Idem: la 7 è la B. Qualcuno può definitivamente confermare?
Il compendio Tesauro, prima pag del cap IRES specifica che "Non sono soggetti da Ires le società di persone ed ALCUNI enti pubblici che sono esenti" poi continua.. ... sono soggetti Ires - le società di capitali - gli altri enti aventi come oggetto esclusivo o principale della propria attività l'esercizio di una attività commerciale
Il compendio Tesauro, prima pag del cap IRES specifica che "Non sono soggetti da Ires le società di persone ed ALCUNI enti pubblici che sono esenti" poi continua.. ... sono soggetti Ires - le società di capitali - gli altri enti aventi come oggetto esclusivo o principale della propria attività l'esercizio di una attività commerciale
quindi la C dovrebbe essere quella giusta
Soggettività autonoma: casistica
Sono soggetti passivi:
- distretti produttivi;
- le federazioni sportive nazionali (ris. 29.1.1982, n. 11/021);
- le amministrazioni separate di usi civici (ris. 20.7.1996, n. 141/E);
- il Fondo gestione bombole di metano istituito presso l'ENI (ris. 18.6.1976, n. 10/620);
- i comitati direttivi degli agenti di cambio (ris. 18.12.1975, n. 10/50115);
- i convitti svolgenti anche attività di diritto privato oltre che di diritto pubblico (ris. 23.10.1995, n. 252/E);
- i consorzi tra comuni e privati (ris. 23.9.2002, n. 307/E);
- i CAF (in quanto enti commerciali che svolgono l'attività di assistenza fiscale; artt. 32 - 40, D.Lgs. n. 241/1997);
- le aziende speciali di enti pubblici come le Camere di commercio, quando in base alle previsioni statutarie hanno autonomia gestionale, contabile e finanziaria, un proprio patrimonio e organi propri (ris. 23.3.2005, n. 37; nota 3.7.2006, n. 2006/99680).
Non sono autonomi soggetti passivi rispetto all'ente di appartenenza, per difetto del requisito dell'autonomia del presupposto d'imposta:
- le sezioni di credito fondiario delle casse di risparmio (ris.28.7.1977, n. 11/3378);
- le gestioni autonome previdenziale e assistenziale di un ente (Comm. trib. centr. 26.1.1994, n. 270);
- il fondo di solidarietà dei soci della SIAE (ris. 23.11.1988, n. 11/1298);
- il “patrimonio separato” delle società (SPV) costituite nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, ai sensi della L. n. 130/1999 (circ. 6.2.2003, n. 8/E).
Trust “trasparenti” - Il trust è soggetto passivo quando i beneficiari non sono individuati.
Invece, nei casi in cui i benficiari del trust siano individuati il trust è trasparente, nel senso che i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
In capo ai beneficiari i redditi del trust loro imputati costituiscono redditi di capitale.
Trust trasparenti: vigenza
L'imputazione dei redditi ai beneficiari, se individuati, è stata introdotta dall'art. 1, c. 74, L. n. 296/2006 (in vigore dall'1.1.2007), che ha modificato l'art. 73, c. 2 del t.u.i.r.
Sono enti non commerciali gli enti pubblici e privati il cui “oggetto” esclusivo o principale è di carattere commerciale.
SOGGETTI ESCLUSI
Non sono soggetti all'IRES:
- gli organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica;
- i comuni (ai sensi della L. n. 142/1990, le aziende municipalizzate sono società autonome rispetto al comune di appartenenza e, pertanto, sono soggette all'IRES);
- i consorzi tra enti locali;
- le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
- le comunità montane, le province e le regioni;
- i fondi pubblici di agevolazione istituiti e regolati da leggi dello Stato o delle regioni (art. 39, L. n. 342/2000);
- le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni per le attività e gli atti svolti per gli scopi associativi (art. 9, L. n. 219/2005);
- dall'1.1.2007 le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, individuati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze.
Inoltre, le persone fisiche incaricate di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali di tali associazioni non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 600/1973. Infine, le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle predette associazioni ai fini delle imposte sui redditi hanno carattere di liberalità (art. 1, commi 185 e 186, L. n. 296/2006).
Disposizioni specifiche di esclusione dall'IRES sono poi previste per particolari soggetti cui si applicano imposte sostitutive, e per il gruppo europeo di interesse economico, il cui reddito è imputato ai partecipanti.
...se le cose vanno bene non c'è motivo, se vanno male non ci sono scuse....
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