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Domande specifiche sulle materie del concorso

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    #21
    volevo ringraziare marcozbn che è sempre molto chiaro e disponibile...in relazione alla tassazione dei dividendi(dlgs. 344/03) spiegata molto bene da aristik, volevo precisare che tutte queste notizie ci sono sul simone però sono spiegate in modo molto disordinato...si parte dalla nuova aliquota ires al 27,5% poi si fa un salto tra la tassazione dei dividendi, partecipation exempion riguardo la plusvalenze società capitali imponibili al 5% ed esenti al 95% ed infine si parla del credito d'imposta previsto dall'art 14 tuir..ed eliminato o quasi..invece aristik ha riassunto perfettamente..riguardo la problematica varianza, sul simone non viene assolutamente menzionato il termine momento...a quanto pare il maggioli però da un cenno...momento primo è sicuramente la media aritmetica xke su un libro di quiz che possiedo c'è una domanda in merito al momento primo, sicuramente per momento secondo vi sarà la definizione specifica e probabilmente è varianza, anche se la varianza è il quadrato dello scarto quadratico medio e non della media aritmetica...

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      #22
      Mi spiace fartelo notare ma hai commesso un errore.
      La percentuale di diritti di voto in società quotate non deve superare il 2% (e non il 20%).

      Originariamente inviato da marcozbn Visualizza il messaggio
      x la tassazione dei dividenti potete guardare l'annuario del contribuente 2008....

      Agenzia delle Entrate - 18. La tassazione delle rendite finanziarie

      tenendo presente le differenze tra 2008 e 2009:
      1)relativa allA aliquota Ires (da 33% a 27,5%)
      2) alla percentuale dell'utile distribuito ai soci che si somma ai redditi IRPEF (da 40% al 49,72%)

      come brillantemente esposte dal futuro collega 2 post + su...


      giusto per eliminare ogni dubbio in breve su Partecipazioni qualificate e non qualificate



      Per le societa’ non quotate le partecipazioni sono non qualificate
      con DIRITTO DI VOTO NON SUPERIORE AL 20% e PARTECIPAZIONE AL CAPITALE NON SUPERIORE AL 25%, se vengono superati i limiti la partecipazione diventa qualificata.



      Per le societa’ quotate le partecipazioni sono non qualificate
      con DIRITTO DI VOTO NON SUPERIORE AL 20% e PARTECIPAZIONE AL CAPITALE NON SUPERIORE AL 5%, se vengono superati i limiti la partecipazione diventa qualificata.
      I.Santacrocelover

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        #23
        Confermo contenuto (salvo un errore 42,79 e non 48,79) ma credo che la esposizione sia poco chiara.
        Io direi sinteticamente questo :
        1. dividendi percepiti da società di capitali (srl-spa-sapa), tassazione sul 5% dei dividendi (salvo opzione per la trasparenza e consolidato nazionale e mondiale art. 115-116-117 tuir).
        2. dividendi percepiti da soci di società di persone e inprenditori individuali : tassazione del 42,79 % dei dividendi.
        3. dividendi percepiti da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni : tassazione al 42,79 se la partecipazione non è qualificata, ritenuta a titolo di imposta sostitutiva alla fonte del 12,50% se non qualificata.

        Originariamente inviato da artistik007 Visualizza il messaggio
        Ciao Eddy, provo a rispondere intanto, lascio la parola a marcozbn ....


        il principio che regge l'attuale tax dei dividendi parte dal d.lgs. 344/03 che prevede in conformità degli orientamenti internazionali, a differenza del previgente meccanismo del credito d'imposta, un regime attuale basato sulla tax in capo all'impresa distributore dei dividendi (soggetto esercente) nel momento della produzione degli utili e non nel momento della loro ripartizione e dall'altro lato una parziale esenzione, in capo ai soggetti percettori dei dividendi (siano essi persone fisiche o giuridiche).
        Le ultime modifiche introdotte dalla finanziaria 2008 relative alla riduzione dell'aliquota ires dal 33 al 27,5% ha portato il legislatore, nell'ottica di volere mantenere inalterato il carico fiscale degli enti (soc. di persone e soggetti ires) a compensare tale riduzione con un inasprimento dell'irpef sulle plusvalenze realizzate in seguito della cessione delle partecipazioni passando da una loro tax del 40% al 49,72%.
        In caso sia una società di capitali detentrice di partecipazioni qualificate o non, solo il 5% è imponibile.
        E’ aumentata la base imponibile dal 40 a 49,72% degli utili derivanti dalle partecipazione qualificate dei soci (imprenditori o no).
        Nel caso di soci non imprenditori detentori di partecipazioni non qualificate la tassazione è invece del 12,5% a titolo d'imposta.

