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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    il concetto di donazione indiretta la devi sapere...e su questo nulla questio
    Sovente il risultato economico dell’arricchimento altrui viene, infatti, conseguito attraverso strumenti alternativi alla figura della donazione tipica; e ciò accade per sfuggire al rigido formalismo imposto dall’art. 782 c.c. e alle norme del codice che tendono ad assicurare l’intangibilità della quota di riserva o l’uguaglianza tra i coeredi. L’individuazione degli indici dai quali riconoscere la presenza di una figura di questo tipo è operazione assai complessa che, lungi dall’assolvere una finalità meramente classificatoria, comporta delle decise implicazioni disciplinari. In particolare il legislatore dedica due articoli alle liberalità non donative (809 e 737 c.c.), lasciando all’interprete il delicato compito di circoscrivere i confini dell’istituto per una sua compiuta regolamentazione.

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      esempio classico...( se ti chiedono un esempio di donazione indiretta)

      Esempio di donazione indiretta (il caso dell’immobile)

      Donazione Indiretta di immobile tramite pagamento del prezzo ad opera del padre

      È una donazione indiretta di immobile (non di liquidità) ma l ’immobile viene intestato direttamente al figlio e quindi non può subire l’azione di restituzione dando atto nel rogito che il pagamento del prezzo viene eseguito dal padre è possibile donare l’immobile senza applicare l’imposta di donazione (art. 1 Dcr Lgs 346/1990 Oggetto dell’Imposta )

      «Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto. » Tale donazione non è oggetto d’imposta e quindi non si riduce la franchigia

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        https://www.laleggepertutti.it/36220...soldi-ai-figli

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          x esame

          notifiche

          https://www.ecnews.it/notifica-della...va-verificata/

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            x esame

            Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione solo per gli utili prodotti a decorrere dal 01.01.2018.

            è prevista tuttavia una specifica disciplina transitoria in forza della quale alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al al D.M. 26.05.2017.

            Pertanto:
            • agli utili prodotti fino al 2017 e la cui distribuzione è stata deliberata dal 01.01.2018 al 31.12.2022 risultano applicabili le disposizioni del D.M. 26.05.2017 (aliquote progressive Irpef su una base imponibile del 40%, 49,72% e 58,14);
            • dagli utili prodotti dal 1.1.2018 è efficace la nuova disposizione, con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

            Per le delibere adottate dal 01.01.2018 al 31.12.2022 relative ad utili prodotti fino al 2017 i dividendi concorrono alla determinazione del reddito complessivo del soggetto percettore in base all’anno di maturazione ovvero:
            • nella misura del 40% se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
            • nella misura del 49,72% se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
            • nella misura del 58,14% se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

            È importante a tal fine mettere in evidenza che, a decorrere dalle delibere di distribuzione dei dividendi successive a quelle aventi ad oggetto l’utile 2016, si considerano distribuiti per primi gli utili formati negli esercizi meno recenti, quindi prioritariamente quelli formati con utili prodotti fino all’esercizio 2007, poi fino all’esercizio 2016 ed infine quelli relativi all’esercizio 2017.

            https://www.ecnews.it/nel-modello-77...osti-nel-2019/

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              x esame

              https://www.ecnews.it/errata-fattura...ronica-rimedi/

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                x esame

                Per recuperare oneri detraibili o deducibili sostenuti nell’anno 2019, il contribuente che si è dimenticato di presentare il modello 730/2020 in scadenza al 30 settembre, potrà procedere comunque alla presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello Redditi PF2020 in modalità telematica.

                Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2019 o da acconti versati nello stesso anno o per ritenute subite.

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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  x esame

                  Per recuperare oneri detraibili o deducibili sostenuti nell’anno 2019, il contribuente che si è dimenticato di presentare il modello 730/2020 in scadenza al 30 settembre, potrà procedere comunque alla presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello Redditi PF2020 in modalità telematica.

                  Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2019 o da acconti versati nello stesso anno o per ritenute subite.
                  https://www.ecnews.it/il-recupero-di...-nel-730-2020/

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                    x esame
                    Vi sono, poi, determinate tipologie di redditi che devono essere necessariamente dichiarate esclusivamente con il Modello Redditi PF ma che, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive, non precludono la presentazione del modello 730.

                    https://www.ecnews.it/redditi-non-di...lo-redditi-pf/

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                      x esame

                      Non sempre il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

                      Infatti, il contribuente deve presentare il modello 730, ovvero il modello Redditi PF, solo se, nel periodo d’imposta di riferimento, ha conseguito redditi e non rientra nelle ipotesi di esonero.

                      https://www.ecnews.it/i-casi-di-eson...e-dei-redditi/

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                      Sto operando...
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