annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

L'angolo di ROL

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Tangenti sanità, ex primario Calori patteggia la pena

    Al medico è stata inflitta anche un'interdizione dall’esercizio della professione per 8 mesi e un risarcimento di 60mila euro allo stesso Pini, 10mila euro alla Regione Lombardia e la restituzione del profitto del reato per una somma di quasi 300mila euro

    Secondo l’accusa gli indagati “svendevano” la loro funzione, in un caso anche a scapito della salute dei pazienti: tangenti in cambio di appalti per la fornitura di protesi. Poi c’erano quote della società – di cui erano soci occulti – e i relativi utili, sponsorizzazioni per la partecipazione a programmi televisivi, contratti di consulenza, royalties per la vendita di prodotti sanitari, pagamenti delle spese per la partecipazione a congressi, ma anche promesse di prestiti o la sistemazione per i figli.

    https://www.ilfattoquotidiano.it/201...-pini/4490187/



    Commenta


      Il regno di Filippo VI è particolarmente duro con gli evasori. L’ex direttore dell’Agenzia spagnola delle Entrate, Ignacio Ruiz Jarabo, ha spiegato che Ronaldo dovrebbe saldare le pendenze prima di insediarsi in Italia. In caso contrario, grazie a un accordo fiscale tra i due Paesi, la Spagna potrà anche sequestrare lo stipendio che gli verserà la Juventus fino al pagamento dei18,8 milioni. E qui viene in soccorso a braccia aperte l’imposta “attrai Paperoni” introdotta dall’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoannella legge di Bilancio 2017 con l’obiettivo di attirare nuovi capitali, consumi e investimenti nel Belpaese. In cosa consiste? Gli ultraricchi che trasferiscono la propria residenza in Italia pagano un’imposta “a forfait” di 100 mila euro all’anno per 15 anni su tutti i redditi, ma limita lo sconto a quelli di fonte estera. Per le attività internazionali di Ronaldo si tratterebbe sempre di un risparmio fiscale ingentissimo, tra compensi, premi e sponsor


      https://www.ilfattoquotidiano.it/pre...lare-il-fisco/

      Commenta


        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Il regno di Filippo VI è particolarmente duro con gli evasori. L’ex direttore dell’Agenzia spagnola delle Entrate, Ignacio Ruiz Jarabo, ha spiegato che Ronaldo dovrebbe saldare le pendenze prima di insediarsi in Italia. In caso contrario, grazie a un accordo fiscale tra i due Paesi, la Spagna potrà anche sequestrare lo stipendio che gli verserà la Juventus fino al pagamento dei18,8 milioni. E qui viene in soccorso a braccia aperte l’imposta “attrai Paperoni” introdotta dall’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoannella legge di Bilancio 2017 con l’obiettivo di attirare nuovi capitali, consumi e investimenti nel Belpaese. In cosa consiste? Gli ultraricchi che trasferiscono la propria residenza in Italia pagano un’imposta “a forfait” di 100 mila euro all’anno per 15 anni su tutti i redditi, ma limita lo sconto a quelli di fonte estera. Per le attività internazionali di Ronaldo si tratterebbe sempre di un risparmio fiscale ingentissimo, tra compensi, premi e sponsor


        https://www.ilfattoquotidiano.it/pre...lare-il-fisco/
        Ma i vantaggi fiscali offerti dal trasferimento sotto la Mole, come calcola il Sole 24 Ore, non finirebbero qui. Il regime forfettario non esaurisce i suoi effetti nell’ambito delle imposte sui redditi, ma prevede importanti esenzioni anche relativamente alle imposte di donazione (e successione). Ronaldo potrebbe approfittare della permanenza in Italia per effettuare donazioni a favore dei propri quattro figli (e/o di altri familiari) in totale esenzione da imposte. Quelli che vedono sempre il bicchiere mezzo pieno rilevano che questa che sembra soprattutto una gigantesca manovra di elusione fiscale potrebbe invece trasformarsi in una calamita capace di attrarre altri campioni. Del resto, i rapporti con il fisco non sono mai stati agevoli con il mondo del calcio.

        Commenta


          Art. 24 bis

          Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (1) (2)
          1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all’estero individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’articolo 68, comma 3.

          2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all’estero di cui al comma 1 è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.

          3. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.

          4. L’opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

          5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23.

          6. Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione di cui al comma 1, l’opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell’opzione a uno o più dei familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l’opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l’ultima residenza prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’estensione dell’opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall’opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l’opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.
          (1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 152, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
          (2) Le modalità applicative relative all’esercizio, alla modifica ed alla revoca dell’opzione e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono state approvate con Provvedimento 8 marzo 2017.

          Commenta


            Decreto dignità: stretta sulle delocalizzazioni

            Qualunque azienda italiana (o estera che operi in Italia) che abbia beneficiato di aiuti di stato e decida prima dei 5 anni dal beneficio di lasciare il Paese per de localizzare in uno stato estero, perde il contributo ottenuto, con multe da 2 a 4 volte il beneficio percepito. Il beneficio andrà restituito con interessi maggiorati fino a 5 punti percentuali e la penalizzazione si riferisce a qualunque forma di aiuto statale: finanziamento agevolato, garanzia, contributi, crediti d’imposta e altri aiuti fiscali.



            https://www.youtube.com/watch?v=o_z04qDT8Oo

            Commenta


              MILANO (Reuters) - La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di sei persone, fra manager di banche d’affari, avvocati di studi legali d’affari e un ufficiale della Gdf, dopo la conclusione dell’inchiesta che ipotizza una serie di insider trading che nel biennio 2012-2014 avrebbero sfruttato in Borsa notizie privilegiate su alcune Opa.

              https://it.reuters.com/article/topNe...BN1K12JR-OITTP

              Commenta


                https://www.youtube.com/watch?v=WzNkc2aIlDw

                Commenta


                  Matteo Salvini ha fondato un altro partito: e quindi dovrebbe essere espulso dalla Lega

                  Il leader del Carroccio ha creato una seconda Lega con statuto quasi identico alla prima per incassare il 2 x mille senza vederselo sequestrato. Ma una regola da lui stesso approvata obbligherebbe la Lega originaria a espellerlo.

                  http://espresso.repubblica.it/palazz...?ref=HEF_RULLO

                  Commenta


                    https://www.youtube.com/watch?v=qnze-MEnfIo

                    Commenta


                      fatta...ahahahahhahahah


                      https://www.youtube.com/watch?v=VSG0Sj7N6aY

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X