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Errori del Simone?

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    #11
    OK concordo pienamente!
    Nelle snc i creditori prima si rifanno sul patrimonio della società e laddove questo non basti a soddisfare il loro credito si rifanno sul patrimonio dei singoli soci!
    Tutto ciò non avviene nelle ss!

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      #12
      Ciao, Faby! Ke kasino 'ste società, è vero?
      Sono d’accordo con giulieee, conviene sempre leggere gli articoli del codice per capire gli istituti, se poi il testo ti aiuta, tanto di guadagnato!!! Quello da cui sto studiando mi sembra abbastanza chiaro (Maggioli, Agenzia delle Entrate): anche nelle s.s. la responsabilità dei soci è una responsabilità sussidiaria, perché essi possono opporre, di fronte alla richiesta diretta del pagamento, la preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2268). La differenza rispetto alle s.n.c. è che qui i creditori della società hanno l'obbligo di preventiva escussione del patrimonio sociale prima di chiedere il pagamento ai singoli soci (art. 2307).

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        #13
        ok ragazzi, grazie a tutti... in effetti molto meglio basarsi sulle leggi!!! cmq con le società faccio 1 confusione enorme!

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          #14
          Correggetemi se sbaglio ma penso che ci sia un errore piuttosto grave nel Simone:

          pag 994 quando si fa riferimento ai termini di presentazione della dichiarazione delle persone giuridiche si afferma che le dichiarazioni in oggetto possono essere presentate solo con modalità telematiche e non oltre l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta


          Ora il comma 7-ter dell'art. 42 del D.L. 207/2008 (c.d. "milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla L. 14/2009 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2009 - supplemento ordinario, con entrata in vigore a norma dell'art. 1, c. 3 della medesima legge di conversione, il 1° marzo 2009), ha apportato modifiche al D.P.R. 322/1998 (regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni), spostando il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo giorno del "settimo", all'ultimo giorno del "nono" mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
          Tale nuovo termine è stato così stabilito, in via generalizzata non solo per i soggetti in normale attività, ma anche nell'ipotesi di procedure ed operazioni straordinarie previste dagli artt. 5 e 5-bis del predetto regolamento (soggetti in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione).Di seguito pertanto, vengono esposti i termini di presentazione tenendo conto di tali novità.
          Per effetto di quanto sopra, è previsto un unico termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche se unificate, che prescinde dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto; in base a tali modifiche:
          •la presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in forma telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, o dell'evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione;
          •il termine di presentazione è unico e non è legato alla modalità di presentazione (cartacea o telematica);




          Questo a conferma che il Simone 2009 è stato scritto in fretta e furia senza recepire in toto le le modificazioni recentissime

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            #15
            Io direi che il Simone va preso solo come punto di riferimento per capire quali sono gli argomenti. Per quanto mi riguarda da ora in poi mi studierò il tuir e l'annuario.

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              #16
              Originariamente inviato da eraserhead Visualizza il messaggio
              Correggetemi se sbaglio ma penso che ci sia un errore piuttosto grave nel Simone:

              pag 994 quando si fa riferimento ai termini di presentazione della dichiarazione delle persone giuridiche si afferma che le dichiarazioni in oggetto possono essere presentate solo con modalità telematiche e non oltre l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta


              Ora il comma 7-ter dell'art. 42 del D.L. 207/2008 (c.d. "milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla L. 14/2009 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2009 - supplemento ordinario, con entrata in vigore a norma dell'art. 1, c. 3 della medesima legge di conversione, il 1° marzo 2009), ha apportato modifiche al D.P.R. 322/1998 (regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni), spostando il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo giorno del "settimo", all'ultimo giorno del "nono" mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
              Tale nuovo termine è stato così stabilito, in via generalizzata non solo per i soggetti in normale attività, ma anche nell'ipotesi di procedure ed operazioni straordinarie previste dagli artt. 5 e 5-bis del predetto regolamento (soggetti in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione).Di seguito pertanto, vengono esposti i termini di presentazione tenendo conto di tali novità.
              Per effetto di quanto sopra, è previsto un unico termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche se unificate, che prescinde dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto; in base a tali modifiche:
              •la presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in forma telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, o dell'evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione;
              •il termine di presentazione è unico e non è legato alla modalità di presentazione (cartacea o telematica);




