quello che mai vi sarà detto in un testo universitario.....LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
Le aziende di supporto hanno spesso ricavi pari a zero e molti costi per servizi, mentre le cosiddette ‘cartiere’ (in gergo quelle che si occupano di riciclaggio) sono caratterizzate da un andamento sincrono di costi e ricavi, dalla dimensione medio-piccola e da ricavi molto volatili.
Ci sono poi le ‘aziende star’, le più grandi, che mostrano buone performance ma sono anche le più indebitate: si tratta di aziende ben visibili che servirebbero per infiltrare la longa manus criminale all’interno del sistema socio-politico.
Ciò che in sostanza differenzia le aziende criminali si può sintetizzare in pochi evidenti parametri: ricavi quasi sempre pari a zero, il peso dei crediti verso i soci e l’andamento sincrono di ricavi e costi operativi”. C’è un rischio reale di infiltrazione della malavita
Da Bisignani di fatto è partita l’inchiesta. Intercettando lui, la Procura di Napoli che indagava sulla P4, svelò l’affare trasmettendo gli atti a Milano. Ma non solo il top manager avrebbe concordato con il suo “omologo Malcom Brinded di Shell il prezzo dell’affare nella misura – si legge nella chiusura indagini – e, successivamente, fino alla conclusione della trattativa, coordinando con il medesimo Brinded la posizione delle due società”. E l’uomo che sussurrava ai potenti? Per la procura di Milano fu lui a presentare a Scaroni la possibilità di condurre in porto l’affare grazie all’intermediazione di Obi. Intermediazione discussa in un incontro a casa di Scaroni presente anche Descalzi. Ma non solo. Bisignani, ritengono gli inquirenti, avrebbe incontrato Armanna, avrebbe continuato a discutere con l’attuale ad Eni di cosa fare e “tenendo costanti contatti sia con Scaroni che con Descalzi nella fase di definizione dell’accordo sulle condizioni economiche dell’affare (1,3 mld) nel novembre del 2010″.
Alla fine il 29 aprile 2011 con l’atto Fgn resolution agreement Eni e Shell ottennero i diritti, secondo la Procura di Milano “senza gara, al prezzo unilateralmente stabilito da Eni e Shell in violazione della riserva di quote garantita alle cd “indigenous companies” sulla base delle linee guida governative in materia (“Government’s Policy of Indigenous Exploration Programme”), con piena e incondizionata esenzione da tutte le imposte nazionali (segnatamente “capital gain tax, taxes on income, witholding taxes, value added tax”), con la previsione dell’applicabilita di un regime fiscale favorevole (quello previsto dal Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contracts Act cap D3, Laws of the Federation of Nigeria 2004) e una clausola di salvaguardia da future modifiche del regime fiscale con espresse limitazioni e vincoli al potere del governo nigeriano, e di ogni ente o agenzia governativa, di subentrare nello sfi:uttamento del blocco petrolifero e con la previsione dell’obbligo per il governo nigeriano di “tenere indenneH Eni e Shell da qualsivoglia futura azione legale relativa al blocco e da possibili statuizioni sfavorevoli e spese processuali”.
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