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Il Tar riammette al tirocinio gli idonei al concorso 2008

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    Il Tar riammette al tirocinio gli idonei al concorso 2008

    Dal sito del SALFI

    AGENZIA DELLE ENTRATE
    SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 825 UNITÀ
    SENTENZA 8742/2009 DEL TAR DEL LAZIO
    Si avvisano i colleghi che è disponibile al link “AREA PRECARI” la sentenza n. 8742/2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, depositata il 15 settembre 2009 che accoglie il ricorso dei ricorrenti e annulla il bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate prot. N. 2008/194720, relativo alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativa tributaria.




    N. 08742/2009 REG. SEN.
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
    (Sezione Seconda)
    ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
    Sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2009, proposto da:
    Axxx . (omissis) . Zoyyyy;
    contro
    Agenzia Per Le Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via
    dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Economia e delle Finanze;
    per l'annullamento
    previa sospensione dell'efficacia,
    del Bando di concorso dell Agenzia delle Entrate prot. N. 2008/ 194720, per la "Selezione pubblica per
    l assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
    professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
    di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso..
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Per Le Entrate;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per
    le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/ 71, introdotto dalla legge n.
    205/2000;
    Considerato:
    che con bando dell 8.2.2008 l Agenzia delle Entrate indiceva una "Selezione pubblica per l assunzione a
    tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
    funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
    che il suddetto bando prevedeva (all art.4) tre prove, della quali la prima definita "prova oggettiva tecnicoprofessionale";
    la seconda definita "prova oggettiva attitudinale" e la terza "tirocinio teorico-pratico integrato
    da una prova finale orale";
    che in base all art.5 del bando in questione, sarebbero stati ammessi alla seconda prova "i candidati che
    riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero
    dei posti per i quali concorrono";
    che l art.6 dello stesso bando prevedeva che sarebbero stati ammessi alla terza prova "i candidati che
    riportano il punteggio di almeno 24/ 30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali
    concorrono, aumentati fino al 40%"; e che l art. 7 stabiliva che la prova orale finale avrebbe dovuto tenere
    conto della valutazione espressa sul tirocinio;
    che tutti i ricorrenti partecipavano al concorso e, superata la prima prova, venivano ammessi alla seconda;
    che gli stessi superavano anche la seconda prova conseguendo un punteggio di almeno 24/ 30, ma non
    risultavano utilmente collocati in graduatoria in quanto posizionati oltre il numero previsto per l ammissione
    alla terza prova (consistente nel tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale);
    che il 24.12.2008, con il bando pubblicato in GURI n.101 del 31.12.2008, l Amministrazione ha indetto una
    nuova procedura concorsuale, per l assunzione di ulteriori 825 unità, di contenuto identico alla precedente,
    senza tenere in alcuna considerazione la posizione di quanti, come i ricorrenti, avevano comunque superato
    le prime due prove del primo dei due concorsi in questione e che non erano stati ammessi alla terza prova
    non ostante avessero raggiunto un punteggio pari ad almeno 24/ 30 (che non erano stati ammessi, cioè,
    esclusivamente a cagione di mancanza di posti);
    che, pertanto, gli interessati hanno impugnato il predetto secondo bando chiedendone l annullamento nella
    parte in cui non prevede la loro ammissione diretta, mediante "scorrimento" della graduatoria, al tirocinio
    teorico-pratico;
    che l Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza del
    ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
    che con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato anche il Regolamento di amministrazione
    dell Agenzia delle Entrate, approvato con delibera n.4 del 30.11.2000 del Comitato direttivo, nella parte in
    cui (artt.15 e 71) prevede la possibilità di derogare alle norme ordinarie in tema di pubblici concorsi (norme
    contenute nel DPR n.487/ 1994) e di utilizzare, in funzione selettiva, il meccanismo del "tirocinio con prova
    orale finale";
    che con appositi scritti difensivi l Amministrazione ha eccepito l inammissibilità e comunque l infondatezza
    anche del ricorso per motivi aggiunti - e, con particolare riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, la
    sua tardività - chiedendone il rigetto con il favore delle spese;
    Considerato che con il primo assorbente motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano violazione
    dell art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, sviamento, nonché per
    incongruità della motivazione, deducendo che l Amministrazione avrebbe dovuto ammettere al "tirocinio"
    costituente la terza prova del "secondo" concorso, i soggetti che avevano già superato con punteggio
    superiore ai 24/ 30 (dunque con punteggio attestante l "idoneità") le prime due prove della precedente
    procedura;
    Considerato e Ritenuto, al riguardo:
    che la "seconda procedura" selettiva è intervenuta allorquando la prima non si era ancora definitivamente
    conclusa;
    che nella "prima procedura" i ricorrenti non erano stati ammessi al tirocinio (c.d. "terza prova") non già
    perché risultati "inidonei", ma solamente perché non vi erano posti disponibili da coprire;
    che, pertanto, la "ripetizione" delle prime due prove nella seconda procedura selettiva - indetta ed avviata
    mentre la prima non era ancora esaurita - si pone in evidente contrasto con i principii di economicità,
    efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell azione amministrativa;
    che la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale appare in contrasto anche con
    la ratio e con il principio di economicità posti e valorizzati dal D.lgs n.29 del 1993 e dell art.15, comma 7, del
    DPR n.487 del 1994, nonché dagli artt.13 e 39 della L.n.449 del 1997, dall art.20, comma 3, della L. n.488 del
    1999 e dall art.51 della L. n.388 del 2000;
    che, più in particolare, la giurisprudenza di questo TAR, afferma che proprio in attuazione ai suddetti
    principii ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, "lo s co r r im ent o d i una g r a d ua t o r ia d i conco r s o
    a nco r a v a lid a co s t it uis ce a t t o d o b b lig o e non m e r am ent e d is cr e z iona le d e lla PA" (TAR
    Lazio, III^ ter, 30.1.2003, n.536);
    che l avvenuto superamento delle prime due prove della precedente graduatoria costituisce un fatto idoneo a
    provare che i ricorrenti possiedono il livello di preparazione richiesto per l accesso al tirocinio,
    che il secondo bando, contrariamente al primo, non ha previsto - quale requisito di ammissione - un voto di
    laurea minimo; che pertanto l Amministrazione appare maggiormente garantita dall utilizzazione della
    "graduatoria" degli "idonei" compilata nell ambito della prima procedura selettiva; e che ciò connota come
    "illogico" il comportamento dell Amministrazione, volto a "neutralizzare" gli effetti di una procedura
    selettivamente più rigorosa;
    che, pertanto, la doglianza in esame appare condivisibile e che per essa il ricorso merita accoglimento;
    Ritenuto, in considerazione delle superiori osservazioni:
    che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento - per le ulteriori statuizioni conformative -
    delle norme del bando (impugnato) che non prevedono la diretta ammissione dei ricorrenti (mediante
    "scorrimento" della graduatoria già compilata nell ambito della precedente procedura selettiva) alla prova
    indicata come "tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale";
    che la superiore statuizione esime il Collegio dall esame degli ulteriori motivi del ricorso principale e di quelli
    - accessori e subordinati - di cui ai ricorsi per motivi aggiunti, nonché delle correlative eccezioni (tra cui
    quella di tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, "dipendente" da quest ultimo) sollevate
    dall Avvocatura dello Stato;
    che sussistono giuste ragioni per condannare l Amministrazione soccombente al pagamento delle spese
    processuali, che si liquidano in compless ivi 3.000,00;
    P.Q.M.
    accoglie in parte il ricorso; e, per l effetto, annulla il bando impugnato nei sensi e nei limiti indicati in
    motivazione, e dichiara l obbligo dell Amministrazione di ammettere i ricorrenti al tirocinio per cui è causa.
    Condanna l Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in motivazione.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
    Luigi Tosti, Presidente
    Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
    Stefano Toschei, Consigliere
    DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15/09/2009.

