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L'angolo di ROL
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Dopo l'estradizione si disse disponibile a collaborare coi magistrati che, però, non hanno mai creduto alla sua reale volontà di contribuire alle indagini. Fondamentali sarebbero potute essere le sue testimonianze viste le conoscenze che possiede sui numerosissimi segreti riguardanti Cosa nostra, di cui Palazzolo è depositario, oltre alle complicità eccellenti.
http://www.antimafiaduemila.com/home...n-liberta.html
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Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggiobuon pomeriggio, vediamo qualcosa oggi?
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Originariamente inviato da rol Visualizza il messaggioche tipo di competenza "gestionale" ha l'assemblea dei soci spa (modello tradizionale) in tema di gestione della società?
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
(nb: La gestione nella spa ordinarie spetta esclusivamente agli amministratori)
La riforma introduce una profonda innovazione della materia. Il vecchio art. 2364, con la previsione di cui al n. 4, statuiva che l'elenco delle competenze dell'assemblea ordinaria doveva ritenersi non tassativo, stante la competenza residuale di tale assemblea a decidere su tutte le questioni non riservate all'assemblea straordinaria o comunque sottoposte al suo esame dagli amministratori.
La riforma del diritto societario, di contro, stabilisce che gli amministratori non possono, di propria iniziativa, sottoporre all'assemblea operazioni attinenti alla gestione sociale e ammette soltanto che lo statuto possa richiedere che l'assemblea autorizzi gli amministratori al compimento di determinate operazioni, ferma restando in ogni caso la loro responsabilità per gli atti compiuti, quantunque autorizzati dall'assemblea.
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Dispositivo dell'art. 2361 Codice civile
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto [2328, n. 3], non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto [2379, 2424, n. 10].
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio .
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