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L'angolo di ROL
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La nuova Divisione Contribuenti diventa l’unico punto di riferimento per la ricezione delle istanze centrali
Dovranno convergere alla Divisione Contribuenti: gli interpelli presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli Enti pubblici a rilevanza nazionale, dai soggetti di più rilevante dimensione, dai soggetti non residenti, gli interpelli inviati dalle Direzioni regionali per la pubblicazione della risposta ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge n. 212 del 2000, gli interpelli inviati dalle Direzioni regionali nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione.
Dunque, anche le istanze di coloro che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero (cosiddetti neo residenti), dei contribuenti che presentano interpello sui nuovi investimenti e dei soggetti ammessi al regime di cooperative compliance (adempimento collaborativo, Dlgs n. 128/2015).
Mentre, restano alle Direzioni regionali le istanze dei contribuenti minori (contribuenti privati o con ricavi inferiori a 100 milioni).
sto tizio è bravo.....
https://www.edotto.com/articolo/entr...ffici-centrali
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Io spero che non ci sia la domanda, visto che i manuali non ne parlano. Cmq o è Direzione Regionale o contribuenti
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Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
non sei più elastico come un tempo....
alternative di risposte:
1) sono ingenui
2) non immaginavano
3) era voluta la cosa
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Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
strelizia hai ragione...ma sono novità ...e se vogliono alzare il tiro...quelle bisogna saperle ...(immagina faccina della disperazione!)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioCome e dove presentare l'istanza d'interpello
L'istanza d'interpello deve contenere:- i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale)
- l'indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso)
- le disposizioni di legge di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
- l’indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici
- la soluzione interpretativa proposta dal contribuente e, infine, la sottoscrizione dell’istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell’atto, deve essere allegata all’istanza.
Per effetto delle novità, nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell’istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l’ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni mancanti.
Per tutte le tipologie di interpello è previsto che l’istanza sia presentata- a mano
- mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso ricevimento
- per via telematica attraverso posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria (PEL) - pdf per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.
Le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, devono essere indirizzate:- alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante nel caso di tributi erariali
- alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto dell’interpello nel caso di tributi concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale
https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...nterquesitiimp
ho letto qui....magari non è aggiornato....Ultima modifica di strelizia; 25-10-2018, 12:05.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLa nuova Divisione Contribuenti diventa l’unico punto di riferimento per la ricezione delle istanze centrali
Dovranno convergere alla Divisione Contribuenti: gli interpelli presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli Enti pubblici a rilevanza nazionale, dai soggetti di più rilevante dimensione, dai soggetti non residenti, gli interpelli inviati dalle Direzioni regionali per la pubblicazione della risposta ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge n. 212 del 2000, gli interpelli inviati dalle Direzioni regionali nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione.
Dunque, anche le istanze di coloro che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia beneficiando di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero (cosiddetti neo residenti), dei contribuenti che presentano interpello sui nuovi investimenti e dei soggetti ammessi al regime di cooperative compliance (adempimento collaborativo, Dlgs n. 128/2015).
Mentre, restano alle Direzioni regionali le istanze dei contribuenti minori (contribuenti privati o con ricavi inferiori a 100 milioni).
sto tizio è bravo.....
https://www.edotto.com/articolo/entr...ffici-centrali
" ...l’unica struttura alla quale le strutture centrali dell’Agenzia devono inviare le diverse tipologie di interpello è la nuova “Divisione Contribuenti”.
quindi ci sono le istanze presentate alle direzioni regionali..che non confluisco lì...o confluiscono previo passaggio alla centrale
ROL... vedi che è meglio qnd non studio :-(
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