Implicazioni in ambito Iva
A partire dal 30 marzo 2019, le cessioni di beni effettuate da un soggetto Iva italiano nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto Iva UK non saranno più cessioni o acquisti intracomunitari, bensì importazioni ed esportazioni e, in quanto tali, saranno assoggettate alla relativa disciplina giuridica e fiscale. Conseguentemente, in relazione all’acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti Iva non dovranno più integrare e registrare la fattura emessa dal cedente UK (cfr. articolo 46 D.L. 331/1993). Allo stesso modo, le cessioni di beni a soggetti Iva stabiliti nel Regno Unito non saranno più assoggettate alla disciplina delle cessioni intracomunitarie. Rispetto a queste operazioni, peraltro, non sussisterà più l’obbligo di trasmettere gli elenchi riepilogativi Intra (cfr. articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993).
A seguito della Brexit, quindi, le cessioni di merci a un soggetto stabilito nel Regno Unito rappresenteranno operazioni non imponibili ai fini Iva (cfr. articolo 8, D.P.R. 633/1972) e la loro spedizione fuori dal territorio doganale Ue sarà assoggettata alle formalità doganali previste per le esportazioni. Correlativamente, per poter introdurre in territorio Ue merci provenienti dal Regno Unito si dovranno espletare le necessarie formalità doganali e si dovrà pagare in dogana il dazio “paesi terzi” (in caso di immissione in libera pratica in Italia), nonché, in caso di immissione in consumo, le accise (se dovute) e la relativa Iva (cfr. articoli 67–70 D.P.R. 633/1972).
A partire dal 30 marzo 2019, le cessioni di beni effettuate da un soggetto Iva italiano nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto Iva UK non saranno più cessioni o acquisti intracomunitari, bensì importazioni ed esportazioni e, in quanto tali, saranno assoggettate alla relativa disciplina giuridica e fiscale. Conseguentemente, in relazione all’acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti Iva non dovranno più integrare e registrare la fattura emessa dal cedente UK (cfr. articolo 46 D.L. 331/1993). Allo stesso modo, le cessioni di beni a soggetti Iva stabiliti nel Regno Unito non saranno più assoggettate alla disciplina delle cessioni intracomunitarie. Rispetto a queste operazioni, peraltro, non sussisterà più l’obbligo di trasmettere gli elenchi riepilogativi Intra (cfr. articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993).
A seguito della Brexit, quindi, le cessioni di merci a un soggetto stabilito nel Regno Unito rappresenteranno operazioni non imponibili ai fini Iva (cfr. articolo 8, D.P.R. 633/1972) e la loro spedizione fuori dal territorio doganale Ue sarà assoggettata alle formalità doganali previste per le esportazioni. Correlativamente, per poter introdurre in territorio Ue merci provenienti dal Regno Unito si dovranno espletare le necessarie formalità doganali e si dovrà pagare in dogana il dazio “paesi terzi” (in caso di immissione in libera pratica in Italia), nonché, in caso di immissione in consumo, le accise (se dovute) e la relativa Iva (cfr. articoli 67–70 D.P.R. 633/1972).
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