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Breve Schemino sulle Imposte

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    Breve Schemino sulle Imposte

    Le imposte
    Le imposte si distinguono in:
    · Dirette : IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP, ICI
    · Indirette : IVA


    L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.)

    L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un’impostaitalianadiretta, personale, progressiva, generale.
    È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974 e fornisce circa un terzo del gettito fiscale per lo Stato italiano.
    Oggetto e caratteristiche dell'imposta

    L'oggetto dell'imposta è tutto il reddito complessivo dell'anno in corso, da qualsiasi fonte provenga. E' un'imposta progressiva, ossia il prelievo cresce in modo più che proporzionale rispetto al reddito.
    Soggetti passivi




    I soggetti passivi dell'IRPEF sono:
    • Le persone residenti sul territorio italiano (per tutti i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all'estero).
    • Le persone non residenti sul territorio italiano (per i soli redditi prodotti nel territorio italiano).
    • I soggetti passivi impropri, ossia le società di persone e, con innovazione recente, le società di capitali i cui soci - ricorrendone le condizioni - hanno adottato la cosiddetta "tassazione per trasparenza", in tutto simile a quella delle società di persone. In questo caso è la società che deve consegnare la dichiarazione dei redditi, ma sono tenuti a pagare l'imposta i soci stessi e non la società, secondo la loro quota di partecipazione agli utili prodotti dalla società stessa.
    Note

    Con la legge finanziaria del 2005 si è iniziata l'ufficializzazione del passaggio dall'IRPEF all'Imposta sul reddito (IRE). Tale trasformazione non è ancora operativa in quanto non sono stati ancora emanati i decreti attuativi.



    L’IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE GIURIDICHE (I.R.PE.G.)

    L'Irpeg significa Imposta sul Reddito delle Persone giuridiche, ossia le società di capitali (Spa, Srl, Sapa) e dei soggetti assimilati (ad esempio cooperative, enti pubblici e privati aventi come oggetto prevalente o esclusivo l'esercizio di impresa).
    Ne sono esclusi gli organi e le amministrazioni dello Stato anche se dotati personalità giuridica, le Regioni, le Province, i Comuni.
    L'imposta è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte dirette (cosiddetto Tuir) ossia il Dpr 917/1986.
    E' definita proporzionale perchè colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone giuridiche, con una aliquota costante.
    Il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi. Per i soggetti non residenti si applica invece solo sui redditi prodotti in Italia.
    Dal 1.1.2004 l'Irpeg viene sostituita dall' Ires che significa Imposta sul reddito delle società.


    L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÁ (I.RE.S.)

    L'IRES, acronimo di Imposta sul reddito delle società è una imposta proporzionale con aliquota del 33%, avente come oggetto il reddito percepito da tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone (Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio e non residenti).


    L’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÁ PRODUTTIVE (I.R.A.P.)

    L'Irap, acronimo di Imposta regionale sulle attività produttive, è stata istituita con il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446. E' un'imposta di competenza regionale che, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netto delle imprese ossia in termini generali il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.





    #2
    Soggetti passivi d'imposta

    Sono soggetti all'Irap (ex art.3 D.Lgs. 446/97):
    • Spa, Srl, Sapa
    • Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale
    • Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Provincie, Comuni, ecc.)
    • Enti non commerciali residenti
    • Società ed enti non residenti di qualsiasi tipo
    • Snc e Sas
    • Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo
    • Produttori agricoli (solo se non esonerati)
    Determinazione dell'imponibile

    La base imponibile si determina in maniera differenze a seconda che il soggetto passivo sia:
    1. un'impresa commerciale;
    2. un produttore agricolo;
    3. un ente non commerciale o un ente pubblico;
    4. una banca o un'assicurazione;
    Imprese commerciali

    La base imponibile è data dalla differenza tra le voci classificabili nel valore della produzione come definito nello schema di bilancio del Codice Civile e le voci classificabili nel costo della produzione dello stesso schema. Dal costo della produzione è necessario escludere il costo del personale dipendente, le perdite su crediti e gli interessi eventualmente compresi all'interno dei canoni di leasing. I costi vanno considerati con le stesse regole di deduzione previste dalla normativa Irpef e Ires. Un costo non deducibile dal reddito ai fini Ires, ad esempio per una Srl, non sarà deducibile neppure dall'imponibile Irap.
    Anche i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio previsto dal Codice Civile (quindi snc, sas e imprese individuali) dovranno comunque riclassificare i propri costi e i propri ricavi in detto schema per determinare l'imponibile Irap.
    Prodotti agricoli

