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L'angolo di ROL

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    anche se a me piaceva postare le cose più in questo modo......trattavo un argomento e lo condividevo con voi era anche un modo per confrontarsi

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      anche se a me piaceva postare le cose più in questo modo......trattavo un argomento e lo condividevo con voi era anche un modo per confrontarsi
      Ma anche a me piace più così, solo che devo pure e soprattutto studiare...sin quando riuscivo a seguirti andava bene...ora ho più di 60 letture + quelle di oggi in arretrato

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio



        Con tale sentenza viene confermato il recente orientamento in contrasto con le consolidate precedenti posizioni giurisprudenziali
        https://www.studiocerbone.com/societ...5035-del-2017/
        http://www.iltuotributarista.it/wp-c...cancellata.pdf

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          ROL
          forse hai già messo qualche articolo a riguardo...ma non riesco a ritrovarlo

          http://soluzionialdebito.it/2017/08/...poste-private/

          mi chiedo ...e cosa succede se la notifica viene inviata prima del 10 settembre 2017 (ad ogni modo mi sembra di capire dall'articolo che si tratta di interpretazione)

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            Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
            ROL
            forse hai già messo qualche articolo a riguardo...ma non riesco a ritrovarlo

            http://soluzionialdebito.it/2017/08/...poste-private/

            mi chiedo ...e cosa succede se la notifica viene inviata prima del 10 settembre 2017 (ad ogni modo mi sembra di capire dall'articolo che si tratta di interpretazione)
            se l’eventuale vizio consistente nella “notifica” di un atto tributario tramite agenzie postali private comporti la radicale inesistenza o piuttosto la semplice nullità della notifica. Al riguardo, la giurisprudenza conferisce rilievo al fatto che “la consegna e la spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, ricollega alla nozione di ‘invii raccomandati’“, ossia “garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario“.

            Se questo è il problema, in verità, non appare del tutto ragionevole quella giurisprudenza che fa derivare dalla carenza del potere di certificazione in capo al vettore la radicale inesistenza della notifica (Cass., n. 5392/2004, n. 357/2011 e n. 21414/2014). Infatti, se la questione è essenzialmente probatoria, la competenza del soggetto che effettua la “notifica” non dovrebbe considerarsi elemento in assenza del quale non si potrebbero neppure riconoscere i tratti della fattispecie notificatoria (ciò che deve verificarsi per potersi ragionevolmente parlare di “inesistenza”). Così, la competenza o meno del soggetto notificante risulterebbe decisiva in tutti quei casi nei quali il destinatario non dimostri di aver avuto effettiva ricezione e conoscenza dell’atto ma dovrebbe essere in linea di principio superabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in tutti i casi in cui ciò avvenga (ferma restando la necessità che, per gli atti recettizi, non risulti negato l’indirizzamento volontario dell’atto da parte del mittente: sul punto le parole più chiare sono sempre quelle di GIAMPICCOLO G., La dichiarazione recettizia, Milano 1959, 17 ss.).

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              Da ciò conseguirebbe che la strategia preferibile per il contribuente che si veda recapitato, da parte di un soggetto privo di potere di certificazione come le agenzie postali private, un plico contenente un atto tributario sarebbe in ogni caso quella di avere il “coraggio” di astenersi dall’impugnarlo o, comunque, dall’impugnarlo prima che scada il termine di decadenza posto in capo all’ente impositore per adottare una determinata tipologia di atto. L’impugnazione di un atto tributario, invero, costituisce prova dell’effettiva conoscenza dello stesso (Cass., n. 2728/2011) e sana i vizi di nullità della notifica ancorché con effetto soltanto ex nunc (Cass., SS.UU., n. 19854/2004). Per converso, la mancata impugnazione di un atto la cui notifica sia antigiuridica consente, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, di difendersi in caso di notificazione (ancorché valida) di un atto consequenziale eccependo il vizio proprio di quest’ultimo consistente nel non esser stato preceduto dalla (valida) notifica del necessario atto presupposto (Cass., n. 9873/2011).

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                In tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all’art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, ricollega alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti”.

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                  ROL il discorso è che ora c'è normativa nuova...
                  http://soluzionialdebito.it/newsite/....-124-2017.pdf

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                    bo...mi fa male la testa per ragionare ...domani rivedo meglio
                    Comunque Sterlizia non me lo doveva fare... credevo che frequentarla avrebbe abbassato di molto la media dell'età dei tre compari... ;-)
                    della serie ..."...siamo tutti giovani"

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                      Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
                      ROL
                      forse hai già messo qualche articolo a riguardo...ma non riesco a ritrovarlo

                      http://soluzionialdebito.it/2017/08/...poste-private/

                      mi chiedo ...e cosa succede se la notifica viene inviata prima del 10 settembre 2017 (ad ogni modo mi sembra di capire dall'articolo che si tratta di interpretazione)
                      La normativa prevede che i requisiti e gli obblighi per il rilascio di tale licenza devono però essere determinati dall’autorità nazionale di regolamentazione, sentito il ministero della giustizia, entro il 27 novembre 2017 (90 giorni dall’entrata in vigore della legge). Questo posticipa l’operatività della nuova disciplina dal 10 settembre al 27 novembre.

                      Una prima conseguenza di tale nuova normativa è quella di mandare in soffitta tutte le sentenze sino ad oggi emesse dalla Cassazione e dagli altri giudici secondo cui sono nulle tutte le notifiche di multe stradali e atti giudiziari eseguite tramite poste private, notifiche che a breve saranno legittime.


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