetto al servizio di accertamento e riscossione TARSU apponendo sull'atto il timbro " IL FUNZIONARIO ADDETTO ANNULLA L'ATTO", dopo due anni, ossia qualke giorno fa ho ricevuto di nuovo lo stesso avviso di accertamento, riferito all'anno 2003, proprio quello che mi era stato annullato, con l'indicazione di dover provvedere al pagamento entro e nn oltre 15 giorni dal ricevimento.
      Le mie domande sono:
      - posso far valere l'annullamento dell'atto che ho attenuto 2 anni fa?
      - posso eccepire la prescrizione dell'atto visto che sono passati 6 anni dal 2003, o l'atto che ho ricevuto nel 2007 interrompe i tremini di prescrizione?
      - è possibile che in un avviso di accertamento ci sia il termine di 15 giorni entro cui provvedere al pagamento? Questo nn deve essere per legge di 60 giorni?

      Ragazzi, spero potrete aiutarmi al più presto!
      Vi ringrazio!
      Proverò a rispondere alle tue domande, dandoti il mio modesto parere:
      1 si puoi rivolgerti alla stessa amministrazione , l'invito al pagamento potrebbe anche essere conseguenza di un semplice errore , quindi preso atto dell'annulamento dell'atto presupposto , potrebbe la stessa pa annullare anche l'atto consequenziale. Il nuovo atto potrebbe essere conseguenza di una nuova valutazione da parte della PA , la quale potrebbe sostenere che , in autotutela , non vi è la c.d. "consumazione del potere", cosa che vi sarebbe con un ricorso amministrativo. Tu , in ogni caso ( se non riesci con in autotutela anche con ricorso alla Commissione tributaria) insisti per l'annullamento , se un funzionario ha già annullato tale atto , probabilmente le tue ragioni non sono infondate.
      2) ogni atto con il quale ti vengono chieste le somme dovute interrompe la prescrizione .
      3) Secondo me non è un formale avviso di accertamento , ma solo un atto successivo, con cui ti invitano al pagamento , in ogni caso , il termine per impugnare è sempre di 60 giorni dalla notifica , anche se il pagamento ti viene chiesto prima , e con il ricorso puoi anche chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto

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        #4
        Guarda se sull'avviso di accertamento che hai ricevuto è indicato il nome del responsabile del procedimento e telefonagli subito, magari chiedendo anche un appuntamento. Se l'atto ti è già stato annullato cosa vogliono? Magari la PA si è sbagliata.
        Poi puoi anche rivolgerti al Garante del contribuente ma, soprattutto, mantieni la calma. Se vogliono la documentazione che è in tuo possesso mandagli solo delle fotocopie.
        Terzo puoi fare una raccomandata A/R anticipata via fax all'ufficio che ti ha inviato il secondo avviso esponendo le tue ragioni, con fotocopia dell'annullamento.
        Spero di averti aiutata, ciao

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          #5
          Ragazzi, vi ringrazio per l'aiuto, seguirò i vostri consigli!

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            #6
            Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggio
            Proverò a rispondere alle tue domande, dandoti il mio modesto parere:
            1 si puoi rivolgerti alla stessa amministrazione , l'invito al pagamento potrebbe anche essere conseguenza di un semplice errore , quindi preso atto dell'annulamento dell'atto presupposto , potrebbe la stessa pa annullare anche l'atto consequenziale. Il nuovo atto potrebbe essere conseguenza di una nuova valutazione da parte della PA , la quale potrebbe sostenere che , in autotutela , non vi è la c.d. "consumazione del potere", cosa che vi sarebbe con un ricorso amministrativo. Tu , in ogni caso ( se non riesci con in autotutela anche con ricorso alla Commissione tributaria) insisti per l'annullamento , se un funzionario ha già annullato tale atto , probabilmente le tue ragioni non sono infondate.
            2) ogni atto con il quale ti vengono chieste le somme dovute interrompe la prescrizione .
            3) Secondo me non è un formale avviso di accertamento , ma solo un atto successivo, con cui ti invitano al pagamento , in ogni caso , il termine per impugnare è sempre di 60 giorni dalla notifica , anche se il pagamento ti viene chiesto prima , e con il ricorso puoi anche chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto
            Il problema è che quando mi sono rivolta al funzionario che due anni fa mi ha annullato l'atto, mi ha detto che quell'annullamento nn valeva più niente, e quasi mi ha tirato l'atto annullato da mano per stracciarlo,. per fortuna l'ho fermato in tempo!

