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Rieccomi, con bel dubbio sul decreto 600\73

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    Rieccomi, con bel dubbio sul decreto 600\73

    Eccomi qua, scusate la poca presenza fra ieri ed oggi ma ho internet lentissimo a casa e mi apre le pagine dopo ore ... oggi pmg posso utilizzare un-altra connessione per cui sto con voi fin verso le 17 ...

    Ma ... veniamo a noi ... il decreto 600 del 73 stabilisce che leieta', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art13, devono IN OGNI CASO TENERE, tra gli altri, i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

    Ora, il Simone [scusate se lo cito ma e' l'unica fonte 2009] dice che le imprese in contabilita' ordinaria non sono tenute a tenere i registri obbligatori ai fini Iva, fermo restando l'obbligo di rendere all'Amministrazione finanziaria i dati in questione qualora venisse avanzata richiesta...

    Pertanto... come coordiniamo IN OGNI CASO del decreto accertamento con le affermazioni del Simone [domanda]

    come vi siete regolati voi [domanda] scusate ma da questo pc non si mettono accenti, punti interrogativi, parentesi etc...etc...

    #2
    Mi pare che per il DPR 435/2001 i registri non sono più obbligatori per i soggetti dell'art.13 DPR 600/1973. E' una semplificazione purchè, appunto, si sia in grado di esibire, su richiesta, i dati all'Amministrazione finanziaria.

    Fonte: Simone.

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      #3
      Quindi, la dicitura IN OGNI CASO, e' un semplice caso di mancato coordinamento fra testo legislativo e modifiche [domanda]

      i registri iva non devono essere tenuti obbligatoriamente dai soggetti di cui all'art 13 anche se in contabilita' ordinaria [domanda]

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        #4
        Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
        Eccomi qua, scusate la poca presenza fra ieri ed oggi ma ho internet lentissimo a casa e mi apre le pagine dopo ore ... oggi pmg posso utilizzare un-altra connessione per cui sto con voi fin verso le 17 ...

        Ma ... veniamo a noi ... il decreto 600 del 73 stabilisce che leieta', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art13, devono IN OGNI CASO TENERE, tra gli altri, i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

        Ora, il Simone [scusate se lo cito ma e' l'unica fonte 2009] dice che le imprese in contabilita' ordinaria non sono tenute a tenere i registri obbligatori ai fini Iva, fermo restando l'obbligo di rendere all'Amministrazione finanziaria i dati in questione qualora venisse avanzata richiesta...

        Pertanto... come coordiniamo IN OGNI CASO del decreto accertamento con le affermazioni del Simone [domanda]

        come vi siete regolati voi [domanda] scusate ma da questo pc non si mettono accenti, punti interrogativi, parentesi etc...etc...


        Sei un disastro... ...ma ti vogliamo bene lo stesso và...

        Allora premesso sempre che il Simone bisogna buttarlo al ...FUOCO ... quell'art.13 va coordinato con
        1) DPR. 695/96 ...Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili relativamente a scritture di magazzino ( obbligatorie oltre una certa soglia ), registro beni ammortizzabili e bollettario madre figlia + contabilità professionisti
        2) DPR. 435/2001 ... Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimento tributari ( artt.10 - 14 ) relativamente alla tenuta ( facoltativa ) dei registri Iva


        Mi devi un altro favore...quindi vedi di pregare per me con una "certa intensità"....
        Ciao
        nec recisa recedit

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          #5
          Nel regime ordinario sono obbligatorie le seguenti scritture contabili:
          il libro giornale;
          il libro degli inventari;
          i registri prescritti ai fini dell'IVA;
          le scritture ausiliarie (necessarie in relazione alla natura e alle dimensioni dell'impresa) nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali necessari ai fini della determinazione del reddito (quali i c.d. "conti di mastro");
          le scritture ausiliarie di magazzino;
          il registro dei beni ammortizzabili;
          i libri sociali obbligatori per le società di capitali (art. 2421 cod. civ.);
          ricorrendone i presupposti, i libri obbligatori per il sostituto d'imposta.

