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    #41
    Originariamente inviato da eraserhead Visualizza il messaggio
    non comprendo come ci possano essere state ampie discussione dato che esiste un preciso riferimento normativo:

    art 6 DPR 633/1972 lettera d
    mi sa che parliamo di 2 cose diverse...cosa c'entra il contratto estimatorio con il dpr633/1972?

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      #42
      Originariamente inviato da dark lady Visualizza il messaggio
      mi sa che parliamo di 2 cose diverse...cosa c'entra il contratto estimatorio con il dpr633/1972?
      volevo dire che l'assunzione esatta viene citata nel decreto ministeriale citato da libellula...

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        #43
        Originariamente inviato da maurizio82 Visualizza il messaggio
        Spero di farvi cosa gradita !!!!

        sarebbe utile farlo anche per i vecchi test !!!



        scaricate gente scaricate e studiate !!!!
        pensavo piu semplici

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          #44
          Originariamente inviato da libellula Visualizza il messaggio
          ragazzi ho un dubbio riguardo la domanda n.74..ho letto il dpr 633/1972(aggiornato con le ultime modifiche) e all'art.6 lett.d parla del "decorso di un anno"..
          inoltre in un articolo ho letto quanto segue:

          1) "Ai fini IVA, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 e in deroga al criterio generale che fissa per i beni mobili il momento Impositivo alla consegna o spedizione, l'operazione si considera effettuata:
          • all'atto della rivendita a terzi
          • per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti
          e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione."

          2) In generale, nel momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA occorrebbe emettere la fattura, tuttavia, il D.M. 18-11-1976, all'art. 1, ultimo comma, prevede che per le cessioni inerenti a contratti estimatori
          gli obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione, possano essere eseguiti entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione".

          Grazie a chi vorrà chiarirmi questo dubbio..ciao
          Premesso ke la risp giusta è, secondo me, un anno, provo a spiegare il mio pdv: il riferimento normativo sub 1) definisce il momento in cui si considera effettuata l'oxazione ai fini IVA, mentre quello sub 2) si occupa del momento in cui va materialmente effettuata la registrazione prendendo cm dies a quo, x il computo del termine previsto dal D.M., quello definito sub 1), e cioè un anno dalla consegna o spedizione.

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            #45
            Grazie mille!
            Sei un Grande!!!! : )

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              #46
              Originariamente inviato da Faust0 Visualizza il messaggio
              Premesso ke la risp giusta è, secondo me, un anno, provo a spiegare il mio pdv: il riferimento normativo sub 1) definisce il momento in cui si considera effettuata l'oxazione ai fini IVA, mentre quello sub 2) si occupa del momento in cui va materialmente effettuata la registrazione prendendo cm dies a quo, x il computo del termine previsto dal D.M., quello definito sub 1), e cioè un anno dalla consegna o spedizione.
              non lo so fausto credo tu abbia ragione ma ho ancora qualche dubbio...

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                #47
                Sei un mito

                Originariamente inviato da maurizio82 Visualizza il messaggio
                spero di farvi cosa gradita !!!!:d

                sarebbe utile farlo anche per i vecchi test !!!



                scaricate gente scaricate e studiate !!!!
                mi hai salvato la vita non riuscivo a trovarle più sul vecchio pc....grazieeeeeeee mitico!!!!

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                  #48
                  Originariamente inviato da dark lady Visualizza il messaggio
                  mi sa che parliamo di 2 cose diverse...cosa c'entra il contratto estimatorio con il dpr633/1972?
                  come cosa c'entra?? ma l'hai letta la lett d dell'art 6???

                  Articolo 6
                  Effettuazione delle operazioni


                  1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
                  2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
                  a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
                  b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
                  c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
                  d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;


                  più chiaro di così

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                    #49
                    Grazie milleeeee.

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                      #50
                      Grazie maurizio..

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                      Sto operando...
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