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    #31
    Originariamente inviato da eraserhead Visualizza il messaggio
    ma il ROE non è un indice di redditività? O sbaglio?

    ...infatti è un indice di redditività assieme al roi

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      #32
      saradella ma sei una commercialista o consulente del lavoro? Ne sai una più del diavolo

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        #33
        grazie di cuore pepito se riuscitde ancora ad organizzare delle simulazioni ci voglio essere ciao

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          #34
          Originariamente inviato da supal0va Visualizza il messaggio
          saradella ma sei una commercialista o consulente del lavoro? Ne sai una più del diavolo
          consulente del lavoro...io di contabilità non ci capisco niente!

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            #35
            Originariamente inviato da Simo84 Visualizza il messaggio
            Scusa saradella per la testa di .... che sono ma io so che le sanzioni nn le pago solo in caso di una dichiarazione correttiva della precedente effettuata entro il temine di dichiarazione in corso (come hai detto te)
            se mi ravvedo entroi l'anno successivo le sanzioni ci sono ma ridotte.. ti posto i miei appunti
            dichiarazioni integrative correttive


            Correttiva nei termini:
            • Rettifica o integrazione entro i termini della dichiarazione già presentata- senza sanzioni;



            Integrativa:
            • Rettifica o integrazione, oltre i termini ordinari, della dichiarazione con una nuova dichiarazione completa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo con sanzioni ridotte (ravvedimento);
            • Correzione o integrazione di errori ed omissioni con maggior debito d’imposta entro il 31.12 del quarto anno successivo alla presentazione, con applicazione di sanzioni
            • Correzione o integrazione di errori con minor debito o maggior credito d’imposta, da effettuare entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, potendo utilizzare la differenza in compensazione
            A seconda del tipo di integrazione o rettifica e dei tempi entro cui viene effettuata, si distinguono vari tipi di D.I.:
            1. da ravvedimento: è quella che consente la regolarizzazione di errori ed omissioni mediante il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi moratori calcolati al tasso legale e della sanzione pecuniaria ridotta. Deve essere presentata, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si è verificato (v. Ravvedimento);
            2. a favore del contribuente: può essere presentata per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito o un minor credito d’imposta. Anche in questo caso la D. va prodotta entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo. Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.
            3. in aumento: al di là dei termini previsti per il ravvedimento, è sempre possibile correggere gli errori ed integrare le omissioni nelle dichiarazioni che comportino un maggior reddito, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Sul maggior reddito è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione, senza alcuna riduzione. Questa dichiarazione può essere presentata anche quando siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
            4. di errori formali: si tratta di una dichiarazione facoltativa, priva di particolari formalità – al limite, nella forma di una semplice comunicazione - con la quale il contribuente che si avvede di aver commesso errori ed omissioni che non incidono sul debito di imposta e non influiscono sull’azione di controllo (errori “meramente formali”) regolarizza la propria posizione.

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              #36
              Buongiorno a tutti, ho cercato di rispondere alle domande alle domande di raiting o così ricordo si scrivesse.
              n) il difensore abilitato in un ricorso tributario è sempre obbligatorio?
              Il contribuente in genere deve farsi assistere da un difensore tecnico, ma ciò non è necessario il difensore nei seguenti casi:
              - Nelle controversie di valore< €. 2582,28;
              - “ “ promosse dai soggetti abilitati alla’assist. Tecnica (avvocati, commerc.listi, con sul. Del lavoro, ragion, mentre ingegneri, geometri, architetti, agronomi hanno una capacità limitata);
              o) da chi viene sospesa la cartella di pagamento?

              Alla Commissione trib. Prov. Competente. Presupposti: fumus bois iuris (probabile fondatezza del ricorso) e periculum in mora (pericolo che nelle more del processo si verifichi un danno grave e irreparabile). L’ordinanza cautelare non può essere impugnata e gli effetti della sospensione cautelare cessano con la pubblicazione della sentenza di 1° .
              p) in quale caso c'e' la "messa in mora" dell'AF?