    La base imponibile si determina come differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti effettuati per la produzione come risultano da quanto dichiarato nella dichiarazione Iva.
    É possibile scegliere di determinare l'imponibile come previsto per le imprese commerciali.
    I produttori agricoli esonerati dall'Iva sono altresì esclusi anche dall'Irap.
    Enti non commerciali e pubblici

    E' necessario operare una distinzione tra:
    enti senza attività commerciali
    la base imponibile è pari alla somma delle retribuzioni spettanti per lavoro dipendente e assimilato (compresi i contratti a progetto)
    enti con anche attività commerciale
    per l'attività non commerciale si applica il criterio di cui sopra mentre per l'attività commerciale si applicano le regole previste per tali attività
    Banche e assicurazioni

    Le banche, le assicurazioni e altri tipi particolari di attività quali le Sim e le Sicav seguono norme particolare nella determinazione dell'imponibile.
    Aliquota e calcolo dell'imposta

    L'importo da versare si ottiene applicando alla base imponibile un'aliquota secondo quanto previsto dalla legge.
    Negli ultimi anni sono state introdotte alcune forme di abbattimento della base imponibile per le micro imprese sotto forma di deduzione.
    Per l'anno d'imposta 2005 l'aliquota prevista per le imprese commerciali è pari al 4,25% mentre per gli enti non commerciali e pubblici è pari all'8,5%.
    Modalità di versamento

    Il periodo d'imposta è determinato con le stesse regole previste per le imposte sul reddito. Anche per le regole di dichiarazione e di versamento si seguono le stesse regole di Irpef e Ires.
    E' necessario allegare il modello della dichiarazione Irap al modello Unico. Il versamento, per le imprese commerciali, dovrà essere effettuato tramite il modello F24, sezione regioni, in due acconti generalmente da effettuarsi entro il 20 giugno e il 30 novembre dell'anno di competenza. Il saldo andrà versato il 20 giugno dell'anno successivo unitamente al primo acconto del periodo d'imposta in corso.

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      #3
      Cenni storici

      L'Irap è stata istituita nell'ambito della riforma della finanza locale che ha tra l'altro istituito anche l'addizionale regionale Irpef. Con la sua istituzione sono stati soppressi l'Ilor (Imposta locale sui redditi), Iciap, imposta sul patrimonio netto delle imprese, tassa di concessione governativa sulla partita Iva, contributo per il servizio sanitario nazionale (tassa della salute), contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati, tassa di concessione comunale.
      L'imposta ha, sin dalla sua introduzione, suscitato notevoli polemiche. Questo in quanto, andando a colpire il reddito al lordo del costo del personale, grava in particolar modo su imprese ad alta intensità di manodopera riducendone la redditività. Inoltre l'Irap spesso viene pagata dalle imprese anche in presenza di una perdita di esercizio andando ulteriormente ad aggravarla.
      Numerosi sono stati gli attacchi politici e legislativi portati a questo tributo dalla sua introduzione. Innanzitutto si è cercato di escludere dall'ambito di applicazione le attività che non hanno una vera e propria organizzazione o in cui l'organizzazione non è che un elemento accessorio dell'attività. Sotto questo punto di vista ci sono state alcune sentenze di Commissioni Tributarie che hanno dato ragione ai contribuenti ma nessuna interpretazione o modifica ufficiale è arrivata in questo senso.
      Un altro intervento contro l'Irap è stato effettuato presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che è stata chiamata a decidere se tale tributo fosse in realtà un duplicato dell'Iva. Anche se gli schemi di funzionamento appaiono molto differenti il ricorso alla Corte è stato giudicato fondato. Se l'Irap fosse riconosciuta equivalente all'Imposta sul valore aggiunto questo andrebbe contro le normative UE che impediscono di creare duplicati dell'Iva e significherebbe una sua immediata cancellazione.
      In ogni caso il governo si è più volte impegnato ad eliminarla ma si tratta di un'imposta con un gettito elevatissimo che dovrebbe essere in ogni caso sostituita da una nuova tipologia di tributo, sempre a carattere regionale. Negli ultimi anni sono state introdotte alcune deduzioni per limitare la sua incidenza sulle piccole e piccolissime imprese.

