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L'angolo di ROL

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    nel tuir si parla ancora di conferimento di partecipazioni....

    all'art 175
    all'art 177
    all'art 178 comma 1 e art 179 comma 4

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      art 175
      il conferente e la conferitaria devono essere residenti , in regime d'impresa e la conferitaria non può essere impresa individuale.....le partecipazioni devono essere di controllo o collegamento (imparate definizioni)
      Dall'operazione deve scaturire per forza un plusvalenza...come si calcola?

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        art 177
        il conferente può essere chiunque mentre il conferitario deve essere necessariamente una società commerciale.
        ATTENZIONE qui ci si riferisce solo a situazioni di CONTROLLO DI DIRITTO
        qui l'emersione della plusvalenza dipende solo dal comportamento contabile della conferitaria

        come si tassa la plusvalenza?

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          https://www.fpcgil.it/2020/02/05/tem...enzie-fiscali/

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            https://www.ecnews.it/wp-content/upl...-dei-costi.pdf

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              La modifica si è resa necessaria per armonizzare la disciplina nazionale al “principio di libera concorrenza” nella determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate, come enunciato nell’articolo 9 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni e illustrato nelle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali.
              Io non ho capito che differenza ci sia tra valore normale e valore di libera concorrenza, visto che in base al comma 3 dell'art. 9 TUIR coinciderebbero...

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                Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                Io non ho capito che differenza ci sia tra valore normale e valore di libera concorrenza, visto che in base al comma 3 dell'art. 9 TUIR coinciderebbero...
                Il principio del valore normale, però, è stato sostituito dal principio della libera concorrenza, per una serie di ragioni. Innanzitutto perché tale modifica è stata apportata a livello comunitario, in secondo luogo perché è necessario tenere conto anche alle norme costituzionali. L'articolo 41 della costituzione italiana stabilisce, infatti, al primo comma che “L'iniziativa economica privata è libera”. Libera deve essere, quindi, anche la determinazione del prezzo di scambio di beni e servizi, che non può essere legato ad un valore normale cioè ad un valore stabilito, giusto per essere chiari, da altri quali, per esempio, i listini, le tariffe, le mercuriali ecc. Il principio della libera concorrenza, quindi, va al di là del mero valore normale, e dovrebbe far accettare prezzi di scambio, anche infra.gruppo, che non rispettano necessariamente il valore normale ma che tengono conto anche della concorrenza. La norma di cui all'articolo 110, comma 7 del Tuir, ha, dunque, ampliato io margine di manovra ammettendo che la società cedente o prestatrice possa tenere conto dei prezzi che avrebbe praticato se, in un regime, appunto, di libera concorrenza, tali prodotti o servizi fossero stati ceduto o prestati a terzi. Non solo...............................


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                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                  Il principio del valore normale, però, è stato sostituito dal principio della libera concorrenza, per una serie di ragioni. Innanzitutto perché tale modifica è stata apportata a livello comunitario, in secondo luogo perché è necessario tenere conto anche alle norme costituzionali. L'articolo 41 della costituzione italiana stabilisce, infatti, al primo comma che “L'iniziativa economica privata è libera”. Libera deve essere, quindi, anche la determinazione del prezzo di scambio di beni e servizi, che non può essere legato ad un valore normale cioè ad un valore stabilito, giusto per essere chiari, da altri quali, per esempio, i listini, le tariffe, le mercuriali ecc. Il principio della libera concorrenza, quindi, va al di là del mero valore normale, e dovrebbe far accettare prezzi di scambio, anche infra.gruppo, che non rispettano necessariamente il valore normale ma che tengono conto anche della concorrenza. La norma di cui all'articolo 110, comma 7 del Tuir, ha, dunque, ampliato io margine di manovra ammettendo che la società cedente o prestatrice possa tenere conto dei prezzi che avrebbe praticato se, in un regime, appunto, di libera concorrenza, tali prodotti o servizi fossero stati ceduto o prestati a terzi. Non solo...............................

                  Quindi il valore normale di cui al comma 3 dell'art. 9 TUIR indica sì un prezzo in condizioni di libera concorrenza, ma un prezzo stabilito da altri (listini, tariffe, mercuriali) e per questo non è in linea con quanto stabilito dall'art. 9 del modello Ocse per il valore da praticarsi nelle operazioni tra imprese associate

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                    Devo organizzarmi per sfruttare bene il tempo. Per ogni possibile domanda organizzare la scaletta e studiarla. E capire come ricorrere anche al forum per la preparazione, come ho fatto sinora. Ma ora deve essere un lavoro diverso

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                      anche in linea con la compitazione (kg di zuccher aahhaahha)...Brava Tosca.
                      https://www.youtube.com/watch?v=ugvyCoOiETc

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                      Sto operando...
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