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L'angolo di ROL
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Il post di ieri non distingueva tra imposte dirette e indirette, se non sbaglioOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCOLLOCAZIONE IN BILANCIO DEGLI ONERI E PROVENTI PRIMA QUALIFICATI COME “STRAORDINARI”
A5 e B14 per i proventi e oneri che non hanno natura finanziaria
C15, C16 e C17 per i proventi ed oneri che hanno natura finanziaria
Altre voci, correttamente individuate dal redattore di bilancio
Un discorso più complesso è invece riservato agli oneri per imposte relative ad esercizi precedenti. In tal caso è infatti necessario distinguere gli oneri per imposte dirette dagli oneri per imposte indirette:
- gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi interessi e sanzioni, devono essere iscritti nella voce “20.Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate”,
- gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti devono essere iscritti nella voce “B14 Oneri diversi di gestione” (essendo questa la stessa voce nella quale sono classificati gli oneri per imposte indirette dell’esercizio corrente).
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upOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLe imposte relative agli esercizi precedenti
....., secondo le precedenti regole un altro elemento di obbligatoria rilevazione nella sezione straordinaria era rappresentato dalle imposte relative agli esercizi precedenti. L’OIC 12 prevede ora un regime differenziato a seconda della natura dell’imposta:
• gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, incrementati dai relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), nonché le componenti reddituali derivanti dalla definizione di un contenzioso, si classificano nel Conto Economico alla voce 20 “imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate”;
• gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti (anche in questo caso incrementati da sanzioni e interessi), e le perdite derivanti dalla definizione di un contenzioso, sono classificati, in coerenza con il trattamento riservato agli oneri per imposte indirette dell’esercizio corrente, nella voce B14). L’eventuale componente positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è classificata nella voce A5).
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Qdi si distingueva anche lì tra imposte dirette e indirette,okOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
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Quindi queste sopravvenienze non sono poi tanto semplici. si hanno sopravvenienze solo a fronte di oneri deducibiliOriginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioche famo domani?
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E sopravvenienze passive solo a fronte si ricavi imponibili immagino...Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Quindi queste sopravvenienze non sono poi tanto semplici. si hanno sopravvenienze attive solo a fronte di oneri deducibili
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In linea di principio, per qualificare imponibile una certa sopravvenienza occorre che il costo di riferimento originario sia stato, oltre che iscritto a conto economico in precedenti esercizi, anche dedotto, poiché in caso contrario si avrebbe una sopravvenienza contabile non suscettibile di essere compresa nell’imponibile.Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Quindi queste sopravvenienze non sono poi tanto semplici. si hanno sopravvenienze solo a fronte di oneri deducibili
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