      L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
      L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è un'imposta diretta locale che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili.
      Istituita con il decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 504, l'ICI si è rapidamente evoluta divenendo una delle entrate più importanti nel bilancio dei comuni italiani.
      L'ICI non è progressiva come altre imposte, ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con una apposita delibera. Un elenco aggiornato di queste delibere è disponibile sul sito dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
      Presupposto dell'imposta

      Il presupposto dell'imposta è il mero possesso, a prescindere dall'uso a cui sono destinati, di:
      • fabbricati
      per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
      • aree fabbricabili
      per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché possa essere assentita l'edificazione, quali, a titolo esemplificativo, l'accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in comprensori;
      • terreni agricoli
      per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse);

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        #4
        Cenni storici

        L'Irap è stata istituita nell'ambito della riforma della finanza locale che ha tra l'altro istituito anche l'addizionale regionale Irpef. Con la sua istituzione sono stati soppressi l'Ilor (Imposta locale sui redditi), Iciap, imposta sul patrimonio netto delle imprese, tassa di concessione governativa sulla partita Iva, contributo per il servizio sanitario nazionale (tassa della salute), contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, contributo per l'assistenza di malattia ai pensionati, tassa di concessione comunale.
        L'imposta ha, sin dalla sua introduzione, suscitato notevoli polemiche. Questo in quanto, andando a colpire il reddito al lordo del costo del personale, grava in particolar modo su imprese ad alta intensità di manodopera riducendone la redditività. Inoltre l'Irap spesso viene pagata dalle imprese anche in presenza di una perdita di esercizio andando ulteriormente ad aggravarla.
        Numerosi sono stati gli attacchi politici e legislativi portati a questo tributo dalla sua introduzione. Innanzitutto si è cercato di escludere dall'ambito di applicazione le attività che non hanno una vera e propria organizzazione o in cui l'organizzazione non è che un elemento accessorio dell'attività. Sotto questo punto di vista ci sono state alcune sentenze di Commissioni Tributarie che hanno dato ragione ai contribuenti ma nessuna interpretazione o modifica ufficiale è arrivata in questo senso.
        Un altro intervento contro l'Irap è stato effettuato presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che è stata chiamata a decidere se tale tributo fosse in realtà un duplicato dell'Iva. Anche se gli schemi di funzionamento appaiono molto differenti il ricorso alla Corte è stato giudicato fondato. Se l'Irap fosse riconosciuta equivalente all'Imposta sul valore aggiunto questo andrebbe contro le normative UE che impediscono di creare duplicati dell'Iva e significherebbe una sua immediata cancellazione.
        In ogni caso il governo si è più volte impegnato ad eliminarla ma si tratta di un'imposta con un gettito elevatissimo che dovrebbe essere in ogni caso sostituita da una nuova tipologia di tributo, sempre a carattere regionale. Negli ultimi anni sono state introdotte alcune deduzioni per limitare la sua incidenza sulle piccole e piccolissime imprese.


        L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

        L'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è un'imposta diretta locale che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili.
        Istituita con il decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 504, l'ICI si è rapidamente evoluta divenendo una delle entrate più importanti nel bilancio dei comuni italiani.
        L'ICI non è progressiva come altre imposte, ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con una apposita delibera. Un elenco aggiornato di queste delibere è disponibile sul sito dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
        Presupposto dell'imposta


        Il presupposto dell'imposta è il mero possesso, a prescindere dall'uso a cui sono destinati, di:
        • fabbricati
        per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
        • aree fabbricabili
        per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché possa essere assentita l'edificazione, quali, a titolo esemplificativo, l'accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in comprensori;
        • terreni agricoli
        per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse);

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          #5
          Soggetto passivo

          Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
          Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
          Nel caso di immobili concessi in leasing, soggetto passivo è il conduttore del leasing e non il titolare del diritto di proprietà sul bene.
          Soggetto attivo

