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L'angolo di ROL
				
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In sintesi, adottando la procedura di rivalutazione ex art. 110 del DL 104/2020, l’iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata (com’è avvenuto in passato) obbligatoriamente all’assoggettamento dei medesimi a imposizione sostitutiva. Infatti, la rilevanza fiscale della rivalutazione potrà essere valutata in via autonoma nel 2021, nel momento in cui si dovesse decidere di versare l’imposta sostitutiva del 3% per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale quindi, in termini pratici, ai fini del processo di ammortamento e/o del realizzo di plusvalenze da cessione dei beni rivalutati.Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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SUPER*****ROLA


Il testo attuale dell’art. 110 del dl 104/2020 non richiede particolari formalismi per procedere alla rivalutazione. In particolare, al contrario delle rivalutazioni in tema di terreni e partecipazioni societarie detenute non in regime d’impresa, non è ad esempio richiesto che i maggiori valori siano attestati da una perizia di stima giurata.
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