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Deducibilità ammesse per i redditi di lavoro autonomo

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    Deducibilità ammesse per i redditi di lavoro autonomo

    Ragazzi, facciamo un pò il punto della situazione su questo argomento, qualcuno eventualmente mi corregga perchè i miei dati più aggiornati sono del 2008
    • Spese per partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento professionale: Deducibili nei limiti del 50% del relativo costo
    • Telefono fisso e mobile: Deducibilità 50% relativo costo (credo si riferisca al costo dell'apparecchio, mentre le relative fatture come si deducono ??? )
    • Autovetture e motocicli: Deducibilità 40% nei limiti di un solo veicolo. Tale deducibilità aumenta al 90% se il mezzo è assegnato in uso promiscuo ad un dipendente

    Le deduzioni di cui sopra sono prese dal Maggioli 2008

    Mentre dal Falsitta 2008:
    • Alberghi bar e ristoranti: Nel limite del 2% dei compensi ... anche se poi il Falsitta continua e dice che di recente sono stati ammessi in integrale deduzione ove sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura
    • Spese di rappresentanza: 1% dei relativi compensi

    Ammortamenti dei beni immobili sono in linea di massima indeducibili
    • In deroga è stato previsto che per gli acquisti effettuati nei periodi di imposta 2007-2008-2009 è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento ridotte di 1/3 nei periodi 2007-2008-2009 e successivamente integrale deduzione della quota di ammortamento
    • Acquisti a partire da 01-01-2010 saranno nuovamente indeducibili le quote di ammortamento in base alla vigente disciplina
    • Regole simili valgono per i fabbricati in leasing


    Qualcuno ha da correggere qualcosa o integrare ??

    #2
    Prima di tutto ........ CIAO!
    La Finanziaria 2007 ha elevato il limite di deducibilità per le apparecchiature terminali all'80%.
    Inoltre le spese per l'acquisto di beni mobili adibiti ad uso promiscuo (professionale e personale) sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 50%, se il costo unitario non supera 516,46 euro.
    Per i beni immobili sempre ad uso promiscuo, è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione, purchè il contribuente non disponga nello stesso comune di altro immobile edibito esclusivamente all'esercizio professionale.
    Spero di esserti stata utile.

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      #3
      Dalla guida fiscale Frizzera:

      spese generali inerenti - per intero
      vitto alloggio - 2% dei compensi percepiti - per intero se riaddebitate in fattura al client
      rappresentanza - 1% dei compensi percepiti
      convegni, congressi - 50% del loro ammontare
      dipendenti e collaboratori - per intero
      quote tfr - per intero
      beni strumentali fino 516 euro - per intero (oltre si ammortizzano)
      autovetture - 40% con limite del costo a 18.075 euro
      telefonia fissa e mobile, modem, adsl - 80% dal 2007
      beni promiscui - 50%
      immobili promiscui - 50% della rendita, se il professionista non ha altri immobili nello stesso comune
      Ultima modifica di saradella; 01-07-2009, 13:28.

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        #4
        Ammortamenti dei beni immobili sono in linea di massima indeducibili
        • In deroga è stato previsto che per gli acquisti effettuati nei periodi di imposta 2007-2008-2009 è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento ridotte di 1/3 nei periodi 2007-2008-2009 e successivamente integrale deduzione della quota di ammortamento
        • Acquisti a partire da 01-01-2010 saranno nuovamente indeducibili le quote di ammortamento in base alla vigente disciplina
        • Regole simili valgono per i fabbricati in leasing
        Su questo regime degli ammortamenti cosa mi dite invece ???

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          #5
          scusate la sinteticità....se avete bisogno di altro stasera con calma vi aiuto!!

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            #6
            Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
            Ammortamenti dei beni immobili sono in linea di massima indeducibili
            • In deroga è stato previsto che per gli acquisti effettuati nei periodi di imposta 2007-2008-2009 è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento ridotte di 1/3 nei periodi 2007-2008-2009 e successivamente integrale deduzione della quota di ammortamento
            • Acquisti a partire da 01-01-2010 saranno nuovamente indeducibili le quote di ammortamento in base alla vigente disciplina
            • Regole simili valgono per i fabbricati in leasing
            Su questo regime degli ammortamenti cosa mi dite invece ???
            conermo il primo punto e le regole simili per i fabbricati in leasing (frizzera)....il secondo non ne ho idea purtroppo!

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              #7
              trovato!!!
              dal 2010 deduzione piena!!(frizzera)

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                #8
                Originariamente inviato da saradella Visualizza il messaggio
                trovato!!!
                dal 2010 deduzione piena!!(frizzera)
                Ma è un'ultima modifica recentissima?? Perchè Falsitta 2008 (aggiornato al 2007) mi dice che dal 2010 saranno nuovamente indeducibili ... hai qualche riferimento normativo ???

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                  #9
                  Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                  Ma è un'ultima modifica recentissima?? Perchè Falsitta 2008 (aggiornato al 2007) mi dice che dal 2010 saranno nuovamente indeducibili ... hai qualche riferimento normativo ???
                  Per gli immobili acquisiti a partire dal 1° gennaio 2010 non è prevista la deduzione di quote di ammortamento.

                  scusa, mentre scrivevo stavo mangiando....sarà stato il boccone di pizza a farmi sbagliare!!!

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                    #10
                    Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                    Ragazzi, facciamo un pò il punto della situazione su questo argomento, qualcuno eventualmente mi corregga perchè i miei dati più aggiornati sono del 2008
                    • Spese per partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento professionale: Deducibili nei limiti del 50% del relativo costo
                    • Telefono fisso e mobile: Deducibilità 50% relativo costo (credo si riferisca al costo dell'apparecchio, mentre le relative fatture come si deducono ??? )
                    • Autovetture e motocicli: Deducibilità 40% nei limiti di un solo veicolo. Tale deducibilità aumenta al 90% se il mezzo è assegnato in uso promiscuo ad un dipendente
                    Le deduzioni di cui sopra sono prese dal Maggioli 2008

                    Mentre dal Falsitta 2008:
                    • Alberghi bar e ristoranti: Nel limite del 2% dei compensi ... anche se poi il Falsitta continua e dice che di recente sono stati ammessi in integrale deduzione ove sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura
                    • Spese di rappresentanza: 1% dei relativi compensi
                    Ammortamenti dei beni immobili sono in linea di massima indeducibili
                    • In deroga è stato previsto che per gli acquisti effettuati nei periodi di imposta 2007-2008-2009 è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento ridotte di 1/3 nei periodi 2007-2008-2009 e successivamente integrale deduzione della quota di ammortamento
                    • Acquisti a partire da 01-01-2010 saranno nuovamente indeducibili le quote di ammortamento in base alla vigente disciplina
                    • Regole simili valgono per i fabbricati in leasing

                    Qualcuno ha da correggere qualcosa o integrare ??
                    Ciao Pepito sicuramente già sai...comunque le spese relative a prestazioni alberghiere e a somminitrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella miusra del 75% e, in ogni caso, per un importo nel complesso non superiore al 2% dell'ammontrae dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (integrale deducibilità alle condizioni da te sopra decsritte) ciò dal 2009

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