          L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune e' proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
          Base imponibile

          Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili secondo le regole di seguito esposte.
          Fabbricati
          • Per gli immobili (terreni o fabbricati) regolarmente iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come determinata dall'Agenzia del Territorio competente, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
            • 100 - per gli immobili appartenenti al gruppo A (abitazioni di vario genere tranne l'A/10), B e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
            • 50 - per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 (uffici) ed al gruppo D (alberghi, opifici, ecc.);
            • 34 - per gli immobili appartenenti alla categoria C/1 (negozi e botteghe);
          • Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore della rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato;
          • per i fabbricati, diversi da quelli indicati al punto precedente, non iscritti in catasto, è necessario far riferimento alla rendita catastale proposta secondo la procedura DOC-FA;
          • per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato direttamente partendo dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti;
          Aree fabbricabili

          Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
          Il Comune può determinare dei valori minimi al metro quadrato ai quali i contribuenti si possono uniformare. Se viene dichiarato un valore superiore o uguale al valore minimo il Comune non procederà ad alcun accertamento.
          Terreni agricoli

          Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 75.

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            #6
            Soggetto passivo

            Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
            Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
            Nel caso di immobili concessi in leasing, soggetto passivo è il conduttore del leasing e non il titolare del diritto di proprietà sul bene.
            Soggetto attivo

            L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune e' proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
            Base imponibile

            Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili secondo le regole di seguito esposte.
            Fabbricati
            • Per gli immobili (terreni o fabbricati) regolarmente iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, come determinata dall'Agenzia del Territorio competente, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
              • 100 - per gli immobili appartenenti al gruppo A (abitazioni di vario genere tranne l'A/10), B e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
              • 50 - per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 (uffici) ed al gruppo D (alberghi, opifici, ecc.);
              • 34 - per gli immobili appartenenti alla categoria C/1 (negozi e botteghe);
            • Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore della rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato;
            • per i fabbricati, diversi da quelli indicati al punto precedente, non iscritti in catasto, è necessario far riferimento alla rendita catastale proposta secondo la procedura DOC-FA;
            • per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato direttamente partendo dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti;
            Aree fabbricabili

            Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
            Il Comune può determinare dei valori minimi al metro quadrato ai quali i contribuenti si possono uniformare. Se viene dichiarato un valore superiore o uguale al valore minimo il Comune non procederà ad alcun accertamento.
            Terreni agricoli

            Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 75.

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              #7
              Esempi di calcolo

              Di seguito alcuni esempi di calcolo della base imponibile:
              Civile abitazione con una rendita catastale pari ad euro 500
              500 * 5% * 100 = 52.500 euro
              Ufficio con rendita catastale pari ad euro 1.000
              1.000 * 5% * 100 = 105.000 euro
              Terreno agricolo con reddito domenicale pari ad euro 100
              100 * 25% * 75 = 9.375 euro
              Periodo di imposta

              Il periodo di imposta è stabilito dall'anno solare, e dura quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il versamento del tributo.
              L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
              Ad esempio, l'imposta su un fabbricato venduto da Tizio a Caio il 14 gennaio verrà pagata da Caio per 12 mesi; se la vendita avviene il 15 gennaio Tizio pagherà un mese e Caio i restanti 11.
              Aliquote e detrazioni

