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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    altra "novità" (rischio domanda) nuovo regime di contabilità semplificata...(il misto CASSA-competenza)
    regola generale ---> il reddito imponibile si determina come differenza (qui non abbiamo bilancio civilistico!!!!) tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) PERCEPITI nel periodo d'imposta e
    delle spese SOSTENUTE nel medesimo periodo d'imposta

    PRINCIPIO DI CASSA

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      regola generale ---> il reddito imponibile si determina come differenza (qui non abbiamo bilancio civilistico!!!!) tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) PERCEPITI nel periodo d'imposta e
      delle spese SOSTENUTE nel medesimo periodo d'imposta

      PRINCIPIO DI CASSA
      eccezioni (deroghe)....

      plusvalenze e minusvalenze
      sopravvenienze attive e passive
      il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
      le spese per prestazioni di lavoro
      gli oneri di utilità sociale



      per i quiz dovete fare i listoni!!!!!

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        altra "novità" (a rischio domanda)

        IL PRINCIPIO DELLA DERIVAZIONE RAFFORZATA

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          Grazie Rollino!!!

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            altra "novità" (a rischio domanda)

            IL PRINCIPIO DELLA DERIVAZIONE RAFFORZATA
            ------> ratio: superare la qualificazione giuridico-formale "presunta" dalle norme del TUIR che presiedono la determinazione del reddito d'impresa, a favore di una qualificazione ECONOMICO-SOSTANZIALE in base al quale tali soggetti rilevano e rappresentano in bilancio gli eventi aziendali

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              ------> ratio: superare la qualificazione giuridico-formale "presunta" dalle norme del TUIR che presiedono la determinazione del reddito d'impresa, a favore di una qualificazione ECONOMICO-SOSTANZIALE in base al quale tali soggetti rilevano e rappresentano in bilancio gli eventi aziendali
              e quindi pieno riconoscimento della rappresentazione del bilancio anche in deroga alla disposizioni del tuir....--------------> il reddito imponibile è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto ecomomico, le variazioni in aumento o in diminuzione CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI STABILITI NEL TUIR (DERIVAZIONE SEMPLICE)

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                regola generale ---> il reddito imponibile si determina come differenza (qui non abbiamo bilancio civilistico!!!!) tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) PERCEPITI nel periodo d'imposta e
                delle spese SOSTENUTE nel medesimo periodo d'imposta

                PRINCIPIO DI CASSA
                Assomiglia alla determinazione del reddito da lavoratore autonomo

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                  TUTTAVIA...., così come per i SOGGETTI IAS anche per I SOGGETTI DIVERSI DALLE MICRO IMPRESE VALGONO i criteri di
                  ---> QUALIFICAZIONE
                  --->IMPUTAZIONE TEMPORALE
                  ---> CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO

                  contenuti nei PRINCIPI CONTABILI.


                  DERIVAZIONE RAFFORZATA

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                    NB: I PRINCIPI CONTABILI OIC non rappresentano solo regole tecniche secondarie MA FORNISCONO EX LEGE le regole pratiche per la corretta applicazione della norma civilistica

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                      Mi sto aggiornando vecchi quiz al 2019. E' corretto?

                      I dividendi percepiti (anno 2015) da persone fisiche non imprenditori, derivanti da partecipazioni qualificate

                      a) Concorrono alla formazione del reddito imponibile in ragione del 5 %
                      b) Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in ragione del 50,28% ai sensi dell'art. 47 TUIR
                      c) Sono mere entrate patrimoniali


                      d) non concorrono alla formazione del reddito imponibile perché soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 26% (2019)

                      I dividendi percepiti da persone fisiche imprenditori,(anno 2015) derivanti da partecipazioni non qualificate


                      a) Concorrono alla formazione del reddito imponibile in ragione del 5%
                      b) Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in ragione del 50,28% ai sensi dell'art. 47 TUIR (41,86% 2019)
                      c) Non concorrono alla formazione del reddito imponibile perché assoggettati ad una ritenuta d’acconto a titolo d’imposta in ragione del 26%

                      2019 si riferisce a dividendi del 2019
                      Ultima modifica di strelizia; 12-11-2019, 10:27.

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