              Qualora l’Uff. Fin. Non adempie spontaneamente agli obblighi che scaturiscono a loro carico dalla sentenza passata in giudicato (ossia non impugnabile in via ordinaria), entro i termini previsti dalla legge, 30 gg, si ha la messa in mora dell’A.F..
              La controparte può:
              - Promuovere esecuzione forzata
              - Ricorrere c/il giudizio di ottemperanza (proponendo ricorso alla CTP o CTR che ha emesso la sentenza da ottemperare. Il ricorso deve indicare anche gli estremi della sentenza passata in giudicato e l’atto di messa in mora)
              q) ho un fatturato di 10.000.000€ sono assoggettato all'accertamento x gli studi di settore?
              No, perché gli studi di s. si applicano agli impren e lav. Auton. I cui ricavi non superano i 5 milioni e 164 mila € (NON SONO SICURA DELL’IMPORTO!)

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                #37
                x Simo

                La dichiarazione integrativa

                Gli errori e le omissioni relativi alle dichiarazioni validamente presentate possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.
                La dichiarazione integrativa a favore del contribuente

                È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior reddito, o comunque un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.

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                  #38
                  Originariamente inviato da Simo84 Visualizza il messaggio
                  Scusa saradella per la testa di .... che sono ma io so che le sanzioni nn le pago solo in caso di una dichiarazione correttiva della precedente effettuata entro il temine di dichiarazione in corso (come hai detto te)
                  se mi ravvedo entroi l'anno successivo le sanzioni ci sono ma ridotte.. ti posto i miei appunti
                  dichiarazioni integrative correttive


                  Correttiva nei termini:
                  • Rettifica o integrazione entro i termini della dichiarazione già presentata- senza sanzioni;



                  Integrativa:
                  • Rettifica o integrazione, oltre i termini ordinari, della dichiarazione con una nuova dichiarazione completa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo con sanzioni ridotte (ravvedimento);
                  • Correzione o integrazione di errori ed omissioni con maggior debito d’imposta entro il 31.12 del quarto anno successivo alla presentazione, con applicazione di sanzioni
                  • Correzione o integrazione di errori con minor debito o maggior credito d’imposta, da effettuare entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, potendo utilizzare la differenza in compensazione
                  se l' integrazione è a danno del contribuente (maggior credito o minor debito) io posso integrare entro la dichiarazione successiva, senza sanzioni.
                  al contrario, posso integrare sempre entro l'anno successivo, ma con sanzioni, perchè ho sbagliato.
                  se hai dubbi lasciami la ta mail, che ti giro uno schema fatto bene...
                  forse sono stata poco chiara anche io, ma stiamo dicendo la stessa cosa.

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                    #39
                    Simo, scusa se insisto, ma ora ho ricostruito tutta la discussione, forse hai perso un pezzo.
                    il mio messaggio era la risposta ad una domanda di Papaleo, che diceva "integativa a favore....?"
                    è per questo forse che non hai capito il senso, io stavo parlando dell'integrativa a favore del contribuente.
                    chiedo scusa se ho fatto fare confusione ad altri utenti, ma stavo rispondendo ad una precisa domanda.
                    scusate, ma sono testarda come un mulo!!

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                      #40
                      Originariamente inviato da saradella Visualizza il messaggio
                      Simo, scusa se insisto, ma ora ho ricostruito tutta la discussione, forse hai perso un pezzo.
                      il mio messaggio era la risposta ad una domanda di Papaleo, che diceva "integativa a favore....?"
                      è per questo forse che non hai capito il senso, io stavo parlando dell'integrativa a favore del contribuente.
                      chiedo scusa se ho fatto fare confusione ad altri utenti, ma stavo rispondendo ad una precisa domanda.
                      scusate, ma sono testarda come un mulo!!
                      Effettivamente allora mi ero persa quel pezzo!
                      ok saradella, abbiamo comunque dipanato una matassa!
                      adesso almeno siamo sicure che ad una domanda così sapremmo rispondere!

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