          Tuttavia:
          la tenuta dei registri prescritti ai fini dell'IVA e del registro dei beni ammortizzabili può essere omessa a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale e, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, l'imprenditore sia in grado di fornire i dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVAe nel registro dei beni ammortizzabili (art. 12, D.P.R. n. 435/2001);
          la tenuta del registro dei beni ammortizzabili può comunque essere omessa se le annotazioni obbligatorie vengono effettuate nel libro degli inventari (ovvero nel registro IVA degli acquisti per gli imprenditori in contabilità semplificata): art. 2, D.P.R. n. 695/1996;
          la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi è superiore a € 5.164.568,99 e l'ammontare delle rimanenze dei beni merce e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è superiore a € 1.032.913,80.

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            #6
            Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
            Quindi, la dicitura IN OGNI CASO, e' un semplice caso di mancato coordinamento fra testo legislativo e modifiche [domanda]

            i registri iva non devono essere tenuti obbligatoriamente dai soggetti di cui all'art 13 anche se in contabilita' ordinaria [domanda]
            Sì, credo sia così, il dpr più recente ha modificato parte delle disposizioni contenute in quello più vecchio, semplificando gli obblghi per taluni soggetti.

            Per sicurezza sentiamo Paola.

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              #7
              Originariamente inviato da Elgar Visualizza il messaggio

              Per sicurezza sentiamo Paola.
              Sentita.

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                #8
                Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                Quindi, la dicitura IN OGNI CASO, e' un semplice caso di mancato coordinamento fra testo legislativo e modifiche [domanda]

                i registri iva non devono essere tenuti obbligatoriamente dai soggetti di cui all'art 13 anche se in contabilita' ordinaria [domanda]



                C'hai presente il concetto che la legge posteriore deroga a quella anteriore ?...ne hai sentito parlare vero ?...beh! questo è il caso ...
                nec recisa recedit

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                  #9
                  Originariamente inviato da saradella Visualizza il messaggio
                  Nel regime ordinario sono obbligatorie le seguenti scritture contabili:
                  il libro giornale;
                  il libro degli inventari;
                  i registri prescritti ai fini dell'IVA;
                  le scritture ausiliarie (necessarie in relazione alla natura e alle dimensioni dell'impresa) nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali necessari ai fini della determinazione del reddito (quali i c.d. "conti di mastro");
                  le scritture ausiliarie di magazzino;
                  il registro dei beni ammortizzabili;
                  i libri sociali obbligatori per le società di capitali (art. 2421 cod. civ.);
                  ricorrendone i presupposti, i libri obbligatori per il sostituto d'imposta.

                  Tuttavia:
                  la tenuta dei registri prescritti ai fini dell'IVA e del registro dei beni ammortizzabili può essere omessa a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale e, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, l'imprenditore sia in grado di fornire i dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVAe nel registro dei beni ammortizzabili (art. 12, D.P.R. n. 435/2001);
                  la tenuta del registro dei beni ammortizzabili può comunque essere omessa se le annotazioni obbligatorie vengono effettuate nel libro degli inventari (ovvero nel registro IVA degli acquisti per gli imprenditori in contabilità semplificata): art. 2, D.P.R. n. 695/1996;
                  la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi è superiore a € 5.164.568,99 e l'ammontare delle rimanenze dei beni merce e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è superiore a € 1.032.913,80.



                  Tu sei troppo buona...amica mia...
                  Da solo se le doveva cercare le norme!!!... a Pepi tra un pò gli portiamo le risposte a casa con pasticcini e limoncello fresco...
                  Che viziato stò ragazzo...
                  nec recisa recedit

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                    #10
                    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                    Tu sei troppo buona...amica mia...
                    Da solo se le doveva cercare le norme!!!... a Pepi tra un pò gli portiamo le risposte a casa con pasticcini e limoncello fresco...
                    Che viziato stò ragazzo...
                    Uffi Paola ... ma era un semplice dubbio

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                    Sto operando...
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