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L'angolo di ROL

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    ma si parla di giurisprudenza di 8 anni fa........

    ora la giurisprudenza CONSOLIDATA dice di dare soldi indietro anche per altro....

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

      Preso atto, dell'orientamento della giurisprudenza bla bla bla restituite i soldi.......
      E quindi poi come si arriva al contenzioso? L'Amministrazione rifiuta il rimborso?

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        i funzionari non possono di loro iniziativa restituire i soldi......devi andare a processo per forza

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

          E quindi poi come si arriva al contenzioso? L'Amministrazione rifiuta il rimborso?
          può risponderti....oppure non ti considera proprio

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            i funzionari non possono di loro iniziativa restituire i soldi......devi andare a processo per forza
            Dovrai impugnare un rifiuto di rimborso, se esiste...

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

              può risponderti....oppure non ti considera proprio
              A seguito della presentazione dell’istanza di rimborso, è necessario attendere 90 giorni perché si configuri il silenzio-rifiuto, per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale, preceduto dal reclamo per importi inferiori a 50.000 euro. Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto può essere presentato entro il termine decennale di prescrizione del relativo diritto di credito. Nella diversa ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate notifichi un atto di rigetto espresso, il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto, tenendo in considerazione eventuali periodi di sospensione, come quello feriale.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                A seguito della presentazione dell’istanza di rimborso, è necessario attendere 90 giorni perché si configuri il silenzio-rifiuto, per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale, preceduto dal reclamo per importi inferiori a 50.000 euro. Il ricorso avverso il silenzio-rifiuto può essere presentato entro il termine decennale di prescrizione del relativo diritto di credito. Nella diversa ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate notifichi un atto di rigetto espresso, il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto, tenendo in considerazione eventuali periodi di sospensione, come quello feriale.
                Si, c'è scritto anche nel Tesauro nel capitolo che non ho riletto

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                  è interessante rivedere per la questione del silenzio assenso e silenzio rifiuto...

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                    ti dirò...questi le faranno fare anche il giudizio di ottemperanza.....

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      ti dirò...questi le faranno fare anche il giudizio di ottemperanza.....
                      Sicuramente non saranno celeri con i rimborsi...

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                      Sto operando...
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