              Aliquote e detrazioni vengono determinate annualmente da ogni singolo Comune con una apposita delibera. Non esiste quindi un'aliquota unica nazionale, ma le aliquote possono variare, talvolta anche in maniera macroscopica, da Comune a Comune e di anno in anno.
              Il Decreto Legislativo 446/1997 nel Titolo III (artt. 52 e 59) ha istituito per Comuni e Provincie la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie entro certi limiti:
              • la legge nazionale, in assenza di regolamentazione, prevale sempre;
              • non sono soggette a regolamentazione l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.
              • devono essere rispettate le esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
              Questa possibilità in capo ai comuni viene definita potestà regolamentare, ed è alla base del c.d. federalismo fiscale.
              La definizione esatta di tutte le aliquote e le detrazioni, quindi, diventa il risultato della combinazione tra la legislazione nazionale e la regolamentazione attuata dal singolo Comune.
              Il risultato è che da una esigenza di semplificazione è nata una giungla di aliquote e tributi locali difficilmente districabile, dato che i Comuni, pure nell'interno delle limitazioni imposte dalla legge, sono riusciti a sfoderare un'immensa fantasia nel determinare casi particolari ed aliquote differenziate.
              Ad esempio, il Comune di Salsomaggiore Terme ha deliberato, per l'anno 2004, ben 36 aliquote (ciascuna corrispondente ad un diverso caso particolare); ancora per esempio, una delle differenziazioni più buffe è senz'altro quella attuata dal Comune di Curinga (CZ), sempre per l'anno 2004, stabilendo "una riduzione del 10% dell'imposta annuale per le prime abitazioni che mantengano per tutto il periodo estivo tutti i balconi adeguatamente fioriti. La riduzione verrà concessa a domanda, su parere di un'apposita commissione prevista in un apposito regolamento, e verrà detratta dalla rata di saldo".
              Calcolo dell'imposta

              Una volta determinata la base imponibile da assoggettare all'ICI, a questa base imponibile vanno applicate l'aliquota determinata dal Comune e le eventali detrazioni da sottrarre al risultato del calcolo.
              Esempio di applicazione dell'imposta
              Fabbricato di rendita catastale di 342 euro, di categoria catastale A/3 (abitazioni economiche), destinato dal soggetto passivo ad abitazione principale.
              Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota del 5 per mille. Allo stesso modo ha deliberato una detrazione di 130,25 euro.
              Il risultato del calcolo è dunque il seguente:
              1. 342 * 5% * 100 = 35.910 euro (base imponibile ICI)
              2. 35.910 * 5‰ = 179,55 euro (imposta lorda)
              3. 179,55 - 130,25 (detrazione) = 49,3 euro (imposta netta)
              Per questo Comune lo stesso fabbricato, se usato per scopi diversi dall'abitazione principale, sconta l'aliquota del 7 per mille. Per i passi dall'1 al 2 il calcolo è lo stesso; cambiano i passi successivi.
              1. invariata
              2. 35.910 * 7‰ = 251,37 euro (imposta lorda)
              3. 251,37 - 0 (nessun diritto alla detrazione) = 251,37 euro (imposta netta).
              Questo è un esempio di quanto drammaticamente possa cambiare l'importo dovuto con il cambio di tipologia di utilizzo dell'immobile.
              In caso di più proprietari è necessario rapportare l'imposta e la detrazione alla percentuale di possesso. Ad esempio, due coniugi che possiedono l'abitazione al 50% devono pagare ciascuno la sua quota.
              L'imposta andrà versata alle scadenze e con le modalità di cui all'apposito paragrafo.
              Versamento dell'imposta

              Scadenze

              Il versamento viene effettuato in 2 soluzioni:
              dal 1 al 30 giugno
              si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente;

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                #8
                dal 1 al 20 dicembre
                si versa il saldo dell'imposta (totale imposta dovuta al netto dell'acconto versato a giugno) dovuta calcolata utilizzando aliquote e detrazioni dell'anno in corso;
                E' possibile versare il dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata basandosi sulle aliquote dell'anno corrente. Alcuni comuni consentono di effettuare un versamento complessivo alla scadenza della seconda rata.
                Modalità di versamento

                Il versamento può essere effettuato su appositi bollettini di conto corrente postale o, se deliberato dal Comune, tramite il modello F24. In caso di pagamento tramite bollettino, ogni Comune indica il proprio c/c oppure il c/c di un concessionario della riscossione, che riscuote appunto al posto del Comune l'imposta.
                Dichiarazione e comunicazione ICI