              Questo a conferma che il Simone 2009 è stato scritto in fretta e furia senza recepire in toto le le modificazioni recentissime
              purtroppo i libri simone per concorsi sono da sempre fatti con i piedi complessivamente: fate bene a controllare su codici e su altri testi.

              Altri strafalcioni presenti almeno nelle versioni precedenti:

              modello 760
              NON ESISTE PIU' da una vita!! si usa ormai sempre e solo l'unico

              F23
              si dice(va) che è caduto in disuso perchè ormai si usa tanto la compensazione. Fuorviante perchè continua ad essere utilizzato eccome: basti pensare ai fitti che si devono registrare con f23 o le ipocatastali e imposta di successione.
              semmai potrebbe essere vero che il versamento telematico sta prevalendo su quello cartaceo.


              REGIMI CONTABILI
              confonde(va) i criteri del volume di affari e dei ricavi con molta disinvoltura.

              I.R.E.
              dovrebbe sostituire l'irpef in un prossimo futuro (se viene peinamente attuata la delega 80/2003), ma allo stato attuale si aprla solo di irpef


              i.b.a.l.!!! ;--))

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                #17
                Originariamente inviato da eraserhead Visualizza il messaggio
                Correggetemi se sbaglio ma penso che ci sia un errore piuttosto grave nel Simone:

                pag 994 quando si fa riferimento ai termini di presentazione della dichiarazione delle persone giuridiche si afferma che le dichiarazioni in oggetto possono essere presentate solo con modalità telematiche e non oltre l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta


                Ora il comma 7-ter dell'art. 42 del D.L. 207/2008 (c.d. "milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla L. 14/2009 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2009 - supplemento ordinario, con entrata in vigore a norma dell'art. 1, c. 3 della medesima legge di conversione, il 1° marzo 2009), ha apportato modifiche al D.P.R. 322/1998 (regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni), spostando il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo giorno del "settimo", all'ultimo giorno del "nono" mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
                Tale nuovo termine è stato così stabilito, in via generalizzata non solo per i soggetti in normale attività, ma anche nell'ipotesi di procedure ed operazioni straordinarie previste dagli artt. 5 e 5-bis del predetto regolamento (soggetti in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione).Di seguito pertanto, vengono esposti i termini di presentazione tenendo conto di tali novità.
                Per effetto di quanto sopra, è previsto un unico termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anche se unificate, che prescinde dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto; in base a tali modifiche:
                •la presentazione della dichiarazione deve avvenire esclusivamente in forma telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, o dell'evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione;
                •il termine di presentazione è unico e non è legato alla modalità di presentazione (cartacea o telematica);




                Questo a conferma che il Simone 2009 è stato scritto in fretta e furia senza recepire in toto le le modificazioni recentissime



                Anche a me era sorto qualche dubbio ma poi sono andata a vedere la data di pubblicazione del Simone e ho verificato che è Gennaio 2009, quindi non può contenere riferimenti al milleproroghe

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                  #18
                  Ciao a tutti, sapreste dirmi se i quiz contenuti nel cd della Simone sono utilizzabili (al di là della loro effettiva utilità) o anche li sono presenti una accozzaglia di errori...?
                  grazie in anticipo per la risposta e buono studio

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                    #19
                    faccio parte di un "gruppo di studio" di 12 persone, qualche imprecisione la stiamo trovando, ma nel complesso ci stiamo trovando bene col materiale Simone

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                      #20
                      basta che ricordi questo.. nella societa semplice.. se sgarri.. e' la FINE...

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                      Sto operando...
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