    #2
    E ora?

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      #3
      adesso fioccheranno i controricorsi

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        #4
        m'è preso un colpo.....

        ma mica è stato annullato!!! solo parzialmente ed in riferimento ai tirocinanti...mamma mia!!!
        ci stavo lasciando la pelle....

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          #5
          io credo che annulli solo la parte di bando in cui non è prevista l'ammissione al tirocinio di diritto degli idonei al tirocinio dello scorso concorso...almeno,questo mi pare sia scritto nelle motivazioni...

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            #6
            Originariamente inviato da kyraxxx Visualizza il messaggio
            io credo che annulli solo la parte di bando in cui non è prevista l'ammissione al tirocinio di diritto degli idonei al tirocinio dello scorso concorso...almeno,questo mi pare sia scritto nelle motivazioni...

            si è così ... e mi sembra pure giusto!!!

            poteva uscire qualche giorno prima ....almeno il 16 avevamo meno concorrenti

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              #7
              Originariamente inviato da giulieee Visualizza il messaggio
              si è così ... e mi sembra pure giusto!!!

              poteva uscire qualche giorno prima ....almeno il 16 avevamo meno concorrenti
              già,hai ragione....peccato che chi è messo ai posti di comando sia spesso inetto!!!!!l l'economicità nei procedimenti non è proprio il loro forte....

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                #8
                ma questo cosa comporta per chi sta facendo il concorso 2009?

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                  #9
                  Originariamente inviato da summersicily Visualizza il messaggio
                  ma questo cosa comporta per chi sta facendo il concorso 2009?
                  nulla,non temere!!

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                    #10
                    Originariamente inviato da summersicily Visualizza il messaggio
                    ma questo cosa comporta per chi sta facendo il concorso 2009?

                    che se hai superato la seconda prova, avrai un vantaggio notevole dopo l'orale!!!

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