                Nel momento in cui sopravviene una variazione nella soggettività passiva o nella tipologia di utilizzo dell'immobile (se questa incide sul diritto alla detrazione), è necessario presentare al Comune una dichiarazione che esponga i dati così come sono variati.
                Molti Comuni, avvalendosi della propria potestà regolamentare, hanno sostituito la dichiarazione (che è un modello unico nazionale, approvato con decreto dal Ministero delle Finanze) con la comunicazione ICI, che spesso è molto più dettagliata della dichiarazione nonostante il vincolo di semplificazione al quale il Comune si dovrebbe uniformare al momento di sostituire la dichiarazione con la comunicazione.
                Nel 1993, anno di prima istituzione dell'imposta, praticamente tutti i soggetti che possedevano terreni e fabbricati hanno dovuto presentare tale dichiarazione allegandola al Modello 740.
                Termini di presentazione
                • La dichiarazione ICI si presenta entro il termine di scadenza del Modello UNICO che si riferisce ai redditi dell'anno in cui avviene la variazione (entro, quindi, il 31 Ottobre dell'anno successivo alla variazione).
                • La Comunicazione ICI si presenta entro un termine arbitrario stabilito dal Comune, che può variare da un minimo di 30-60 giorni dalla variazione oggetto di comunicazione, ad una data limite stabilita dal Comune stesso.
                A chi chiedere aiuto

                Vista in questi termini la gestione dell'ICI potrebbe apparire una questione estremamente complicata, ed in effetti spesso lo è. Se avete un qualunque dubbio, è meglio rivolgersi all'Ufficio tributi del vostro Comune (possibilmente lontano dai periodi in cui si versa l'ICI perché gli Uffici tributi sono congestionati) che di solito sono molto disponibili. Anche l'ANCI pubblica sul suo sito Internet aliquote e detrazioni di tutti i Comuni italiani, ma questi dati sono spesso pubblicati in ritardo e non sono quasi mai completi: è molto utile però per le tipologie più semplici di utilizzo del fabbricato.
                L'alternativa è affidarsi ad un commercialista o ad un CAAF (Centro di assistenza fiscale), ma entrambi, in modo diverso, vi chiederanno un corrispettivo per il loro servizio.

                L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)
                L'IVA, acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, è un'imposta delle legislature europee. La sua disciplina è quasi interamente contenuta nel relativo Testo Unico, ossia il Dpr 633/1972. La disciplina IVA è regolata a livello comunitario da dettagliate direttive, VI Direttiva Cee del 1977 e seguenti, allo scopo di rendere omogenea l'imposizione indiretta in tutta l'Unione Europea.
                L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi.

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                  #9
                  dal 1 al 20 dicembre
                  si versa il saldo dell'imposta (totale imposta dovuta al netto dell'acconto versato a giugno) dovuta calcolata utilizzando aliquote e detrazioni dell'anno in corso;
                  E' possibile versare il dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata basandosi sulle aliquote dell'anno corrente. Alcuni comuni consentono di effettuare un versamento complessivo alla scadenza della seconda rata.
                  Modalità di versamento

                  Il versamento può essere effettuato su appositi bollettini di conto corrente postale o, se deliberato dal Comune, tramite il modello F24. In caso di pagamento tramite bollettino, ogni Comune indica il proprio c/c oppure il c/c di un concessionario della riscossione, che riscuote appunto al posto del Comune l'imposta.
                  Dichiarazione e comunicazione ICI

                  Nel momento in cui sopravviene una variazione nella soggettività passiva o nella tipologia di utilizzo dell'immobile (se questa incide sul diritto alla detrazione), è necessario presentare al Comune una dichiarazione che esponga i dati così come sono variati.
                  Molti Comuni, avvalendosi della propria potestà regolamentare, hanno sostituito la dichiarazione (che è un modello unico nazionale, approvato con decreto dal Ministero delle Finanze) con la comunicazione ICI, che spesso è molto più dettagliata della dichiarazione nonostante il vincolo di semplificazione al quale il Comune si dovrebbe uniformare al momento di sostituire la dichiarazione con la comunicazione.
                  Nel 1993, anno di prima istituzione dell'imposta, praticamente tutti i soggetti che possedevano terreni e fabbricati hanno dovuto presentare tale dichiarazione allegandola al Modello 740.
                  Termini di presentazione
                  • La dichiarazione ICI si presenta entro il termine di scadenza del Modello UNICO che si riferisce ai redditi dell'anno in cui avviene la variazione (entro, quindi, il 31 Ottobre dell'anno successivo alla variazione).
                  • La Comunicazione ICI si presenta entro un termine arbitrario stabilito dal Comune, che può variare da un minimo di 30-60 giorni dalla variazione oggetto di comunicazione, ad una data limite stabilita dal Comune stesso.
                  A chi chiedere aiuto