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              #7
              Originariamente inviato da Angy82 Visualizza il messaggio
              Il problema è che quando mi sono rivolta al funzionario che due anni fa mi ha annullato l'atto, mi ha detto che quell'annullamento nn valeva più niente, e quasi mi ha tirato l'atto annullato da mano per stracciarlo,. per fortuna l'ho fermato in tempo!
              allora sarà come da seconda supposizione , vi è stata una nuova valutazione e un nuovo ruolo ,non è una cosa così rara... Puoi provare a fare un 'istanza in autotutela al dirigente dell'Ufficio , ma se non risponde nei 60 giorni e se credi nelle argomentazioni che portarono all'annullamento 2 anni fa , non resta che fare ricorso in commissione tributaria .

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                #8
                Scusa, puoi dirmi che tipo di atto hai ricevuto? un ulteriore avviso di accertamento o una cartella di pagamento?
                Secondo me, se hai ricevuto una cartella senza che questa sia stata preceduta da un avviso di accertamento, ci sono i presupposti per ricorrere e tra le motivazione a tuo favore puoi citare l'atto che ti è stato annullato.
                Se invece si tratta di un altro avviso di accertamento puoi comunque ricorrere alla Commissione Tributaria se ritienI che l'atto sia illeggimo o infondato.
                Fallo senza alcuna remora e non perdere altro tempo a discutere con funzionario che in passato ha istruito la pratica.
                Se quest'ultimo ti ha mandato il nuovo avviso è convinto di ciò che ha fatto e in sede di autotutela è difficile che si ravveda spontaneamente.

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                  #9
                  Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggio
                  allora sarà come da seconda supposizione , vi è stata una nuova valutazione e un nuovo ruolo ,non è una cosa così rara... Puoi provare a fare un 'istanza in autotutela al dirigente dell'Ufficio , ma se non risponde nei 60 giorni e se credi nelle argomentazioni che portarono all'annullamento 2 anni fa , non resta che fare ricorso in commissione tributaria .
                  Quindi è legale fare una nuova valutazione nonostante ci sia stato l'annullamento??? Come dici tu, l'annullamento è effettivo e si realizza la "consumazione del potere" SOLO nel caso in cui si ha a seguito di un ricorso?

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                    #10
                    Originariamente inviato da ASSO Visualizza il messaggio
                    Scusa, puoi dirmi che tipo di atto hai ricevuto? un ulteriore avviso di accertamento o una cartella di pagamento?
                    Secondo me, se hai ricevuto una cartella senza che questa sia stata preceduta da un avviso di accertamento, ci sono i presupposti per ricorrere e tra le motivazione a tuo favore puoi citare l'atto che ti è stato annullato.
                    Se invece si tratta di un altro avviso di accertamento puoi comunque ricorrere alla Commissione Tributaria se ritienI che l'atto sia illeggimo o infondato.
                    Fallo senza alcuna remora e non perdere altro tempo a discutere con funzionario che in passato ha istruito la pratica.
                    Se quest'ultimo ti ha mandato il nuovo avviso è convinto di ciò che ha fatto e in sede di autotutela è difficile che si ravveda spontaneamente.
                    Ho ricevuto un atto strano, nn è una cartella, ma nn ha nemmeno i requisiti di un avviso di accertamento, è un foglio con l'intestazione del comune che fa riferimento a l'atto che ho ricevuto 2 anni fa, in cui mi impone di pagare una somma entro 15 giorni, anche quest'ultima cosa è assurda, il termine x pagare dobrebbe essere sempre 60 giorni o erro? Ma voi sapete se un atto del genere è previsto dalla legge?

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