La risposta, penso ufficiale, è la C, almeno se le domande e le risposte postate in questo forum sono corrette.......Ma il Simone dove ne parla, nel manuale o nel libro quiz ed in quale pagina? Scusate, ma mi sono fissata su questa domanda
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
domanda tributario
Comprimi
X
-
Secondo Corte cost., 3 luglio 1967, n. 77: “Secondo la Corte costituzionale gli acconti sono legittimi: a) se non del tutto disgiunti dal presupposto; b) se l’obbligo di versarli non è incondizionato (essendo data al contribuente la possibilità di sottrarsi al pagamento
La risposta è la A ... anche il Simone si esprime in questo senso ... cioè NO, MAI
Commenta
-
Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggioSecondo Corte cost., 3 luglio 1967, n. 77: “Secondo la Corte costituzionale gli acconti sono legittimi: a) se non del tutto disgiunti dal presupposto; b) se l’obbligo di versarli non è incondizionato (essendo data al contribuente la possibilità di sottrarsi al pagamento
La risposta è la A ... anche il Simone si esprime in questo senso ... cioè NO, MAI
Ciao ragazzi,
allora la risposta è C ... si è possibile la riscossione anticipata.
Il Tesauro lo dice chiaramente in due punti del suo testo e quella sentenza della Corte Costituzionale è solo un "correttivo" in chiave garantista appunto al potere di riscossione anticipata.
pag 76...< il legislatore può imporre pagamenti anticipati rispetto al presupposto...>
pag.142...< la sostituzione a titolo di acconto realizza una forma di RISCOSSIONE ANTICIPATA e non pone deroghe alla progressività>
attenzione al Simone che di fesserie ne dice parecchie.
Buona giornatanec recisa recedit
Commenta
-
effettivamente, adesso che ci ripenso... tempo fa mi è capitato fra le mani un avviso di accertamento in cui si accertava un maggior importo dovuto a carico del venditore di un terreno che si era avvalso della facoltà di dichiarare come reddito ai fini irpef l'importo periziato, anzichè quello effettivamente stabilito nel rogito ...riservandosi poi, a rogito perfezionato, di integrare la dichiarazione.
Il versamnento, se non erro, poteva essere fatto nella misura del 4% del suddetto importo periziato..
quindi in questo caso, l'applicazione dll'imposta avviene senza che il presupposto si sia verificato, ma con la ragionevole probabilità che si verifichi.
Commenta
-
Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggioCiao ragazzi,
allora la risposta è C ... si è possibile la riscossione anticipata.
Il Tesauro lo dice chiaramente in due punti del suo testo e quella sentenza della Corte Costituzionale è solo un "correttivo" in chiave garantista appunto al potere di riscossione anticipata.
pag 76...< il legislatore può imporre pagamenti anticipati rispetto al presupposto...>
pag.142...< la sostituzione a titolo di acconto realizza una forma di RISCOSSIONE ANTICIPATA e non pone deroghe alla progressività>
attenzione al Simone che di fesserie ne dice parecchie.
Buona giornata
Il Simone commette parecchi errori a quanto vedo....
Commenta
-
Originariamente inviato da giulieee Visualizza il messaggioeffettivamente, adesso che ci ripenso... tempo fa mi è capitato fra le mani un avviso di accertamento in cui si accertava un maggior importo dovuto a carico del venditore di un terreno che si era avvalso della facoltà di dichiarare come reddito ai fini irpef l'importo periziato, anzichè quello effettivamente stabilito nel rogito ...riservandosi poi, a rogito perfezionato, di integrare la dichiarazione.
Il versamnento, se non erro, poteva essere fatto nella misura del 4% del suddetto importo periziato..
quindi in questo caso, l'applicazione dll'imposta avviene senza che il presupposto si sia verificato, ma con la ragionevole probabilità che si verifichi.
secondo me la domanda si riferisce al presupposto in senso ampio e nel caso del terreno il presupposto c'è già (il terreno), poi il fatto che lui si avvale di dichiarare più o meno......il presupposto è il possesso del terreno non l'effettivo calcolo dell'imposta....e secondo me i quiz intendono questo; la generalità dei casi...
Commenta
Commenta