Originariamente inviato da ROL
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
L'angolo di ROL
Comprimi
X
-
Quello su cui avrei voluto un confronto è la differenza tra derivazione rafforzata e derivazione semplice, non la disamina di tutte le voci assieme...
per ora mi pare di aver capito questo, ma non è spiegato chiaramente da nessuna parte.
L'art. 83 comma 1 TUIR parla al 1° comma di derivazione semplice " Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione" e anche di derivazione rafforzata " Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili".
Quindi per derivazione semplice si intende l'ottenimento del reddito complessivo apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazione in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle regole del TUIR
Commenta
-
Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioQuello su cui avrei voluto un confronto è la differenza tra derivazione rafforzata e derivazione semplice, non la disamina di tutte le voci assieme...
per ora mi pare di aver capito questo, ma non è spiegato chiaramente da nessuna parte.
L'art. 83 comma 1 TUIR parla al 1° comma di derivazione semplice " Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione" e anche di derivazione rafforzata " Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili".
Quindi per derivazione semplice si intende l'ottenimento del reddito complessivo apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazione in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle regole del TUIR
La derivazione rafforzata dovrebbe ridurre i fenomeni di doppio binario. Tuttavia, proprio perché tale dipendenza è limitata al riconoscimento delle “qualificazioni”, delle “classificazioni” e delle “imputazioni temporali”, la stessa rappresenta una derivazione “rafforzata” (e non già “piena“).
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
poi....
La derivazione rafforzata dovrebbe ridurre i fenomeni di doppio binario. Tuttavia, proprio perché tale dipendenza è limitata al riconoscimento delle “qualificazioni”, delle “classificazioni” e delle “imputazioni temporali”, la stessa rappresenta una derivazione “rafforzata” (e non già “piena“).
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Viene pertanto richiamato l’articolo 2 del D.M. 01.04.2009, n. 48, in forza del quale, nel rispetto del principio di derivazione rafforzata, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 1 e 2, Tuir ma gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Purtuttavia, viene espressamente stabilito che, anche ai soggetti IAS, e oggi anche ai soggetti OIC, si applicano le disposizioni del Tuir che:- prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi (si pensi, ad esempio, ai limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza e alle previsioni in materia di indeducibilità, nella misura del 25%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande);
- prevedono l’esclusione dalla deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito (come, ad esempio, le norme che prevedono l’indeducibilità degli accantonamenti diversi da quelli espressamente richiamati dall’articolo 107 Tuir);
- dispongono la ripartizione in più periodi di imposta dei componenti negativi di reddito;
- esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta (si pensi, a titolo di esempio, al regime della pex e alla tassazione delle plusvalenze in più esercizi);
- stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento (come le disposizioni in materia di deducibilità dei compensi degli amministratori e quelle in materia di tassazione/deduzione degli interessi di mora).
Al fine di poter avere un’elencazione completa delle disposizioni fiscali che trovano comunque applicazione anche nei confronti dei soggetti IAS-OIC (nonostante il nuovo principio di derivazione rafforzata) si rinvia all’elenco proposto dalla circolare AdE 7/E/2011.
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Commenta
-
Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Commenta
Commenta