                  Vista in questi termini la gestione dell'ICI potrebbe apparire una questione estremamente complicata, ed in effetti spesso lo è. Se avete un qualunque dubbio, è meglio rivolgersi all'Ufficio tributi del vostro Comune (possibilmente lontano dai periodi in cui si versa l'ICI perché gli Uffici tributi sono congestionati) che di solito sono molto disponibili. Anche l'ANCI pubblica sul suo sito Internet aliquote e detrazioni di tutti i Comuni italiani, ma questi dati sono spesso pubblicati in ritardo e non sono quasi mai completi: è molto utile però per le tipologie più semplici di utilizzo del fabbricato.
                  L'alternativa è affidarsi ad un commercialista o ad un CAAF (Centro di assistenza fiscale), ma entrambi, in modo diverso, vi chiederanno un corrispettivo per il loro servizio.


                  L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

                  L'IVA, acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, è un'imposta delle legislature europee. La sua disciplina è quasi interamente contenuta nel relativo Testo Unico, ossia il Dpr 633/1972. La disciplina IVA è regolata a livello comunitario da dettagliate direttive, VI Direttiva Cee del 1977 e seguenti, allo scopo di rendere omogenea l'imposizione indiretta in tutta l'Unione Europea.
                  L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi.

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                    #10
                    Funzionamento dell'IVA

                    Lo schema di funzionamento dell'imposta prevede che i soggetti passivi dell'imposta, i fornitori, debbano addebitare l'IVA ai propri clienti per il diritto di rivalsa in misura proporzionale al corrispettivo. Successivamente dovranno riversare all'erario l'imposta al netto di quella pagata sugli acquisti effettuati, facendo una detrazione.
                    L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi solamente per i consumatori finali.
                    Presupposto dell'imposta

                    Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perchè un'operazione sia assoggettata ad IVA:
                    1. presupposto oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi rientranti tra quelle previste dalla normativa;
                    2. presupposto soggettivo: le operazioni di cui al punto precedente devono essere effettuate nell'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo, con conseguenza di tale norma, ad esempio, la non assoggettabilità ad IVA delle vendite effettuate da privati;
                    3. presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all'interno dello stato.
                    Possiamo quindi distinguere le operazioni in:
                    • Imponibili: quando soddisfano tutte le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all'imposta;
                    • Non imponibili: quando mancano del requisito della territorialità. Non sono soggette all'imposta ma devono rispettare gli altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa IVA;
                    • Esenti: quando sono operazioni che soddisfono i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, eccetera;
                    • Escluse: quando sono operazioni che non soddisfano uno o più dei presupposti dell'imposta o considerate tali per espressa previsione normativa. Le operazioni escluse non sono quindi soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti: fatturazione, registrazione, eccetera.
                    Le importazioni, intese solamente quelle da un paese esterno all'UE, devono, in ogni caso, scontare l'IVA a prescindere dai presupposti di cui sopra.
                    Per le operazioni tra paesi dell'Unione Europea vige invece una normativa speciale.
                    Aliquote IVA

                    Esistono tre aliquote IVA in vigore:
                    • 4% applicata ad esempio alle vendite di abitazioni con requisiti "prima casa";
                    • 10% applicata normalmente alla cessione di alimenti o di abitazioni senza requisiti "prima casa"
                    • 20% aliquota ordinaria, vale a dire che se la normativa tributaria non prevede specificatamente una delle due aliquote precedenti, questa ultima è l'aliquota da applicare.
                    Le aliquote sono definite nella tabella A allegata al Testo Unico IVA (DPR 633/72)
                    Liquidazione e versamento dell'imposta

                    I soggetti passivi di imposta, ovvero imprese e lavoratori autonomi, cioè coloro che hanno diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati devono mensilmente o trimestralmente, a seconda delle opzioni esercitate o del proprio volume d'affari, liquidare l'imposta dovuta o a credito verso l'erario.
                    Questo si fa sommando l'IVA incassata dai propri clienti esercitando il diritto di rivalsa e sottraendo a tale importo l'iva versata ai propri fornitori.
                    .

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