        I.Santacrocelover

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          #24
          Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
          Confermo contenuto (salvo un errore 42,79 e non 48,79) ma credo che la esposizione sia poco chiara.
          Io direi sinteticamente questo :
          1. dividendi percepiti da società di capitali (srl-spa-sapa), tassazione sul 5% dei dividendi (salvo opzione per la trasparenza e consolidato nazionale e mondiale art. 115-116-117 tuir).
          2. dividendi percepiti da soci di società di persone e inprenditori individuali : tassazione del 42,79 % dei dividendi.
          3. dividendi percepiti da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni : tassazione al 42,79 se la partecipazione non è qualificata, ritenuta a titolo di imposta sostitutiva alla fonte del 12,50% se non qualificata.


          IL D.M. 2 aplrile 2008 parla per la tassazione degli utili di ..." concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72% "... : è cambiato qualcosa ?!!!!
          nec recisa recedit

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            #25
            Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
            IL D.M. 2 aplrile 2008 parla per la tassazione degli utili di ..." concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72% "... : è cambiato qualcosa ?!!!!

            si scusa 49.72% (errore di battitura)
            I.Santacrocelover

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              #26
              Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
              Mi spiace fartelo notare ma hai commesso un errore.
              La percentuale di diritti di voto in società quotate non deve superare il 2% (e non il 20%).
              Naturalmente hai ragione, errore di digitazione....
              ...se le cose vanno bene non c'è motivo, se vanno male non ci sono scuse....

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                #27
                Salve ragazzi,

                grazie a tutti quanti hanno collaborato fino ad ora per il perfezionamento delle risposte date relative agli argomenti trattati.

                Proporrei ora come tema, .....

                "esame delle voci deducibili, parazialmente deducibili o indeducibili dal reddito e delle voci iva detraibili, parzialmente detraibili, indetraibili, con evidenziazione delle modifiche intervenute con l'ultima finanziaria".

                Se siete d'accordo partiamo facendo anche riferimento anche agli art. del Tuir e Dpr Iva

                Chi se la sente di partire?

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                  #28
                  Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                  Confermo contenuto (salvo un errore 42,79 e non 48,79) ma credo che la esposizione sia poco chiara.
                  Io direi sinteticamente questo :
                  1. dividendi percepiti da società di capitali (srl-spa-sapa), tassazione sul 5% dei dividendi (salvo opzione per la trasparenza e consolidato nazionale e mondiale art. 115-116-117 tuir).
                  2. dividendi percepiti da soci di società di persone e inprenditori individuali : tassazione del 42,79 % dei dividendi.
                  3. dividendi percepiti da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni : tassazione al 42,79 se la partecipazione nonè qualificata, ritenuta a titolo di imposta sostitutiva alla fonte del 12,50% se non qualificata.
                  Mi permetto (umilmente) di evidenziare un altro errore ( di battitura) ...49.72% in relazione a ...partecipazioni "qualificate"...
                  cordiali saluti
                  nec recisa recedit

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                    #29
                    Se interessa a qualcuno qui si parla della deducibilità delle spese di rappresentanza e delle ultime modifiche...

                    Criteri e limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza - News - LaPrevidenza.it
                    ...se le cose vanno bene non c'è motivo, se vanno male non ci sono scuse....

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                      #30
                      ma ...

                      Originariamente inviato da marcozbn Visualizza il messaggio
                      Attualmente stiamo facendo un po' di accertamenti sintetici ( persone fisiche).... in pratica si fa così.... c'è una lista (elaborata a livello centrale sulla base delle banche dati tipo PRA ecc.) con vari soggetti selezionati x possesso di beni di lusso (auto di Lusso, moto di grossa cilindrate, cavalli, navi, aerei) e redditi da miseria....

                      Si manda un questionario in cui si chiede, caro signore lei ha una ferrari che ha pagato 300.000 euro, ma invece dichiare 5000 euro l'anno.... come ha fatto a comprarla ed a mantenerla?

                      Il signore allora può rispondere, dimostrandolo, ad esempio che la moglie è milardaria (e magari un po' stagionata) e quindi ha attaccato il chiodo...!!!

                      Se il signore non dimostra di avere altre fonti da cui ha attinto.... Noi, attraverso appositi parametri, diciamo va bene paghi 3000 euro di rata al mese più 1000 euro per campare, x noi guadagni 4000 euro al mese per 12 mesi =48000 euro..... sulla differenza con quelli dichiarati mi devi pagare l'IRPEF.....
                      Ciao a tutti! Studio per la prima volta tributario e ho tanti dubbi ... Ma accertamento sintetico e induttivo sono la stessa cosa? Grazie a chi mi vorrà rispondere ...

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