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    https://www.ecnews.it/esterometro-gl...ima-dellinvio/

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      L’esterometro nasce con l’obiettivo di portare a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria le operazioni per le quali non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura elettronica in quanto effettuate con soggetti passivi Iva che non sono stabiliti in Italia.

      Si ricorda che si considerano non stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato anche le posizioni Iva “identificate” in Italia di soggetti non residenti (direttamente o tramite rappresentante fiscale).

      Come più volte confermato dall’Agenzia delle entrate (e come già previsto dal citato articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015) il soggetto passivo stabilito ai fini Iva in Italia può evitare di includere l’operazione nell’esterometro se emette fattura elettronica (pur non essendovi l’obbligo) per l’operazione attiva posta in essere nei confronti del soggetto non residente.

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        L’esterometro nasce con l’obiettivo di portare a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria le operazioni per le quali non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura elettronica in quanto effettuate con soggetti passivi Iva che non sono stabiliti in Italia.

        Si ricorda che si considerano non stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato anche le posizioni Iva “identificate” in Italia di soggetti non residenti (direttamente o tramite rappresentante fiscale).

        Come più volte confermato dall’Agenzia delle entrate (e come già previsto dal citato articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015) il soggetto passivo stabilito ai fini Iva in Italia può evitare di includere l’operazione nell’esterometro se emette fattura elettronica (pur non essendovi l’obbligo) per l’operazione attiva posta in essere nei confronti del soggetto non residente.
        https://www.ecnews.it/operazioni-con...a-elettronica/

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          Domani altro rinvio?

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            ed è anche una gran rottura di scatole!

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              Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio

              ed è anche una gran rottura di scatole!
              non fa tutto il robottino?

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                non fa tutto il robottino?
                solo l'ultima parte.....

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                  Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio

                  solo l'ultima parte.....
                  che programma usi?

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                    . Bilancio d’esercizio della “piccola s.r.l.”, nomina del sindaco o revisore
                    L’art. 379, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16 marzo 2019, ha modificato i co. 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., estendendo i casi di s.r.l. obbligate alla nomina dell’organo sindacale – anche monocratico – o del revisore legale dei conti a quelle che, per due esercizi consecutivi, hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:
                    • 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
                    • 2 milioni di euro di ricavi dalle vendite e prestazioni;
                    • 10 unità di dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo.
                    Qualora la società a responsabilità limitata non assolva tale dovere – entro il termine stabilito dall’art. 2477, co. 5, c.c. – vi provvede il tribunale, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese.
                    L’obbligo della s.r.l. in parola cessa, invece, quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei suddetti limiti. L’art. 379, co. 3, del D.Lgs. 14/2019 ha stabilito che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite al 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti di cui al co. 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro il 16 dicembre 2019.
                    Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al co. 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2477, co. 3 e 4, c.c., come sostituiti dal co. 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la suddetta scadenza. L’art. 379, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 ha altresì aggiunto una disposizione dopo il co. 5 dell’art. 2477 c.c., nel senso di stabilire l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo.

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                      Il rendiconto finanziario è un documento del bilancio di esercizio divenuto obbligatorio per alcune tipologie societarie per effetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 139/2015, recepito poi dai principi contabili nazionali dall’OIC 10.

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                      Sto operando...
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