Hai visto Graviano cosa ha detto? Io vorrei collaborare , ma non posso...
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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioHai visto Graviano cosa ha detto? Io vorrei collaborare , ma non posso...
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiosai quanto ci mettono? il plutonio ca a pummarol ngopp
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x l'esame...
la definizione delle riserve in sospensione di imposta. Il punto 1.1 della Circolare n. 310/1995 ha chiarito che “i fondi e le riserve in sospensione di imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l’imposizione è stata rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione”.
In sostanza, le riserve in sospensione sono di default tassate se distribuite ai soci, mentre per le altre ipotesi in cui la sospensione viene meno bisogna valutare il dato normativo che può variare da caso a caso a seconda del tipo di riserva. Ad esempio, le riserve in sospensione di imposta radicale devono essere tassate anche se utilizzate per la copertura delle perdite. È appena il caso di sottolineare che nel nostro caso abbiamo a che fare con riserve in sospensione di imposta moderata e non radicale. La tassazione, pertanto, potrà intervenire solo in ipotesi di attribuzione al socio ma non anche nel caso di copertura di perdite.
Va, innanzitutto, rilevato che generalmente, la riserva in sospensione di imposta non viene iscritta qualora la rivalutazione sia effettuata in relazione a beni di una società che ha adottato una contabilità semplificata.
https://www.ecnews.it/riserve-in-sos...ta-di-persone/
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Lo stesso dicasi per i reati tributari menzionati, di cui al Dlgs n. 74/2000, giacché, osserva la Corte:
- né l'indicazione, nelle dichiarazioni annuali, presentate ai fini Irpef o Iva, di elementi passivi fittizi (articolo 2 del decreto citato)
- né l'omessa presentazione della dichiarazione dovuta in relazione a tali imposte (articolo 5)
- né l'emissione o il rilascio di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8)
- né l'occultamento della contabilità (articolo 10),
hanno elementi in comune con la distrazione delle risorse societarie, rilevante per la bancarotta patrimoniale, trattandosi, all'evidenza, di condotte materialmente diverse, sorrette, peraltro, da un diverso fine illecito:
- l'evasione del fisco, a vantaggio delle società amministrate, nei reati tributari
- il depauperamento della garanzia dei creditori, nella bancarotta patrimoniale.
Bancarotta fraudolenta documentale
Invece, continua la Cassazione, la bancarotta fraudolenta documentale può effettivamente entrare in conflitto con "l'occultamento o la distruzione di documenti contabili", di cui all'articolo 10 Dlgs n. 74/2000.
In tal caso, infatti, la condotta materiale potrebbe astrattamente coincidere con quella sanzionata dall'articolo 216 della legge fallimentare, che prevede anch'essa l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili, con ciò concretando un'ipotesi di concorso formale di reati e non ponendo – allorché siano trattati congiuntamente - problemi di precedente giudicato, né di preclusione processuale.
https://www.fiscooggi.it/rubrica/giu...punti-contatto
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x l'esame...
Compensazione nei soli casi previsti dalla legge
La compensazione è ammessa come una possibile modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendosi fare eccezione al principio secondo il quale ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso nonché ogni deduzione è regolata da specifiche norme di legge
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x l'esame.....
In nessun modo può ritenersi non dovuto il tributo in caso di affidamento incolpevole del contribuente su atti della amministrazione finanziaria in materia tributaria ed in particolare sulle circolari, che non costituiscono fonte di diritti ed obblighi (art. 10 l. n. 212/2000). Nello specifico, detto articolo esclude solamente l’irrogazione delle sanzioni e degli interessi e non il relativo tributo.
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Effetti della sentenza penale sul procedimento tributario
Nel contenzioso tributario nessuna automatica autorità di cosa giudicata è attribuibile alla sentenza penale irrevocabile emessa in materia di reati tributari, anche se i fatti esaminati sono gli stessi che fondano l’accertamento. Nel processo tributario, infatti, da un lato, vigono i limiti in tema di prova stabiliti dall’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 546/1992, dall’altro, trovano ingresso anche presunzioni semplici, in assoluto non idonee a supportare una pronuncia penale di condanna. inoltre, la non vincolatività del giudicato penale si affianca al “potere-dovere” del giudice tributario di verificare la rilevanza, rispetto alla fattispecie tributaria, di tutti gli elementi desumibili dall’inchiesta e dalla sentenza penale
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