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( in ossequio all’articolo 21 D.P.R. 633/1972, il quale espressamente richiama, tra gli elementi da indicare in fattura “g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”. ?)Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
tutto ciò deve emergere solo dalla fattura?
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Più di recente si segnala l’orientamento espresso in apicibus dalla suprema Corte nella sentenza n. 1468/2020 nella quale, in presenza della descrizione generica indicata in fattura, il contribuente può esibire ulteriore documentazione comprovante la natura dei costi che consente la deduzione del costo dal reddito d’impresa.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
( in ossequio all’articolo 21 D.P.R. 633/1972, il quale espressamente richiama, tra gli elementi da indicare in fattura “g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”. ?)
In merito, in tema di deducibilità di costi risultanti da fatture generiche, viene confermato che l’onere della prova va posto a carico del contribuente.
Infatti, come già osservato in precedenza dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 13882/2018), “l’Amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dall’articolo 219 della direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell’Iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o no la detrazione richiesta (cfr. Corte giustizia UE, 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliarios e Turisticos SA v Autoridade Tribudria e Aduaneira)”.
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ai guardiani----> chiedetelo sempre un documento data certaOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioquindi meglio richiamare in fattura la dicitura " come da contratto del......".......ma il contratto deve avere data certa?
ai mariuoli
---> fate pec certificata
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ps : non è obbligatorio un contratto in data certa ma se voi dovete dimostrare l'inerenza e congruità senza un documento in data certa sarete deboli agli occhi di un giudiceOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
ai guardiani----> chiedetelo sempre un documento data certa
ai mariuoli
---> fate pec certificata
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in tal caso, spesso ci si incrocia con un altro tipo di ripresa....quale?Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiose in rapporto infragruppo (di diritto e di fatto) ancor di più...
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